F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 27/11/2009  (71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO BORNEO (all’epoca calciatore della Soc. Pol. Roccanova), ANGELO SPAGNUOLO (calciatore tesserato p

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 27/11/2009

 (71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO BORNEO (all’epoca calciatore della Soc. Pol. Roccanova), ANGELO SPAGNUOLO (calciatore tesserato per la Soc. Pol. Roccanova), GIUSEPPE MUGNOLO (all’epoca Vice Presidente della Soc. FC Francavilla) E DELLE SOCIETA’ FC FRANCAVILLA E POLISPORTIVA ROCCANOVA (nota n. 1625/010pf09-10/MS/ac del 5.10.2009).

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Massimo Borneo e il Sig. Angelo Spagnuolo, il primo all’epoca dei fatti calciatore della Pol. Roccanova e il secondo calciatore tesserato per la stessa Società, il Sig. Giuseppe Mugnolo all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società FC Francavilla, nonché le due Società FC Francavilla e Polisportiva Roccanova, contestando alle tre persone la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 30 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, alla Società FC Francavilla la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, per il fatto ascritto al proprio Vice Presidente, alla Società Polisportiva Roccanova la violazione dell’art. 4, comma 2, CGS per il fatto ascritto ai propri tesserati e soggetti di cui all’art. 1, comma 5, CGS. La Procura Federale, quale organo inquirente, aveva accertato la sussistenza di irregolarità nella partecipazione di calciatori utilizzati dalla Polisportiva Roccanova nella gara Roccanova - Villanovese, disputata il 12 aprile 2009 e valida per il 12° Trofeo Cesenatico riservato alle categorie Pulcini e Giovanissimi e aveva altresì accertato che tale partecipazione irregolare era imputabile a tutte le parti deferite. La Società Polisportiva Roccanova ha presentato deduzione a difesa, ammettendo i fatti, ma attenuando la propria responsabilità nonché quella dello Spagnuolo. All’odierna riunione, i Sig.ri Massimo Borneo, Giuseppe Mugnolo e la Società FC Francavilla, tramite il loro legale, hanno proposto istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. La Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Massimo Borneo, Giuseppe Mugnolo e la Società FC Francavilla hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [pena base per il Sig. Massimo Borneo: sanzione della squalifica per mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di squalifica; pena base per il Sig. Giuseppe Mugnolo: sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società FC Francavilla: sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 250,00 (duecentocinquanta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

▪ squalifica di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) per il Sig. Massimo Borneo;

▪ inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Giuseppe Mugnolo;

▪ ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per la Società FC Francavilla.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Alla riunione odierna, per la Società Polisportiva Roccanova e per Angelo Spagnuolo, che non sono comparsi, la Procura Federale ha chiesto comminarsi la squalifica di mesi 5 (cinque) per il calciatore e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) per la Società. Pacifica la fondatezza del deferimento, ritiene questa Commissione che le sanzioni richieste siano suscettibili di accoglimento, rappresentando esse sanzioni eque per le violazioni contestate. P.Q.M. commina al calciatore Angelo Spagnuolo la squalifica di mesi 5 (cinque) e alla Società Polisportiva Roccanova l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

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