F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34/CDN del 05/11/2009  (82) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDICA AMBROGI (responsabile sanitario della Soc. AS Gubbio 1910), STUFANO  GIAMMARIOLI (responsab

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34/CDN del 05/11/2009

 (82) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDICA AMBROGI (responsabile sanitario della Soc. AS Gubbio 1910), STUFANO  GIAMMARIOLI (responsabile del Settore Giovanile della Soc. AS Gubbio 1910) E DELLA SOCIETA’ AS GUBBIO 1910 Srl (nota n. 11494/404pf08-09/ma del 12.10.2009). Il Deferimento

Con provvedimento del 12 ottobre 2009, il Presidente Federale ha deferito a questa Commissione la Dott.ssa Claudia Ambrogi (responsabile sanitario della Società A.S. Gubbio 1910 Srl), il Sig. Stefano Giammarioli (responsabile del settore giovanile della Società A.S. Gubbio 1910 Srl), la Società A.S. Gubbio 1910 Srl per rispondere: la prima della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 43, comma 3, delle NOIF, per non avere sottoposto il calciatore Leonardo Albini all’accertamento medico di idoneità sportiva specifica per la pratica agonistica del calcio al momento del suo tesseramento con la Società A.S. Gubbio 1910; il secondo della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 43, comma 3 delle NOIF, per non avere fatto sottoporre il calciatore Leonardo Albini al su citato accertamento medico di idoneità; la Società A.S. Gubbio 1910 Srl per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva. Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il Sig. Stefano Giammarioli, di persona e quale delegato della Dott.ssa Ambrogi e del Presidente della Società Gubbio, il quale, in sostanza, ha sottolineato come la Società umbra e la Dottoressa Ambrogi abbiano agito nella convinzione che il calciatore Albini avesse già un regolare e valido certificato medico di idoneità sportiva specifica, e ha perciò concluso con la richiesta di assoluzione per i deferiti. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e ascoltata la parte presente, rileva quanto segue: dalle acquisizioni documentali allegate (in particolare dalla lettera denuncia del Sig. Gian Carlo Albini, lettera Dott.ssa Ambrogi, lettera Avv. De Santis, certificato medico ASL 1 Regione Umbria, relazione collaboratore Procura Federale) si evince chiaramente che, durante la stagione sportiva 2008/2009 del campionato di calcio, il calciatore Leonardo Albini, risultava in realtà privo della certificazione medico sportiva specifica, per come prevista dall’art. 43, comma 3 delle NOIF, cioè con decorrenza dalla data di tesseramento o di inizio della stagione sportiva. La su richiamata norma, infatti, impone che gli accertamenti sanitari sui calciatori debbano avvenire in occasione del primo tesseramento a favore della Società e che vadano ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività agonistica. In questo caso l’Albini aveva una semplice certificazione proveniente dalla ASL 1 di Gubbio datata 7 gennaio 2008, che sarebbe scaduta esattamente un anno dopo, dunque rilasciata in un’epoca antecedente l’inizio della stagione agonistica 2008/2009 e, pertanto, non sufficiente, secondo quanto previsto dalle NOIF. Anche l’eventuale avvenuto rinnovo della detta certificazione, evidenziata nel proprio scritto dalla Dott.ssa Ambrogi, sarebbe comunque tardivo perché compiuto solo a seguito di nuova visita medica del giovane calciatore, in data 11.11.2008 e, pertanto, oltre l’inizio della stagione agonistica. Pare perciò a questa Commissione, da quanto complessivamente emerso, che effettivamente debba dirsi provato l’addebito mosso nel deferimento quanto meno alla Dott.ssa Claudia Ambrogi che, pur non essendo censita nel foglio societario, in quanto responsabile sanitario della compagine umbra era comunque tenuta, ex art. 1, comma 5, CGS, alla osservanza delle norme statutarie e federali in quanto svolgente attività all’interno o nell’interesse della Società comunque rilevante per l’Ordinamento Federale, e deve pertanto rispondere del suo comportamento omissivo circa la mancata effettuazione, nei tempi previsti, della prescritta visita medica al giovane calciatore Albini. La Commissione ritiene invece non responsabile dell’accaduto il Sig. Stefano Giammarioli, che risulta essere solo uno dei tanti dirigenti dell’A.S. Gubbio 1910 Srl ma, effettivamente, non il responsabile del settore giovanile. Dalla accertata responsabilità della Dott.ssa Ambrogi deriva, altresì, anche la dichiarazione di responsabilità oggettiva della Società A.S. Gubbio 1910 Srl. Il dispositivo Per tali motivi, questa Commissione delibera di infliggere, per le circostanze su esposte: alla Dott.ssa Claudia Ambrogi, la sanzione della ammonizione con diffida; alla Società A.S. Gubbio 1910 Srl, la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00). Proscioglie dagli addebiti ascrittigli il Sig. Stefano Giammarioli.

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