F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 23/09/2009 (39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO FERRARI (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. AC Rodengo Saiano Srl), MARIO SPADA (all’epo
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 23/09/2009
(39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO FERRARI (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. AC Rodengo Saiano Srl), MARIO SPADA (all’epoca dei fatti, Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. AC Rodengo Saiano Srl), MARIO PEZZOTTI (all’epoca dei fatti, Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. AC Rodengo Saiano Srl), MASSIMO FRASSI (Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Soc. AC Rodengo Saiano Srl) E DELLA SOCIETA’ AC RODENGO SAIANO Srl (nota n. 847/203pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).
Letti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 5 agosto 2009 nei confronti di:
● Sig.ri Alessandro Ferrari, Presidente e Legale Rappresentante della Società A.C. Rodengo Saiano Srl; Mario Spada (all’epoca dei fatti Vice Presidente e Legale Rappresentante della Società A.C. Rodengo Saiano Srl); Mario Pezzotti (all’epoca dei fatti Vice Presidente e Legale Rappresentante della Società A.C. Rodengo Saiano Srl); Massimo Frassi (all’epoca dei fatti Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Società A.C. Rodengo Saiano Srl), tutti per la violazione dell’art. 8, co. 5 del CGS, in relazione al paragrafo V dell’Allegato A del C.U. N°. 142/A del 28 maggio 2009, ai fini della ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, in relazione al C.U. N°. 152/A del 17 giugno 2009, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2009, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di Euro 100.000,00;
● la Società A.C. Rodengo Saiano Srl, a titolo di responsabilità diretta, dell’art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte ai propri Legali Rappresentanti; lette le memorie difensive depositate dai soggetti deferiti in data 4 settembre 2009; ascoltati il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Rodengo Saiano Srl, e per i Sig.ri Alessandro Ferrari, Mario Spada, Mario Pezzotti, Massimo Frassi l’inibizione per mesi 6, nonché il legale dei deferiti, che nel riportarsi al contenuto delle proprie memorie difensive ha concluso per l’improcedibilità nei confronti dei Sig.ri Spada e Pezzotti in quanto all’epoca dei fatti non sarebbero stati Legali Rappresentanti della Società, avendo quest’ultima in data 15 giugno 2009 deliberato l’accettazione delle loro dimissioni e, in via subordinata, per i Sig.ri Spada e Pezzotti e in via principale per i Sig.ri Ferrari e Frassi per il proscioglimento e, in via ulteriormente subordinata, per l’applicazione di una sanzione pecuniaria simbolica; rilevato che nel merito la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla documentazione depositata in giudizio; accertato che vi è stato un tardivo adempimento rispetto al termine perentorio del 30 giugno 2009, per come ammesso dagli stessi deferiti nelle rispettive memorie difensive;
che la condotta inadempiente non trova valida giustificazione né nella misura del ritardo, dal momento che il mancato adempimento del deposito della fideiussione nel termine stabilito dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall’adempimento tardivo, peraltro consentito dalla stessa normativa, né nelle circostanze addotte dalla difesa; che, sotto tale ultimo profilo, non può trovare accoglimento l’eccezione di improcedibilità sollevata, poiché allorquando è maturata la violazione (30 giugno 2009) i Sig.ri Spada e Pezzotti erano ancora Legali Rappresentanti della Società e censiti come tali. A tale proposito infondata è l’eccezione difensiva, dal momento che, sebbene la delibera di accettazione delle dimissioni dei predetti è stata adottata in data 15 giungo 2009, essa è divenuta efficace a decorrere dal 30 giugno 2009, essendo in tale data comunicata, per come si ricava dal timbro di deposito apposto sullo stesso verbale. Invero, ai sensi dell’art. 37, NOIF “Ogni variazione deve essere comunicata entro 20 (venti) giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione”; che, nel merito, nessuna rilevanza può essere ascritta alle circostanze che la fideiussione sia stata rilasciata in data 30 giungo 2009; che da tale data sarebbe quindi efficace, e che solo per un disguido o ritardo bancario sarebbe stata trasmessa e depositata il successivo 1 luglio 2009, dal momento che il mancato adempimento agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle norme richiamate nel deferimento configura una violazione di carattere formale, sicché l’adempimento tardivo costituisce ex se violazione disciplinare. A tale proposito si richiama il contenuto del C.U. N°. 198 della C.G.F. stagione 2007/2008, riunione del 5 dicembre 2007, laddove si legge “il profilo assorbente della
questione è rappresentato dalla perentorietà del termine fissato”. E’ indubbio che trattasi di termine già conosciuto dalla società con largo anticipo e che come tale, poteva ben essere osservato; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:
▪ alla Società Rodengo Saiano Srl, 1 (uno) punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
▪ ai Sig.ri Alessandro Ferrari, Mario Spada, Mario Pezzotti, Massimo Frassi, l’inibizione per mesi 6 (sei).
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