F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 41/CDN del 03/12/2009  (93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LUCIDI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Picenum Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ PICE

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 41/CDN del 03/12/2009

 (93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LUCIDI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Picenum Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ PICENUM CALCIO FEMMINILE (nota n. 1877/080pf09-10/AM/ma del 15.10.2009). (85) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LUCIDI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Picenum Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ PICENUM CALCIO FEMMINILE (nota n. 1848/240pf09-10/AM/ma del 14.10.2009).

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Nazionale, su parere concorde delle parti presenti, dispone la riunione dei procedimenti in quanto oggettivamente connessi. Rilevato che con atti del 14 e 15 ottobre 2009, il Procuratore Federale Vicario ha deferito innanzi questa Commissione il Sig. Antonio Lucidi, quale Presidente della Picenum Calcio Femminile, all’epoca dei fatti, nonché la Picenum Calcio Femminile, per rispondere il Presidente della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto disposto dal CU N°. 1 della LND del 1 luglio 2007/2008 e dal CU della Divisione Calcio Femminile N°. 1 del 2 luglio 2007/2008, per aver contravvenuto all’obbligo per tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di serie B di partecipare con la seconda squadra al Campionato Nazionale Primavera, e la Società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS per la violazione ascritta al suo Presidente. Il deferimento trae origine dalla denuncia inoltrata in data 15 aprile 2008 alla Commissione Disciplinare Nazionale dal presidente della Divisione Calcio Femminile e successivamente trasmessa alla Procura Federale da questa Commissione e dalla denuncia effettuata in data 1 luglio 2009, dal Presidente della Divisione Calcio Femminile, della violazione dell’obbligo sugli stessi gravante, in forza del CU N°. 1, del 1 luglio 2008 della LND e del CU N°. 1 del 2 luglio 2008 della Divisione Calcio Femminile, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lettera c, delle NOIF. La Società deferita ed il suo Presidente, non hanno fatto pervenire nei termini stabiliti alcuna memoria difensiva. Alla riunione del 2 dicembre 2009, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo la condanna in continuazione per i suddetti procedimenti, dell’inibizione per mesi 1, 15 (mesi uno e giorni quindici) per il Presidente e l’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) per la Società. Dei deferiti nessuno è comparso. Il deferimento è fondato e provato per tabulas e pertanto meritevole di accoglimento. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge la sanzione dell’ammenda di Euro 4.000,00 (quattromila/00) alla Picenum Calcio Femminile nonché l’inibizione per mesi 1, 15 (mesi uno e giorni quindici) al Presidente Sig. Antonio Lucidi.

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