F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15/CDN del 03/09/2009 (344) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA CARNEVALE (all’epoca dei fatti oggetto di contestazione disciplinare, persona che svolgeva attività al
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15/CDN del 03/09/2009
(344) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA CARNEVALE (all’epoca dei fatti oggetto di contestazione disciplinare, persona che svolgeva attività all’interno o nell’interesse della Soc. Udinese Calcio SpA ed attualmente tesserato per la stessa Società) E DELLA SOCIETA’ UDINESE CALCIO SpA (nota n. 8286/499pf08-09/SP/blp del 16.6.2009).
Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 16.6.2009 nei confronti di:
● Sig. Andrea Carnevale, per la violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 1 del “Regolamento per l’accesso all’area del calcio mercato 2008/2009”, diffuso dalla Segreteria Federale della F.I.G.C., con nota prot. N°. 1849.1 del 19.6.2008;
● Udinese Calcio Spa, per responsabilità oggettiva ex art. 4, co. 2, CGS. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Andrea Carnevale e la società Udinese Calcio Spa, tramite il loro legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS (“pena base per il Sig. Andrea Carnevale sanzione dell’inibizione per giorni 60, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS, a giorni 45 di inbizione”); (pena base per la società Udinese Calcio Spa sanzione dell’ammenda di € 12.000,00, diminuita ai sensi dell’ art. 23, CGS, a € 8.000,00 di ammenda”). Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni dell’inibizione di giorni 45 (quarantacinque) al Sig. Andrea Carnevale e dell’ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00) alla società Udinese Calcio Spa.
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