F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 27/11/2009 (99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLA BRUNOZZI (calciatrice tesserata per la Soc. ASD CF Bardolino Verona), LUCA BROCCHINI (dirigente dell

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 27/11/2009

(99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLA BRUNOZZI (calciatrice tesserata per la Soc. ASD CF Bardolino Verona), LUCA BROCCHINI (dirigente della Soc. ASD CF Bardolino Verona) E DELLA SOCIETA’ ASD CF BARDOLINO VERONA (nota n.1908/1295pf08-09/AM/AA/ac del 16.10.2009).

Visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 16 ottobre 2009 nei confronti:

● della calciatrice Carla Brunozzi, per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 10, comma 6, CGS con riferimento all’art. 34, comma 1, NOIF per aver partecipato in posizione irregolare, nelle file della ASDCF Bardolino Verona, alla gara di finale del Campionato Regionale di calcio a 5 Cornedo - Bardolino del 2 maggio 2009 (categoria inferiore) sebbene, nella stagione in corso, avesse disputato nella squadra che partecipava al campionato di categoria superiore (Campionato Nazionale) un numero di gare (13) superiore alla metà di quelle svoltesi (22);

● del dirigente Luca Brocchini, per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 10, comma 6, CGS con riferimento all’art. 34, comma 1, NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto una distinta gara in cui dichiarava che le giocatrici ivi menzionate partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado la calciatrice Carla Brunozzi non ne avesse titolo;

● della ASDCF Bardolino Verona a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS per l’operato dei propri tesserati;  letta la memoria depositata in giudizio nell’interesse della Brunozzi e della Società Bardolino Verona; preso atto della mancata costituzione in giudizio del Sig. Luca Brocchini; ascoltato il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per N°. 1 (una) gara per la calciatrice Carla Brunozzi da scontarsi nel campionato di calcio a cinque, inibizione per mesi 1 (uno) per il dirigente Luca Brocchini, ammenda di € 500,00 e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione nel campionato di calcio a cinque per la ASDCF Bardolino Verona; ascoltato il rappresentante della Brunozzi e del Bardolino Verona il quale ha insistito per il proscioglimento degli stessi da ogni imputazione; ritenuto che la Procura Federale ha basato il proprio deferimento sulla assunta violazione dell’art. 34, comma 1, NOIF, che così recita: “Le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga”; valutato che la calciatrice Brunozzi risulta aver partecipato non a campionati di categoria inferiore e superiore quanto invece a due distinti campionati organizzati da una stessa Divisione della Lega Nazionale Dilettanti (Campionato Nazionale di Calcio Femminile e Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Femminile), con l’unica particolarità che il Campionato di calcio a cinque nella prima fase è gestito dai Comitati Regionali, il che non può significare aver prestato attività in campionati di categoria inferiore e superiore; considerato che, pertanto, non può ravvisarsi nella fattispecie in esame alcuna violazione dell’art. 34, comma 1, NOIF e conseguentemente nessuna censura può essere rivolta alla calciatrice Brunozzi, al dirigente Brocchini e alla Società Bardolino Verona P.Q.M. rigetta il deferimento.

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