F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 25/09/2009  (307) – APPELLO DEL SIG. GIANCARLO GUMINI (Presidente della Soc. US Amatori Manzano) AVVERSO L’INIBIZIONE PER ANNI 1 E L’AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA A SEGUITO D

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 25/09/2009

 (307) – APPELLO DEL SIG. GIANCARLO GUMINI (Presidente della Soc. US Amatori Manzano) AVVERSO L’INIBIZIONE PER ANNI 1 E L’AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. CU n. 79 del 7.5.2009).

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli V.G. ha applicato nei confronti del Sig. Giancarlo Gumini, Presidente della Società US Amatori Manzano, l’inibizione per anni 1 e l’ammenda di € 500,00. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione, il Gumini chiede il proscioglimento da ogni addebito. All’odierna riunione l’appellante non è comparso, il rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio, ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33, comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo Giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11, CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38, comma 6, CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara improcedibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

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