F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 21/12/2009  (123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELLA CESTONARO (calciatrice attualmente svincolata) E DELLA SOCIETA’ ASD CF BARDOLINO VERONA (nota

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 21/12/2009

 (123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELLA CESTONARO (calciatrice attualmente svincolata) E DELLA SOCIETA’ ASD CF BARDOLINO VERONA (nota n. 2633/107pf09-10/MS/vdb del 16.11.2009).

La Procura Federale, con atto del 19 novembre 2009, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Nazionale: ● la Sig.ra Raffaella Cestonaro, quale responsabile del settore calcio a cinque femminile della ASD CF Bardolino-Verona, per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per aver rivolto espressioni ingiuriose al Delegato Regionale Veneto della FIGC, Sig. Antonio Peron, ed alla responsabile femminile dell’attività calcio a cinque Sig.ra Giliola Giarola; ha inoltre deferito la Società di appartenenza per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale Avv. Mario Manca ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione dell’inibizione per mesi 1 (uno) alla Cestonaro e l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per la Società. Fatto Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, su segnalazione del Delegato regionale Veneto per l’attività di calcio a cinque femminile, Sig. Antonio Peron, denunciava alla Procura Federale che la Sig.ra Raffaella Cestonaro, affiliata all’ASD CF Calcio Femminile Bardolino - Verona quale responsabile del settore calcio a cinque, al termine della gara Bardolino-Verona – Cornedo Sport, aveva tenuto un comportamento oltraggioso e proferito parole gravemente offensive, nei confronti dello stesso Sig. Antonio Peron e della Sig.ra Giliola Giarola entrambi Dirigenti Federali. Le indagini svolte dal Procuratore Federale consentono di ritenere provata la responsabilità della deferita e per converso della Società di appartenenza in ordine alla violazione degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 2, CGS. Il Delegato Regionale Veneto Sig. Antonio Peron, ha confermato integralmente innanzi al collaboratore della Procura, quanto già denunciato con la lettera del 15 maggio 2009 indirizzata al Presidente del Comitato Regionale Veneto, in ordine al comportamento e alle frasi particolarmente offensive rivolte dalla Cestonaro, a lui e alla Sig.ra Giliola Giarola. Aggiungendo che all’episodio aveva assistito il Sig. Ennio Filippetto, Delegato Provinciale di Treviso. Anche la Sig.ra Giliola Giarola ha confermato in ogni sua parte quanto esposto nella lettera inviata dal Peron al Presidente del Comitato Regionale. La Sig.ra Raffaella Cestonaro, sentita dal collaboratore della Procura Federale, ha negato di aver proferito le frasi riportate dal Peron e dalla Giarola, assumendo addirittura di essere stata colpita da quest’ultima con “schiaffi sul collo”. Non può revocarsi in dubbio che quanto riferito dai due Dirigenti Federali, sia vero, atteso che non è emerso alcun motivo per ritenere non veritiero l’episodio e le frasi pesantemente offensive in esso pronunciate. D’altro canto la stessa Società, nella memoria difensiva trasmessa a questa Commissione, ha ammesso “il comportamento disdicevole della Sig.ra Cestonaro” pur cercando di trovarne giustificazione in presunti e preesistenti motivi di astio tra le due donne. Se ciò fosse, non giustificherebbe, comunque, un comportamento tanto negativo. Il contenuto offensivo delle frasi profferite dalla Cestonaro integrano la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS. Tuttavia atteso che la reazione della deferita è stata originata da un fatto ritenuto dalla medesima ingiusto e, che è rimasta circoscitta ad espressioni verbali per le quali si è immediatamente scusata come riferito nella memoria difensiva prodotta dalla Società, la sanzione nei suoi confronti può essere contenuta in giorni 15 (quindici) di inibizione. Quanto alla ASD CF Bardolino-Verona, chiamata a rispondere dell’operato della Castonaro, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, essa deve essere ritenuta responsabile essendo rimasto acclarato, per ammissione della Società stessa che la Cestonaro rivestiva nell’ambito societario la qualità di collaboratrice del settore calcio a cinque per la stagione sportiva 2008-2009. La sanzione tenuto conto del comportamento tenuto in giudizio dalla Società deve essere irrogata nella misura di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda. P.Q.M. Infligge a Raffaella Cestonaro la sanzione dell’inibizione per giorni 15 (quindici); infligge alla ASD CF Bardolino-Verona l’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00).

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