F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CDN del 09/09/2009 (225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARCO CARBONE (Presidente del Collegio Sindacale e responsabile del controllo contabile della Soc.
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CDN del 09/09/2009
(225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARCO CARBONE (Presidente del Collegio Sindacale e responsabile del controllo contabile della Soc. AC Rodengo Saiano Srl) (nota n. 5680/857pf08-09/SP/blp del 24.3.2009).
Il deferimento. Con provvedimento del 24.3.2009 il Procuratore Federale aveva deferito a questa Commissione, fra gli altri, il Sig. Marco Carbone (Presidente del Collegio Sindacale e responsabile del controllo contabile della società AC Rodengo Saiano Srl) per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. B), par. V, delle NOIF e sanzionata dall’art. 90, co. 2, delle NOIF, per il mancato deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti del mese di agosto 2008 nei termini stabiliti, nonchè della violazione prevista dall’art. 8, co. 1, del CGS per la dichiarazione non veridica effettuata alla Co.Vi.So.C. in data 30.1.2009. La Commissione, esaminati gli atti, ascoltate le parti e le loro rispettive richieste, considerando che i componenti del Collegio Sindacale di una società professionistica di calcio non possono considerarsi tesserati F.I.G.C., in quanto rivestono lo status di organi di controllo interni alla società e non di organi muniti di rappresentanza legale, così da risultare soggetti alla responsabilità civile o alla responsabilità organica nei confronti della società, ma non alla responsabilità disciplinare prevista dall’ordinamento sportivo, decideva, in data 21.5.2009, per l’improcedibilità del deferimento nei confronti del Sig. Marco Carbone, in quanto soggetto non assimilabile a tesserato F.I.G.C. La Procura Federale, con ricorso alla Corte di Giustizia Federale del 27.5.2009, impugnava la citata decisione, lamentando l’errata applicazione dell’art. 1, co. 1 e 5, CGS, perché la norma prevede l’osservanza delle norme federali da parte di chiunque svolga attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale e, più in generale, di chi svolga qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale. In tale sfera, secondo la Procura, andava fatta rientrare l’opera del Carbone, che era Presidente del Collegio Sindacale con lo specifico ruolo di responsabile del controllo contabile e anche inserito nella lista censimento societario. Con decisione del 14.7.2009, la Corte di Giustizia Federale stabiliva di accogliere il ricorso e di rinviare al giudice di primo grado per un nuovo esame del merito della posizione del Carbone. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Marco Carbone: mesi 2 di inibizione;
- per
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