F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/CDN del 29/07/2009 (57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RUGGIERI (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. Spezia
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/CDN del 29/07/2009
(57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RUGGIERI (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. Spezia Calcio 1906 Srl, all’epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 Srl (nota n. 530/1503pf07-08/SP/ma del 29.7.2008).
Con atto del 29.7.2008, la Procura Federale, su segnalazione della COVISOC, ha deferito il Sig. Giuseppe Ruggieri, Presidente della Spezia Calcio 1906 Srl e la stessa Spezia Calcio 1906 Srl, il primo, per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), par II, punto 1, lett. d), NOIF, per il mancato deposito della relazione contenente il giudizio della Società di revisione alla relazione semestrale al 31.12.2007, sanzionata ai sensi dell’art. 90, co. 2, NOIF, la seconda, per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente. Alla riunione del 29.7.2009, la Procura Federale ha concluso chiedendo sentenza di non doversi procedere per
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