F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 25/09/2009  (19) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD FC VIGLIANO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 7.1.2010 AL SIG. ALBERTO GRANDI (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 600,00

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 25/09/2009

 (19) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD FC VIGLIANO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 7.1.2010 AL SIG. ALBERTO GRANDI (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. CU n. 3 del 17.7.2009).

Letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio che ha chiesto il rigetto del gravame, osserva quanto segue. Preliminarmente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso proposto nell’interesse della Società ASD F.C. Vigliano poiché la stessa ha agito in persona di un soggetto sottoposto a provvedimento di inibizione in corso di esecuzione. Il merito di questa fase di gravame resta quindi circoscritto all’entità della sanzione comminata al Sig. Alberto Grandi, Presidente del suddetto sodalizio, al quale in prima istanza è stata applicata l’inibizione per mesi sei per aver tesserato un calciatore senza aver preventivamente verificato se esistessero eventuali impedimenti a tale tesseramento. L’appellante lamenta l’eccessività della sanzione e ne chiede la riduzione. Il comportamento tenuto dal Sig. Grandi è stato sicuramente leggero e contrario alle norme regolamentari, ed anche se in atti non vi è alcun elemento che possa far ritenere che egli abbia agito dolosamente, sicuramente egli ha posto in essere una condotta lesiva di tale normativa e dei più elementari doveri che egli aveva nell’effettuare l’operazione da lui posta in essere. La sanzione inflittagli dalla Commissione Territoriale appare peraltro congrua ed in linea con il tenore della giurisprudenza esistente in materia. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso proposto nell’interesse della Società ASD F.C. Vigliano e rigetta quello proposto dal Sig. Alberto Grandi. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.

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