F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34/CDN del 05/11/2009 (55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ETTORE SETTEN (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl) E DELLA SOCIE
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34/CDN del 05/11/2009
(55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ETTORE SETTEN (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl) E DELLA SOCIETA’ TREVISO FC 1993 Srl (nota n. 1474/038pf09-10/AM/ma del 28.9.2009).
Il Deferimento Con provvedimento del 28 settembre 2009, il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione:
● il Sig. Ettore Setten, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Treviso Football Club 1993 Srl, per la violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 8, comma 15, del CGS vigente, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver omesso di provvedere al pagamento all'avente diritto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nel lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti nella riunione del 10 giugno 2009;
● la Società Treviso Football Club 1993 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante.
La Procura Federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza che la Società Treviso Football Club 1993 Srl non aveva dato esecuzione al lodo arbitrale N°. 103/09/B, emesso il 10 giugno 2009, che ha dichiarato detta Società “...obbligata a corrispondere al calciatore Ceccarelli Fabio l'importo lordo di € 25.000,00, oltre a € 1.000,00 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria calcolati forfettariamente...”, ponendo a carico della Società in via definitiva il costo amministrativo, il compenso del Conciliatore, le spese legali e gli onorari e le spese dei componenti del Collegio Arbitrale. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 1(uno) di inibizione per il Sig. Ettore Setten e l'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) per la Società Treviso Football Club 1993 Srl. Nessuno è comparso per le parti deferite. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue. Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali, nonostante il ricevimento da parte della Lega Nazionale Professionisti - Segreteria del Collegio Arbitrale - a mezzo di lettera dell'11 giugno 2009, non hanno provveduto al pagamento in favore del beneficiario delle somme stabilite dai lodi arbitrali nel termine previsto di trenta giorni, andando cosi a violare quanto previsto e disciplinato dagli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, CGS, e determinando sia la responsabilità disciplinare del Sig. Ettore Setten, per immedesimazione organica, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Treviso Football Club 1993 Srl, sia la responsabilità diretta della stessa Società Sportiva per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio dirigente. II dispositivo Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) al Sig. Ettore Setten e la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) alla Società Treviso Football Club 1993 Srl.
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