F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 10/09/2009  (16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JULIO CESAR LEON DAILEY (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Torino FC SpA) E DELLA SOCIETA’ PAR

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 10/09/2009

 (16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JULIO CESAR LEON DAILEY (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Torino FC SpA) E DELLA SOCIETA’ PARMA FC SpA (nota n. 561/1025pf08-09/SP/blp del 22.7.2009).

Con provvedimento del 22.07.2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alle violazioni ascritte e puntualmente individuate nell'atto di deferimento, rispettivamente, il Sig. Leon Dailey Julio Cesar, calciatore professionista, all'epoca dei fatti tesserato in forza al Parma F.C. Spa, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, co. 2, CGS, il medesimo Parma F.C. Spa. Dall'atto di deferimento é emerso che il Sig. Leon ha sottoscritto due distinti contratti di mandato tra Calciatore e Agente, in favore di due distinti Agenti di calciatori, in costanza di rapporto con uno di essi. Nei termini assegnati, sia il calciatore professionista deferito che il Parma F.C. Spa hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico del Sig. Leon e del Parma F.C. Spa, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - giorni 30 di squalifica a carico del Sig. Leon Dailey Julio Cesar; - € 1000,00 di ammenda a carico del Parma F.C. Spa. Sono altresì comparsi, per il Sig. Leon, l’Avv. Puglisi Maraja, mentre per il Parma F.C. Spa l’Avv. Andrea Galli. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come i profili di responsabilità ascritti, nei termini di cui all'atto di deferimento, a carico del Sig. Leon, siano pacificamente individuabili nella loro materialità, sia in quanto ampiamente comprovati sulla base degli atti di indagine, sia alla luce della pacifica confessione resa dal medesimo calciatore deferito, come si evince in seno allo scritto difensivo prodotto. Alcun rilievo decisivo possono assumere, a fini esimenti, le osservazioni formulate dal calciatore in ordine alle motivazioni, anche di natura psicologica, che lo avrebbero indotto a sottoscrivere un duplice mandato in favore di due distinti Agenti di calciatori (Sig. Pace e Sig. Piccioli), dovendosi piuttosto evidenziare come, sotto il profilo prettamente giuridico - sportivo, il Sig. Leon abbia tenuto un comportamento in palese violazione della normativa federale di riferimento, avendo egli stesso violato l'obbligo di conferimento dell'incarico in esclusiva (art. 10, co. 1, Regolamento Agenti) e, in ogni caso, non avendo rispettato le modalità di conferimento dell'incarico in via non esclusiva (art. 10, co. 1, 2° cpv, Regolamento Agenti). Ad ogni buon conto, dovendosi ritenere che il comportamento tenuto dal calciatore sia stato caratterizzato più che altro da una certa superficialità e leggerezza, la sanzione a suo carico non potrà che essere di lieve entità. Quanto, invece, alla posizione del Parma F.C. Spa, la Commissione Disciplinare Nazionale ritiene che le argomentazioni difensive proposte, pur puntualmente e diffusamente articolate, non possano essere oggetto di accoglimento in questa sede, per le considerazioni che seguono. Circa l'invocata omessa indicazione dei termini di inizio e di conclusione delle indagini, con conseguente asserito pregiudizio del diritto di difesa del soggetto incolpato, questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene che l'assunto sia del tutto privo di fondamento. Invero, ai sensi dell’art. 32, co. 11, CGS (applicabile al caso di specie nella formulazione antecedente alla modifica del 28 maggio 2009), le indagini relative a fatti denunciati nel corso della stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio di quella successiva, salvo proroghe della Corte di Giustizia Federale. Nel caso di specie, i fatti da cui ha avuto origine il presente procedimento disciplinare sono stati denunciati nella stagione sportiva 2008/2009 (cfr. lettera di segnalazione-denuncia della Commissione Agenti di Calciatori F.I.G.C. del 02.03.2009, pervenuta all’ufficio della Procura in data 04/03/2009 che ha conferito successivamente l'incarico agli organi inquirenti, ai fini dell'espletamento delle indagini, in data 17.04.2009). Inoltre, le audizioni dell'Agente di Calciatori, Sig. Stefano Pace e del Sig. Leon recano la data del 29/04/2009, mentre l'ultima attività investigativa risale al 21.05.2009, come emerge dalla documentazione relativa al presente procedimento disciplinare. Ne discende, pertanto, che gli atti di indagine de quibus, essendo stati pacificamente compiuti e sviluppati nel corso della stagione sportiva 2008/2009 e, ad ogni buon conto, entro il termine di inizio di quella successiva (30.06.2009), non hanno pregiudicato affatto il diritto di difesa del soggetto incolpato e, dunque, risultano legittimamente utilizzabili. Per mera completezza argomentativa, peraltro, si fa solo rilevare che, sotto tale profilo, a nulla rileva che l’atto di deferimento rechi la data del 22.07.2009, non costituendo il medesimo atto di indagine. Del resto, anche a voler concedere che tra gli atti di indagine se ne fosse individuato qualcuno eventualmente compiuto fuori termine, l’effetto non avrebbe potuto essere quello della improcedibilità, nullità o annullabilità del deferimento, come sostenuto dalla difesa del Parma F.C. Spa, quanto, piuttosto, quello della assoluta inutilizzabilità dei predetti atti. Sul punto, illuminante é la statuizione resa dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. C.G.F. N°. 208 del 27.5.2009), ove é dato testualmente leggere che “la disposizione di cui all’art. 32.11 del Codice di Giustizia Sportiva (…) non prevede alcuna sanzione, tanto meno di improcedibilità, per l’ipotesi che le indagini medesime non vengano concluse entro il detto termine (leggi stagione sportiva in corso) dovendosi, in ultima ipotesi, non tener conto di quelle (acquisizioni processuali) eventualmente compiute dopo la chiusura della stagione sportiva”. Quanto, poi, alla presunta eccessiva genericità del deferimento invocata dalla difesa del Parma F.C. Spa, si osserva, che per ormai consolidata giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, detto carattere di genericità sussiste essenzialmente ove l’illecito disciplinare sia evocato in termini così incerti o perplessi da comportare una violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Per converso, non può ritenersi generico l’atto di addebito il quale contenga, come in relazione alla fattispecie che ci occupa, una circostanziata indicazione della specifica natura della condotta addebitata, idonea a favorire l'agevole individuazione, da parte dell'incolpato, della corretta prospettiva da cui il contegno illegittimamente tenuto deve essere vagliato. Al riguardo, é significativo il principio espresso dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport che ha ritenuto come “l'atto di deferimento non possa essere considerato generico quando circoscriva con ragionevole chiarezza la condotta effettivamente rilevante ai fini disciplinari e quindi già consenta alle parti incolpate di percepire la esatta natura della violazione addebitata” (Lodo C.C.A. Calcio Como S.r.l. / F.I.G.C. 24/03/2006). In ultima analisi, anche le argomentazioni sostenute dalla difesa del Parma F.C. Spa circa la presunta assenza, a carico della società sportiva, di qualsivoglia profilo di responsabilità oggettiva discendente dall'illecito disciplinare posto in essere dal proprio tesserato, non possono essere accolte. E' noto che uno dei fondamentali principi posti a presidio dell'ordinamento giuridico - sportivo (calcistico) é individuabile proprio in seno all'istituto della responsabilità oggettiva delle società sportive; forma di responsabilità che consegue, in modo automatico, a quella personale del tesserato che abbia tenuto la condotta illegittima e giuridicamente rilevante. Trattasi di un principio generale imprescindibile da cui questa Commissione Disciplinare Nazionale non ritiene di doversi discostare, anche tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia propria specifica prerogativa al fine di poterne eventualmente sindacare la legittimità ovvero di disapplicarlo. Sul punto, peraltro, é recentemente intervenuta anche la Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite (C.U. C.G.F. N°. 264 del 19.06.2009), assumendo la piena e incondizionata vigenza, nel sistema attuale dell’ordinamento sportivo, del principio di responsabilità oggettiva, dovendosi, tuttavia, dare rilievo, in ogni caso, alla assoluta e totale estraneità della società ai fatti contestati e, pertanto, procedere, se del caso, ad una congrua graduazione sotto il profilo sanzionatorio. Ebbene, questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di condividere e di doversi ragionevolmente uniformare al predetto orientamento che si sostanzia, in definitiva, in un principio giurisprudenziale sportivo che, proprio in quanto promanante dal consesso giudicante di più elevato rango in ambito giuridico - sportivo calcistico, é destinato a costituire canone ermeneutico di carattere generale e applicabile ogniqualvolta, di qui in avanti, emergano fattispecie analoghe a quella di cui trattasi. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone l'irrogazione della sanzione della squalifica di giorni 8 (otto) a carico del Sig. Leon Dailey Juilo Cesar, e di quella dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) a carico del Parma F.C. Spa.

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