F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/CDN del 12/10/2009 (42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE LETTIERI (persona che ha svolto “attività all’interno o nell’interesse” della Soc. Treviso Football Clu
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/CDN del 12/10/2009
(42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE LETTIERI (persona che ha svolto “attività all’interno o nell’interesse” della Soc. Treviso Football Club 1993 Srl), ETTORE SETTEN (dirigente ed Amministratore unico della Soc. Treviso Football Club 1993 Srl), GERARDO SCHETTINO (dirigente con delega di rappresentanza della Soc. Treviso Football Club 1993 Srl), GIANLUCA DI RUOCCO (dirigente con delega di rappresentanza della Soc. Treviso Football Club 1993 Srl), BRUNO DALL’ANESE (dirigente con delega di rappresentanza della Soc. Treviso Football Club 1993 Srl) E DELLA SOCIETA’ TREVISO FOOTBALL CLUB 1993 Srl (nota n. 924/1216pf08-09/SP/ma del 12.8.2009).
Con atto di deferimento del 12/8/09 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione:
il Sig. Lettieri Simone, persona che ha svolto “attività all'interno o nell'interesse” della Treviso Football Club 1993 Srl, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva;
il Sig. Ettore Setten, dirigente ed amministratore unico della Treviso Football Club 1993 Srl;
il Sig. Schettino Gerardo, dirigente con delega di rappresentanza della Treviso Football Club 1993 Srl;
il Sig. Di Ruocco Gianluca, dirigente con delega di rappresentanza della Treviso Football Club 1993 Srl;
il Sig. Dall’Anese Bruno, dirigente con delega di rappresentanza della Treviso Football Club 1993 Srl;
la Società Treviso Football Club 1993 Srl;
per rispondere:
a) il Sig. Lettieri della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione ai principi dell’ordinamento settoriale della F.I.G.C., con particolare riferimento agli artt. 3, commi 1, 2 e 3, dell’art. 4, comma 1, dell’art. 7, comma 1 lettere a e b, dell’art. 12 comma 7, dell’art. 15 commi 1 e 10 del Regolamento Agenti vigente e del par. V allegato A “Codice di Condotta Professionale” al regolamento stesso, che non consentono la costituzione di situazioni di conflitto di interessi e che prevedono le specifiche modalità e condizioni di esercizio della professione di Agente; nonché della violazione dell’art. 1, comma 3, del CGS; tali violazioni discenderebbero dai comportamenti, anche omissivi, e dalle azioni poste in essere così come descritti nella parte motiva del provvedimento di deferimento;
b) il Sig. Setten della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione ai principi dell’ordinamento settoriale della F.I.G.C., con particolare riferimento agli artt. 3, commi 1, 2 e 3, dell’art. 4, comma 1, dell'art. 7, comma 1 lettere a e b, dell’art. 12 comma 7, dell’art. 15 commi 1 e 10 del Regolamento Agenti vigente e del par, V allegato A “Codice di Condotta Professionale” al regolamento stesso, che non consentono la costituzione di situazioni di conflitto di interessi e che prevedono le specifiche modalità e condizioni di esercizio della professione di Agente; nonché della violazione dell’art. 1, comma 3, del CGS; tali violazioni discenderebbero dai comportamenti, anche omissivi, e dalle azioni poste in essere così come descritti nella parte motiva del provvedimento di deferimento;
c) il Sig. Schettino della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione ai principi dell’ordinamento settoriale della F.I.G.C., con particolare riferimento agli artt. 3, commi 1, 2 e 3, dell’art. 4, comma 1, dell'art. 7, comma 1 lettere a e b, dell’art. 12 comma 7, dell’art. 15 commi 1 e 10 del Regolamento Agenti vigente e del par. V allegato A “Codice di Condotta Professionale” al regolamento stesso, che non consentono la costituzione di situazioni di conflitto di interessi e che prevedono le specifiche modalità e condizioni di esercizio della professione di Agente; nonché della violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dallo stesso art. 22 bis, comma 6, delle N.O.I.F.; tali violazioni discenderebbero dai comportamenti, anche omissivi, e dalle azioni poste in essere così come descritti nella parte motiva del provvedimento di deferimento;
d) il Sig. Di Ruocco della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione ai principi dell’ordinamento settoriale della F.I.G.C., con particolare riferimento agli artt. 3, commi 1, 2 e 3, dell’art. 4, comma 1, dell’art. 7, comma 1 lettere a e b, dell’art. 12, comma 7, dell’art. 15, commi 1 e 10 del Regolamento Agenti vigente e del par, V allegato A “Codice di Condotta Professionale” al regolamento stesso, che non consentono la costituzione di situazioni di conflitto di interessi e che prevedono le specifiche modalità e condizioni di esercizio della professione di Agente; nonché della violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dallo stesso art. 22 bis, comma 6, delle N.O.I.F., tali violazioni discenderebbero dai comportamenti, anche omissivi, e dalle azioni poste in essere così come descritti nella parte motiva del provvedimento di deferimento;
e) il Sig. Dall’Anese della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 22 bis, comma 6, delle N.O.I.F., per i comportamenti e le azioni poste in essere così come descritti nella parte motiva del provvedimento di deferimento;
f) la Società Treviso Football Club 1993 Srl, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per i comportamenti e le azioni poste in essere dai suoi dirigenti tesserati deferiti e dal Sig. Lettieri Simone, così come descritti nella parte motiva del provvedimento di deferimento. Secondo la Procura Federale i fatti sarebbero provati dalle note inviate alla stessa dal Sig. Massimo Londrosi (Direttore Sportivo iscritto nell’elenco speciale della F.I.G.C.), con le quali quest’ultimo denunciava l’acquisizione del 50% delle quote della Fbc Treviso da parte della Società argentina “Berlet”, avente quale propria attività quella di agente di calciatori, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione da Schettino e Dall’Anese, dalle interviste riportate su alcuni articoli di giornale, dalle visure sociali effettuate presso la CCIIAA di Treviso e dall’esame di ulteriore documentazione, anche societaria, come riportato nella relazione della stessa Procura del 19/6/09. Il solo Dall’Anese ha presentato memorie difensive sostenendo di aver operato sempre in buona fede ed ammettendo di essere incorso nella violazione di cui all’art. 22 bis, N.O.I.F. Alla riunione del 8/10/09, in assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura ha chiesto per il Lettieri ed il Setten tre anni di inibizione; per lo Schettino ed il Di Rocco due anni di inibizione; per il Dall’Anese 6 mesi di inibizione e per il Treviso 3 punti di penalizzazione oltre ad € 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda. A dire della Procura il Lettieri, con il suo comportamento, avrebbe consentito alla Società Berlet di controllare la Srl Treviso, con violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, oltre che delle norme concernenti le incompatibilità previste dal Regolamento vigente degli Agenti dei calciatori, poiché la controllante sarebbe stata, quale Società esercente l’attività di agente di calciatori, in grave conflitto di interessi. In realtà devesi evidenziare che non risulta provato che la Berlet, Società di diritto estero, abbia come attività sociale quella di agente di calciatori. Dalla visura in atti, infatti, non si ricava quanto sopra; nemmeno è stato depositato lo statuto sociale, ovvero altra documentazione idonea a suffragare tale ipotesi. Le dichiarazione del Londrosi, poste dalla Procura a fondamento della propria tesi, risultano in realtà riportare mere notizie apparse su articoli di giornale e comunque essere, in relazione alla presunta attività di agente della Berlet o del Lettieri, del tutto generiche e comunque non corroborate da idonea documentazione o riscontri oggettivi. Inoltre la semplice affermazione dello Schettino secondo cui la predetta Società, in Argentina, si occuperebbe di calciatori in relazione ad acquisti o loro cessioni non comprova nulla, essendo dichiarazione generica e comunque non comprovata da idonea documentazione societaria o da contratti di compravendita calciatori. Né la circostanza che al Treviso siano arrivati calciatori argentini dopo che la Berlet aveva ottenuto il controllo societario è sufficiente a comprovare che essa esercita l’attività di agente di calciatori e che sarebbe, conseguentemente, in conflitto di interessi. La dichiarazione del Sig. Dall’Anese, che ha asserito di essere “a conoscenza che la Berlet era venuta in Italia col prioritario intendimento di voler procacciare calciatori per il Treviso Fbc attraverso appunto la rappresentanza del Lettieri”, con chiaro scopo di lucro, non è sufficiente a far propendere il Giudicante per l’ipotesi di colpevolezza, in assenza di ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che nella specie non sussistono. Da ciò ne discende che il Lettieri, perlomeno in ordine all’ipotesi di aver consentito la realizzazione di un conflitto di interessi per aver consentito alla Berlet (quale supposta esercente l’attività di agente di calciatori) di controllare la Srl Treviso suo tramite, deve essere prosciolto, non essendo tra l’altro provato nemmeno che egli avesse l’intento di procacciare calciatori per il Treviso . Né la circostanza che il Lettieri abbia esercitato il controllo della Treviso Srl facendo nominare i Sigg.ri Schettino e Di Rocco (uomini che gli riferivano costantemente dell’attività della Società essendo di sua totale fiducia) dirigenti della predetta Società è di per sé stessa idonea ad integrare responsabilità disciplinare ed in ogni caso tale ipotesi non appare rientrare nel capo di incolpazione, per la verità non proprio chiaro. La non provata qualifica ed attività della Berlet s.a. e del Lettieri di agente di calciatori fa cadere l’ipotesi di responsabilità del Lettieri e fa venir meno, di conseguenza, anche le ipotesi di responsabilità disciplinare per gli altri incolpati, ad eccezione di quanto appresso. Quanto alle incolpazioni di Schettino, Dall’Anese e Di Rocco per il mancato deposito della documentazione prevista dall’art. 22 bis, comma 6, N.O.I.F., si osservi che lo stesso Dall’Anese ha ammesso di non aver ottemperato, seppur a suo dire in buona fede, al deposito di quanto sopra e proprio tale ammissione, peraltro confortata anche dall’inesistenza della prova contraria, dimostra l’avvenuta violazione dall’art. 22 bis, comma 6, N.O.I.F., con conseguente responsabilità disciplinare per i tre deferiti. Quanto all’incolpazione della mancata comparizione del Lettieri innanzi alla Procura, si osservi che, pur non essendo il Lettieri anagraficamente iscritto alla F.I.G.C., egli doveva pur sempre rispettare le norme federali, in quanto soggetto cui era riconducibile il controllo della Società. Pertanto, il non essersi presentato in violazione del disposto di cui all’art. 1 commi 3 e 5, CGS, integra una precisa responsabilità disciplinare. Da tale responsabilità disciplinare non va ritenuto indenne nemmeno il Setten, dirigente ed Amministratore Unico della Società Treviso, non comparso anch’egli al cospetto della Procura. All’accertata responsabilità dei dirigenti consegue quella diretta ed oggettiva della Società sportiva ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dichiara accertata la responsabilità disciplinare del Sig. Lettieri e del Sig. Setten in ordine alla sola violazione dell’art. 1, commi 3 e 5, CGS, e dei Sigg.ri Dall’Anese, Di Rocco e Schettino in ordine alla sola violazione dall’art. 22 bis, comma 6, N.O.I.F., il tutto con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva della Società sportiva Treviso; proscioglie i deferiti dalle altre incolpazioni loro ascritte. In conseguenza di quanto sopra irroga le seguenti sanzioni a: Sig. Lettieri Simone mesi 3 (tre) di inibizione; Sig. Setten Ettore mesi 3 (tre) di inibizione; Sig. Schettino Gerardo mesi 3 (tre) di inibizione;Sig. Di Ruocco Gianluca mesi 3 (tre) di inibizione; Sig. Dall’Anese Bruno mesi 3 (tre) di inibizione;Treviso Football Club 1993 Srl, l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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