F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 16/11/2009  (83) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KARAMOKO CISSE’ (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. Atalanta Bergamasca Calcio SpA), at

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 16/11/2009

 (83) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KARAMOKO CISSE’ (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. Atalanta Bergamasca Calcio SpA), attualmente tesserato per la Soc. US Albinoleffe Srl) E DELLA SOCIETA’ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SpA (nota n. 1807/653pf08-09/SP/blp del 13.10.2009).

Il deferimento Con provvedimento del 13.10.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:

● il calciatore Cissé Karamoko, all’epoca dei fatti tesserato con la Società Atalanta Bergamasca, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione a quanto disposto dagli artt. 13, commi 2, 3 e 5, 19, comma 1 del Regolamento Agenti dei Calciatori per avere consapevolmente acconsentito che il Signor Andrea Cattoli “lo rappresentasse, o quantomeno lo accompagnasse partecipando attivamente alle trattative intercorse per il perfezionamento del suo trasferimento dall’Atalanta Bergamasca Calcio all’US Albinoleffe nella vigenza del rapporto contrattualmente in essere con l’agente Zambetti Stefano o quantomeno durante il periodo di preavviso successivo al recesso previsto e disciplinato dall’art. 11 del Regolamento Agenti dei Calciatori”;

● la Società Atalanta, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS, in relazione alla violazione ascritta la proprio tesserato. All’odierna riunione, il Sig. Karamoko Cissé, tramite il proprio legale, ha proposto istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. La Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza:“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Karamoko Cissé ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, [pena base per il Sig. Karamoko Cissé, sanzione della squalifica per giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 7 (sette) di squalifica]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della squalifica di giorni 7 (sette) per il Sig.Karamoko Cissé. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, la Società Atalanta ha fatto pervenire memoria difensiva, eccependo in via preliminare l’inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento e contestando nel merito gli addebiti, chiedendo il proscioglimento o – in subordine - il contenimento della eventuale sanzione. Quanto alla posizione della Società deferita, alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’affermazione di responsabilità e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 1.500,00. Il difensore della Società Atalanta si è riportato alle eccezioni e conclusioni già formulate nella memoria difensiva. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di rito sollevata dalla difesa della deferita sotto il profilo della violazione del disposto dell’art. 32, comma 11, CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione. Lamenta la Società deferita che in relazione ai fatti per cui si procede le indagini, iniziate nella stagione sportiva 2008/2009, si sarebbero concluse nella stagione successiva, in assenza di proroga legittimamente concessa dagli organi competenti. Ne discenderebbe la violazione della norma sopra richiamata che, nella formulazione antecedente la modifica del 28.5.2009, prevedeva la conclusione delle indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva nel termine dell’inizio di quella successiva, salvo proroghe della Corte di Giustizia Federale. In particolare, sempre secondo la deferita, non sarebbe invocabile nel caso di specie il provvedimento della Corte di Giustizia del 21.7.2009 (CU N°. 9) che ha accolto le richieste di proroga presentate dalla Procura Federale con riferimento alla stagione 2008/2009, attesa l’assenza di ogni riferimento specifico al procedimento in corso. L’eccezione difensiva è infondata. Risulta dagli atti che i fatti per cui è procedimento sono stati denunciati con esposto del 16.1.2009 a firma dell’agente Stefano Zambetti e che gli atti di indagine a sostegno del deferimento (in particolare: audizione Cesare Giacobazzi in data 26.3.2009, audizione Carlo Osti in data 27.3.2009, audizione Roberto Spagnolo 27.3.2009, audizione Cissé  Karamoko in data 28.4.2009, audizione Nicola Binotti in data 28.4.2009 e audizione Stefano Zambetti in data 12.5.2009) sono stati tutti assunti anteriormente al termine della stagione sportiva 2008/2009 e, dunque, nel rispetto del disposto di cui all’art. 32, comma 11, CGS nella formulazione invocata dalla difesa dell’incolpata. Sul punto, secondo l’orientamento più volte ribadito dagli Organi di giustizia sportiva, a nulla rileva che l’atto di deferimento e la relazione conclusiva delle indagini siano stati formati successivamente alla conclusione della stagione sportiva di riferimento, essendo

gli atti in questione pacificamente estranei al genus “atti di indagine” cui fa riferimento l’art. 32, CGS citato. Deve pertanto ritenersi che con riferimento ai fatti per cui si procede le indagini svolte dalla Procura siano state tempestive e in alcun modo inficiate dai vizi denunciati. Va peraltro ricordato che la Corte di Giustizia Federale, con decisione del 27.5.2009 (CU N°. 208), ha già avuto modo di sottolineare come la disposizione appena ricordata “non prevede alcuna sanzione, tantomeno di improcedibilità, per l’ipotesi che le indagini medesime non vengano concluse entro il detto termine (leggi stagione sportiva in corso) dovendosi in tale ultima ipotesi non tener conto di quelle (acquisizioni processuali) eventualmente  compiute dopo la chiusura della stagione sportiva”. Sicché anche sotto il profilo della dedotta improcedibilità del deferimento, l’eccezione difensiva non può ritenersi fondata. Tutto ciò senza considerare che, a seguito della recente modifica dell’art. 32, comma 11, CGS, di natura squisitamente processuale, devono comunque ritenersi tempestivi tutti gli atti di indagine compiuti entro il 31 dicembre dell’anno in corso al momento della denuncia e che, pertanto, neppure sotto questo profilo l’eccezione difensiva può avere alcun  fondamento. Nel merito, il deferimento è fondato e merita accoglimento. Dal compendio delle testimonianze assunte nel corso delle indagini e dall’ammissione di responsabilità operata in data odierna dal calciatore Cissé, infatti, emerge con chiarezza che, a seguito della revoca del mandato conferito all’agente Zambetti, ma in epoca anteriore alla scadenza del preavviso previsto dalle norme regolamentari, il calciatore Cissé Karamoko si fosse recato presso la sede della Società Atalanta per discutere del proprio trasferimento alla Società Albinoleffe, accompagnato dal Sig. Cattoli, presentato come nuovo procuratore ma sprovvisto di idoneo mandato (cfr. dich. Giacobazzi del 26.3.2009: “il Sig. Osti venne nel mio ufficio e mi disse che il calciatore era giunto in sede con un nuovo procuratore”; dich. Osti del 27.3.2009: “Ricordo che quando si presentò era accompagnato da un'altra persona che si presentò come Andrea Cattoli. Il calciatore mi disse che si trattava del suo nuovo procuratore e Cattoli lo confermò”) e che, in detta occasione, non solo furono illustrati al calciatore le condizioni e i termini del trasferimento, ma vi fu una condotta per così dire “attiva” del Sig. Cattoli (cfr. dich. Osti, cit.: “il Cattoli partecipò alla trattativa proponendo di modificare le condizioni economiche dell’ingaggio del calciatore”). È evidente dunque che il calciatore, in costanza del rapporto contrattuale ancora in essere con lo Zambetti e comunque in assenza di valido rapporto con il Cattoli, si sia fatto “quantomeno assistere” nella formalizzazione della trattativa finalizzata al successivo trasferimento. Tali circostanze, peraltro, sono state pacificamente ammesse dal giovane all’odierna udienza in sede di richiesta di applicazione della sanzione (cfr. verbale ud.). La condotta contestata, riconosciuta dal calciatore, contrasta – ad avviso della Commissione - con le norme regolamentari e, in particolare di quanto disposto agli artt. 11 e 13, comma 2 e 5 del Regolamento Agenti dei Calciatori. La stessa condotta assume peraltro rilevanza ai sensi dell’art. 1, comma 1, CGS perché contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono ispirare il comportamento del tesserato in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Alla responsabilità del tesserato consegue, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, quella oggettiva della Società di appartenenza. Va invero ribadito, in conformità al costante orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva, che la norma in esame pone un principio di carattere generale e si erge a vero e proprio pilastro dell’ordinamento di riferimento. Nel caso di specie, peraltro, dell’intervenuta recente revoca del mandato all’agente Zambetti i vertici della Società erano perfettamente a conoscenza fin dal momento della presentazione del nuovo procuratore (cfr. dich. Osti, cit.), sicché ben avrebbero potuto esigere il rispetto delle norme regolamentari da parte del proprio tesserato. Di talché non pare conferente il precedente giurisprudenziale citato nella memoria difensiva della Società deferita che attiene al diverso caso di un comportamento fraudolento posto in essere dal tesserato all’insaputa della Società di appartenenza. In conclusione, va affermata la responsabilità della Società in relazione alla violazione contestata al proprio tesserato. Sotto il profilo sanzionatorio, valutata la natura della violazione contestata, la Commissione stima equa la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere alla Società Atalanta Bergamasca Calcio la sanzione di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

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