F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 41/CDN del 03/12/2009  (88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE TOMMASI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Carianese Calcio) E DELLA SOCIETA’ US CARIA

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 41/CDN del 03/12/2009

 (88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE TOMMASI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Carianese Calcio) E DELLA SOCIETA’ US CARIANESE CALCIO (nota n. 1851/244pf09-10/AM/ma del 14.10.2009). (86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO LUCIANI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Calcio Femminile Porto S. Elpidio) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO FEMMINILE PORTO S. ELPIDIO (nota n. 1849/241pf09-10/AM/ma del 13.10.2009). (87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIACHIARA TAVANTI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Free Sistem) E DELLA SOCIETA’ ASD FREE SISTEM (nota n. 1852/243pf09-10/AM/ma del 14.10.2009). (89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CAPPELLINI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Colonna) E DELLA SOCIETA’ SSD COLONNA (nota n. 1853/245pf09-10/AM/ma del 14.10.2009).  (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERNANDO MARGINI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Polisportiva Galileo Giovolley ASD) E DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA GALILEO GIOVOLLEY ASD (nota n. 1854/246pf09-10/AM/ma del 14.10.2009). (91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO GIULIANELLI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Vigor Senigallia Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ US VIGOR SENIGALLIA CALCIO FEMMINILE (nota n. 1855/247pf09-10/AM/ma del 14.10.2009). (92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANIA GRASSETTI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. AS Multimarche Montecassiano) E DELLA SOCIETA’ AS MULTIMARCHE MONTECASSIANO (nota n. 1850/242pf09-10/AM/ma del 14.10.2009). (95) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO MAUGERI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Calcio Femminile Acese) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO FEMMINILE ACESE (nota n. 1837/235pf09-10/AM/ma del 14.10.2009). (96) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO DARIO FANTINI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Cervia Calcio Femminile ASD) E DELLA SOCIETA’ CERVIA CALCIO FEMMINILE ASD (nota n. 1839/238pf09- 10/AM/ma del 14.10.2009). (97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO BERTI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. UCF Sezze) E DELLA SOCIETA’ UCF SEZZE (nota n. 1840/239pf09-10/AM/ma del 14.10.2009). (98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDICO GIORDANA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. SP Virtus Fossano ASD) E DELLA SOCIETA’ SP VIRTUS FOSSANO ASD (nota n. 1838/236pf09-10/AM/ma del 14.10.2009).

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Nazionale, su parere concorde delle parti presenti, dispone la riunione dei procedimenti in quanto oggettivamente connessi. Con atti del 13 e 14 ottobre 2009, il Procuratore Federale Vicario ha deferito i soggetti di cui in epigrafe per rispondere, i Presidenti della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto disposto dal CU N°. 1 della LND del 1 luglio 2008 e dal CU della Divisione Calcio Femminile N° 1 del 2 luglio 2008, per aver contravvenuto all’obbligo per tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di serie B di partecipare con la seconda squadra al Campionato Nazionale Primavera, e le Società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte ai loro Presidenti. I deferimenti traggono origine dalla nota inviata da codesta Commissione alla Procura Federale in data 15 aprile 2008, con la quale trasmetteva il deferimento disposto dal Presidente della Divisione Calcio Femminile nei confronti dei soggetti sopra meglio indicati, per aver contravvenuto a quanto imposto nei suddetti comunicati. Le Società deferite, all’infuori della SSD Colonna, della ASD Calcio Femminile Porto S. Elpidio e della ASD Cervia Calcio Femminile, hanno omesso di far pervenire memorie difensive. Alla riunione del 2 dicembre 2009, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità di tutti i soggetti deferiti, chiedendo la condanna dell’inibizione per mesi 1 (uno) per i Presidenti e l’ammenda di € 3.615,00 (tremilaseicentoquindici/00) per le rispettive Società. Dei deferiti sono comparsi i rappresentanti della ASD Calcio Femminile Porto S. Elpidio e il rappresentante della ASD Cervia Calcio Femminile. Nel corso dell’udienza i rappresentanti della ASD Calcio Femminile Porto S. Elpidio hanno prodotto un documento, rilasciato dal Comitato Regionale Marche attestante la mancata effettuazione del campionato giovani presso lo stesso Comitato. Prendendo atto della Documentazione la Procura ha chiesto non doversi procedere nei confronti della Società indicata ed ha pertanto chiesto il proscioglimento. Tanto premesso, ad avviso della Commissione: La suddetta documentazione prodotta dalla Società Porto San Elpidio non esclude la responsabilità degli incolpati, dal momento che la stessa attiene a campionato diverso da quello a cui si riferisce il deferimento e cioè al campionato nazionale primavera organizzato dalla Divisione Calcio Femminile, così come previsto e disciplinato dalla lettera D del CU N°. 1 della Lega Nazionale Dilettanti in questione. Pur considerando, altresì le motivazioni prospettate dagli incolpati – ad avviso della Commissione – non può non essere irrogata la prevista sanzione, sia pure in misura minima, risultando provata per tabulas l’infrazione contestata. L’eccezione preliminare avanzata dalla difesa del Cervia, in merito all’improcedibilità del deferimento per il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 32, comma 11, CGS, non può trovare accoglimento, in quanto nessun atto soggetto a proroga è stato compiuto dalla Procura Federale in tempi successivi alla scadenza naturale. Nel merito le argomentazioni difensive sostenute dalle sopra meglio indicate Società, non possono trovare accoglimento da parte di questa Commissione, in quanto proprio dalle stesse memorie difensive emerge che nella stagione sportiva in contestazione non hanno partecipato al campionato imposto dalla Divisione di appartenenza, contravvenendo così a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale sopra meglio specificato. I deferimenti sono quindi tutti fondati e provati per tabulas e pertanto meritevoli di accoglimento. P.Q.M. Accoglie i deferimenti ed infligge la sanzione dell’ammenda di Euro 3.615,00 (tremilaseicentoquindici/00) alle Società in epigrafe, nonché la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) ai relativi Presidenti.

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