F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44/CDN del 17/12/2009  (124) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI ASSOLUZIONE DELLA SOC. ASD ROTELLA CALCIO, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (deli

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44/CDN del 17/12/2009

 (124) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI ASSOLUZIONE DELLA SOC. ASD ROTELLA CALCIO, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO

(delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 60 del 5.11.2009).

La Procura Federale ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Marche pubblicata sul CU n. 60 del 5.11.2009, limitatamente alla parte in cui ha prosciolto la Società Dilettantistica Rotella dalla violazione ascrittale per non avere commesso il fatto, di cui ha chiesto dichiararsi la responsabilità con irrogazione della sanzione già formalizzata davanti al giudice di prime cure o di quell’altra ritenuta di giustizia. La Società Sportiva Dilettantistica Rotella Calcio era stata deferita a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, I e II comma, CGS, per i fatti ascritti al proprio presidente ed ai propri tesserati, come riferiti nell’atto di deferimento. La CDT Marche, applicata con ordinanza ex art. 23, II comma, CGS, la sanzione della inibizione per giorni venti nei confronti del deferito Fedeli Nicola; ritenuta la responsabilità del calciatore Tirabassi Simone e del presidente del sodalizio Felici Voltaire Felice, rispettivamente sanzionati con la squalifica di mesi quattro e la inibizione di mesi otto, aveva invece prosciolto la SSD Rotella, in quanto all’epoca dei fatti i deferiti risultavano tesserati per la ASD Rotella, avente matricola federale n.78222, rispetto alla quale la SSD Rotella si poneva quale sodalizio nuovo e diverso, avente anche diversa matricola federale, nella specie n. 921446. A dire della Procura, nella fattispecie si sarebbe verificata una mera modificazione della denominazione, mentre sarebbero rimasti immutati tutti gli altri elementi oggettivi e, soprattutto, soggettivi dei due sodalizi, come riscontrabile dalla stessa sovrapponibilità dei componenti del consiglio direttivo; dalla identità della figura del cassiere; dall’avere conservato il medesimo recapito presso il sig. Felici Voltaire Felice; dall’essere stato, il sig. Fedeli Nicola, attuale allenatore della SSD, già allenatore della ASD Rotella. Con memoria difensiva ritualmente pervenuta, la SSD Rotella, premessa la titolarità di diverse partita Iva e matricola federale, ha contestato la esistenza di qualunque legame con la cessata ASD Rotella, nel contempo attribuendo a meri fatti contingenti la identità tra i recapiti societari dei due sodalizi e i componenti del Consiglio Direttivo. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Nessuno è comparso per la SSD Rotella Calcio. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La ASD Rotella e la SSD Rotella Calcio sono due entità distinte, con diversa matricola federale e diversa partita IVA. La prima, avente matricola federale n. 78222, ha cessato la propria attività in data 30.6.2009; la seconda, avente matricola federale n. 921446, ha ottenuto l’affiliazione in data 11.9.2008. La pur parziale identità tra i componenti del consiglio direttivo dei due sodalizi, in mancanza di altri elementi oggettivi di riscontro, non costituisce elemento sufficiente ad affermare che la seconda sia mera prosecuzione della prima. P.Q.M. Rigetta il ricorso e conferma la impugnata delibera della CDT presso il CR Marche pubblicata sul CU n. 60 del 5.11.2009.

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