F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 19/10/2009 (51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CAFASSO (Vice Presidente della Soc. ASD Pianura), ARMANDO CAFASSO E FRANCO CAFASSO (dirigenti del
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 19/10/2009
(51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CAFASSO (Vice Presidente della Soc. ASD Pianura), ARMANDO CAFASSO E FRANCO CAFASSO (dirigenti della Soc. ASD Pianura) E DELLA SOCIETA’ ASD PIANURA (nota n. 1354/1165pf08-09/AM/ma del 22.9.2009).
Il Procuratore Federale, con atto del 22 settembre 2009, deferiva i Sigg. Capasso Antonio, Vice-Presidente della ASD Pianura, Capasso Armando e Franco dirigenti della stessa Società, oltre la Società stessa, per rispondere il Vice-Presidente e i due dirigenti della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva; la società ASD Pianura di violazione dell’art. 4, comma 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. La Procura Federale, letta sul giornale “il Golfo” la notizia riguardante episodi di violenza che coinvolgevano alcuni dirigenti della ASD Pianura accaduti immediatamente dopo la gara Ischia Isola Verde-Pianura del 3.05.2009, dava inizio a una indagine a seguito della quale venivano sentite le parti interessate e acquisiti atti di P.G. relativi all’intervento di personale del Commissariato di Ischia, presente sul posto. I deferiti, tramite il proprio difensore hanno fatto pervenire memorie difensive, con le quali, in via preliminare, chiedono la sospensione dell’attuale procedimento in attesa della definizione di quello penale istauratosi a carico dei medesimi soggetti a seguito di informativa trasmessa alla Procura della Repubblica di Napoli dal Commissariato di Ischia. Nel merito i deferiti chiedono di essere prosciolti negando di aver posto in essere atti di violenza e tantomeno di essere incorsi nella violazione dell’art. 1, comma 1, CGS. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) per Capasso Antonio, dell’inibizione di mesi 3 (tre) per Capasso Armando e Franco e dell’ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) per la Società ASD Pianura, nonché i difensori dei deferiti, i quali si sono riportati alle conclusioni già formulate. La Commissione, quanto alla richiesta pregiudiziale di sospensione del procedimento, osserva che essa non può trovare accoglimento, essendo i due procedimenti del tutto autonomi e pertanto ininfluenti l’uno sull’altro. Nel merito, la Commissione ritiene ampiamente provati i fatti esposti nell’atto di deferimento. In particolare determinante appare l’informativa redatta dal personale della Polizia di Stato, intervenuto immediatamente, perché presente e quindi in grado di riferire fedelmente l’accaduto. Il fatto stesso di essere ricorsi all’uso delle manette nei confronti di Capasso Armando è indicativo di una situazione di indubbia gravità, venutasi a creare per l’aggressività dimostrata dai tre deferiti, la responsabilità dei quali trova assoluta conferma negli atti di P.G. I fatti così come riferiti dal personale della Polizia di Stato, a prescindere dalla loro valenza sotto il profilo penale, integrano, comunque, la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in quanto evidenziano un comportamento assolutamente deprecabile e censurabile, perché tenuto in violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità che debbono sempre informare gli appartenenti all’organizzazione federale. Trattandosi di un fatto di non trascurabile entità appare conforme alla gravità degli atti posti in essere infliggere a Capasso Antonio, anche per la carica rivestita, la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei), a Capasso Armando quella dell’inibizione per mesi 3 (tre) per l’attenuata responsabilità di essere intervenuto in aiuto del padre, e a Capasso Franco quella dell’inibizione per mesi 2 (due) per la minore partecipazione ai fatti. Alla responsabilità del Vice-Presidente Capasso Antonio consegue quella della ASD Pianura, a titolo di responsabilità diretta. P.Q.M. infligge a Cafasso Antonio la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei), a Cafasso Armando quella dell’inibizione per mesi 3 (tre), a Cafasso Franco quella dell’inibizione per mesi 2 (due) e alla Società ASD Pianura quella dell’ammenda di € 6.000,00 (seimila/00).
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