F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 16/11/2009 (58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO FATTINGER (all’epoca dei fatti non tesserato per alcuna Società ma con funzioni dirigenziali di Vice
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 16/11/2009
(58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO FATTINGER (all’epoca dei fatti non tesserato per alcuna Società ma con funzioni dirigenziali di Vice Presidente all’interno della Soc. Trento Calcio 1921 ed
attualmente Presidente della stessa Società), MARIO DI BENEDETTO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Trento Calcio 1921), PIETRO ADDEO (Presidente della Soc. SS Benacense 1905), MICHELE PETTINARI (all’epoca dei fatti dirigente responsabile del Settore Giovanile della Soc. SS Benacense 1905), SAMORY BADONA MONTEIRO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Trento Calcio 1921), DAVIDE TISI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. US Calcio
Caravaggese Srl), DANILO SPREAFICO (all’epoca dei fatti dirigente della Soc. Trento Calcio 1921), LEONARDO CATTOLICO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SS Benacense 1905), GABRIELE MAULE (dirigente responsabile del Settore Giovanile della Soc. Trento Calcio 1921), PASQUALE VERRELLI (all’epoca dei fatti dirigente della Soc. Trento Calcio 1921) E DELLE SOCIETA’ TRENTO CALCIO 1921 E SS BENACENSE 1905 (nota n. 1576/111pf09-10/MS/en del 1°.10.2009). Con atto del 1.10.2009, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione:
● il Sig. Fattinger Marco, all'epoca dei fatti non tesserato per alcuna Società ma con funzioni dirigenziali di Vice Presidente all'interno del Trento Calcio 1921 ed attualmente Presidente della Società stessa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, anche in relazione agli artt. 10 comma 2 CGS e 95 comma 8, NOIF, allo stesso ascrivibile, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto in veste di Presidente della SS Benacense 1905, senza rivestirne la carica, le liste di trasferimento dei calciatori Badona Monteiro e Tisi, datate 24.7.08, così come descritto nella parte motiva;
● il Sig. Di Benedetto Mario, all'epoca dei fatti Presidente del Trento Calcio 1921, per rispondere:
a) della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, anche in relazione agli artt. 10 comma 2 CGS e 95, comma 8, NOIF, per contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver consapevolmente sottoscritto le liste di trasferimento in questione, sottoscritte anche dal Sig. Fattinger per la Società cedente, privo dei relativi poteri, ed aver quindi concorso a formare due atti di trasferimento irregolari, così come descritto nella parte motiva.
b) della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, con riferimento agli artt. 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito l'utilizzazione dei due calciatori Badona Monteiro e Tisi Davide, acquisiti in forza di atti di trasferimento irregolari, in occasione di 22 (per il Monteiro) e di 25 (per il Tisi) gare ufficiali del campionato nazionale di serie D nella stagione sportiva 2008-2009 e per aver consentito l'utilizzazione del giovane Cattolico Leonardo nella squadra allievi della sua società in due gare ufficiali della stessa, pur essendo il medesimo tesserato per altra Società, così come descritto nella parte motiva;
● il Sig. Addeo Pietro, Presidente della SS Benacense 1905, per rispondere:
a) della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, anche in relazione agli artt. 10 comma 2 CGS e 95, comma 8, NOIF, per contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito che i due calciatori Badona Monteiro e Tisi, tesserati per la Società da lui rappresentata, venissero trasferiti con atto irregolare al Trento Calcio 1921, omettendone la segnalazione agli organi di giustizia competenti, così come descritto nella parte motiva.
b) della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, anche con riferimento agli artt. 7, comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, per aver consentito che il giovane Cattolico Leonardo venisse utilizzato dal Trento Calcio 1921 mentre era ancora tesserato per la SS Benacense 1905, così come descritto nella parte motiva;
● il Sig. Pettinari Michele, all'epoca dei fatti dirigente responsabile del settore giovanile della SS Benacense 1905, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, anche con riferimento agli artt. 7, comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito che il giovane Cattolico Leonardo venisse utilizzato dal Trento Calcio 1921 mentre era ancora tesserato per la SS Benacense 1905, così come descritto nella parte motiva;
● i Sigg.ri Badona Monteiro Samory e Tisi Davide, entrambi calciatori tesserati per il Trento Calcio 1921, per rispondere ciascuno:
a) della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, anche in relazione agli artt. 10, comma 2, CGS e 95 comma 8, NOIF, per contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto consapevolmente o, in subordine, anche a titolo di mera colpa ex art. 3, comma 1, CGS, le liste di trasferimento in questione, firmate anche dal Sig. Fattinger, privo dei relativi poteri, per la Società cedente ed aver quindi concorso a formare due atti di trasferimento irregolari, così come descritto nella parte motiva.
b) della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, con riferimento all'art. 92, comma 1, NOIF ed agli artt. 7, comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, per contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver preso parte il Badona Monteiro a ventidue gare ed il Tisi a venticinque gare, nella stagione sportiva 2008-2009 nel Trento Calcio 1921 in posizione irregolare, così come descritto nella parte motiva;
● il Sig. Spreafico Danilo, all'epoca dei fatti dirigente del Trento Calcio 1921, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, con riferimento agli artt. 7, comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore del Trento Calcio 1921 N°. 25 distinte di gare ufficiali di serie D in cui comparivano i calciatori Badona Monteiro e Tisi, certificandone così la regolare posizione, benché trasferiti irregolarmente, così come descritto nella parte motiva;
● il Sig. Cattolico Leonardo, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la SS Benacense 1905 ed attualmente tesserato per il Trento Calcio 1921, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, con riferimento all'art. 92, comma 1, NOIF ed agli artt. 7, comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, per contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver preso parte a due gare nelle fila della squadra allievi del Trento Calcio 1921 senza esserne tesserato, nel settembre-ottobre 2008, così come descritto nella parte motiva;
● il Sig. Maule Gabriele, dirigente responsabile del settore giovanile del Trento Calcio 1921, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, con riferimento agli artt. 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito l'utilizzazione in due gare ufficiali del giovane in questione, tesserato per altra Società, così come descritto nella parte motiva;
● il Sig. Verrelli Pasquale, all'epoca dei fatti dirigente del Trento Calcio 1921, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 CGS, con riferimento agli artt. 7, comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore della squadra allievi del Trento Calcio 1921 N°. 2 distinte di gare ufficiali in cui compariva il calciatore Cattolico Leonardo, certificandone quindi la regolare posizione, benché non tesserato, così come descritto nella parte motiva;
● la Società Trento Calcio 1921, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Presidente all'epoca dei fatti, nonchè ai suoi dirigenti ed ai suoi tesserati nonchè al Sig. Marco Fattinger;
● la Società SS Benacense 1905, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2, CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Presidente, nonchè ai suoi dirigenti ed al suo tesserato. Alla riunione odierna, la Procura Federale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- Fattinger Marco: anni 2 di inibizione;
- Badona Monteiro Samory: mesi 6 di squalifica;
- Tisi Davide: mesi 6 di squalifica;
- Di Benedetto Mario: mesi 18 di inibizione;
- Spreafico Daniele: mesi 4 di inibizione;
- Verrelli Pasquale: giorni 20 di inibizione;
- Maule Gabriele: mesi 4 di inibizione;
- Cattolico Leonardo: mesi 1 di squalifica;
- SS Trento Calcio 1921 Srl: punti 15 di penalizzazione e € 2.000,00 di ammenda;
- Addeo Pietro: mesi 18 di inibizione;
- Pettinari Michele: mesi 3 di inibizione;
- SS Benacense 1905 Riva: € 2.000,00 di ammenda.
I deferiti, i quali hanno fatto pervenire memorie difensive, hanno insistito per il proscioglimento. Va esaminata preliminarmente l’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del Sig. D’Addeo e della SS Benacense 1905 Riva. La stessa, ancorando il momento determinativo della competenza alla notifica del deferimento, individua nella sola Commissione Disciplinare Territoriale del Trentino Alto Adige l’Organo di Giustizia competente a conoscere i fatti per cui si procede, atteso che, a oggi, le Società deferite sono iscritte ai campionati regionali. L’eccezione è infondata e va pertanto rigettata in quanto, ai sensi degli artt. 41, comma 1, 30, comma 1, e 32, co. 7 e 8, CGS, la competenza, che si determina al momento della violazione, spetta alla Commissione Disciplinare Nazionale, in quanto la SS Trento Calcio 1921 Srl, all’epoca dei fatti, partecipava al Campionato Nazionale di serie D, Comitato Interregionale, valendo pertanto il criterio di prevalenza dettato dal richiamato art. 41, comma 1, CGS. La vicenda trae origine dalla nota del 3.7.2009, con la quale il Presidente del CR Trentino AA ha segnalato l’irregolarità dei trasferimenti definitivi dei giocatori Badona e Tisi, avvenuti in data 24.7.2008, dalla SS Benacense 1905 Riva alla SS Trento Calcio 1921 Srl, nonché l’irregolare impiego, da parte di quest’ultima, del calciatore Cattolico Leonardo, nella propria squadra allievi, nel periodo settembre–ottobre 2008, senza aver provveduto al tesseramento dello stesso. Le indagini avrebbero accertato che la denunciata irregolarità sarebbe stata ancorata alla sottoscrizione delle relative liste da parte di soggetto non solo non più appartenente alla cedente ma, prima del trasferimento, entrato nel direttivo societario della cessionaria. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Attesa la complessità delle vicenda e il numero dei soggetti coinvolti, le posizioni degli stessi verranno trattate disgiuntamente. FATTINGER – ADDEO – SS BENACENSE 1905 RIVA La documentazione versata in atti e lo stesso tenore delle difese dei deferiti fanno ritenere accertato che il 24.7.2008, data nella quale sono state sottoscritte le ripetute liste di trasferimento, il Sig. Fattinger non fosse più nei quadri organici della SS Benacense 1905 Riva e quindi non fosse in alcuna maniera legittimato a svolgere attività in favore della stessa. Tale dato probatorio può ritenersi accertato sia in virtù del verbale del Consiglio Direttivo del 9.7.2008, nel quale il Sig. Pietro Addeo è stato eletto quale nuovo Presidente della SS Benacense 1905 Riva, sia, soprattutto, dalla scheda di iscrizione al Campionato Eccellenza del CR Trentino AA, che detta Società ha fatto pervenire in Federazione il 14.7.2008, dalla quale non risulta presente il nominativo del predetto Fattinger. Non solo. La circostanza che i calciatori siano stati ceduti a titolo definitivo alla SS Trento Calcio 1921 Srl non può ritenersi puramente casuale, ma era finalizzata ad accrescerne il patrimonio tecnico, tenuto conto che il Fattinger, il 22.7.2008, veniva indicato (con tanto di fotografia e intervista) nel sito web della SS Trento Calcio 1921 Srl quale Vice Presidente per il 2008/2009 e poi ne è divenuto Presidente per la stagione sportiva 2009/2010. Detta documentazione, l’unica che riveste rilevanza esterna anche in ragione della certezza della data derivante dall’essere stata comunicata agli organi federali, e il contegno tenuto dal Fattinger all’epoca dei fatti, che non ha contestato l’avvicendamento dei Sigg.ri Addeo e Galvagni ai vertici societari della Benacense 1905 Riva così come il suo inserimento in quelli del Trento Calcio, contestualmente avvenuto e pubblicizzato sul sito ufficiale della Società, forniscono la prova della carenza di potere dello stesso Fattinger in ordine alla sottoscrizione delle liste di trasferimento dei Sigg.ri Badona e Tisi alla data del 24.7.2008 e del suo passaggio alla SS Trento Calcio 1921 Srl antecedentemente alla stessa. Le deduzioni difensive dei deferiti Fattinger, Di Benedetto e della SS Trento Calcio 1921 Srl non possono essere accolte, venendo superate dal contenuto degli atti aventi rilevanza esterna, che esclude la possibilità di attribuire efficacia probatoria agli ulteriori documenti dai quali gli stessi vorrebbero far derivare l’appartenenza del Fattinger alla Benacense sino al 6.10.2008, e quindi la vigenza dei suoi poteri all’epoca della sottoscrizione delle liste di trasferimento, a parte comunque la questione circa la impossibilità di verificare i tempi di formazione degli stessi. È opportuno poi non sottovalutare altri elementi della vicenda che concorrono a formare il convincimento di questa Commissione. La circostanza che le parti non avrebbero immediatamente contestato i trasferimenti non è sintomo di regolarità degli stessi quanto piuttosto della volontà di sottacere i vizi sottesi, alla luce delle cointeressenze che legavano le Società e i soggetti coinvolti. Tra l’altro, è bene ricordare che le norme violate hanno natura eminente federale, nel senso che sono ancorate all’interesse dell’Ordinamento della FIGC a che venga rispettata la regolarità formale e sostanziale delle procedure in materie, quale quella dei trasferimenti, sottratte alla disponibilità dei soggetti occasionalmente coinvolti. Il fatto, poi, che l’Addeo abbia formalizzato l’avvicendamento con il Fattinger in epoca antecedente all’asserito perfezionamento delle trattative volte alla cessione della Società è la prova che la sostituzione dei vertici, con ogni naturale conseguenza di legge e per quanto riguarda l’Istituzione federale, avesse efficacia formale e sostanziale e fosse stata concordata, proprio nel momento in cui è avvenuta ed è stata formalizzata. Non si può dare altro significato all’assunzione di tutti gli oneri di rappresentanza dell’ente in un momento ben preciso da parte di chi, se fosse valido quanto dedotto dalla difesa dei deferiti, aveva invece tutto l’interesse a procrastinare il passaggio di consegne fino al raggiungimento di tutte le garanzie legate alla cessione, fermo restando il dato formale e temporalmente individuato, costituito dalla richiesta di iscrizione della SS Benacense 1905 Riva al Campionato regionale. Tale conclusione viene corroborata da un passo estremamente significativo delle difese del Fattinger. Lo stesso (pag. 10, ultime tre righe), dopo aver premesso che la dismissione dell’incarico di Presidente della SS Benacense 1905 Riva fu meno tempestiva del previsto essendosi perfezionata solo nell’ottobre 2008, precisa che “in ogni caso, Fattinger non avrebbe ricoperto alcun ruolo operativo nella SS Benacense 1905 nella stagione sportiva 2008/2009, tanto che non seguì personalmente neppure la pratica di iscrizione al campionato”. Pertanto, posto che il Fattinger non avrebbe operato in favore della SS Benacense 1905 Riva per il 2008/2009, tanto da non seguire la pratica di iscrizione effettuata il 14.7.2008, tanto più non poteva operare, perché privo dei relativi poteri, il 24.7.2008, per la sottoscrizione delle liste di trasferimento. Ma c’è da dire ancora di più. Se il Fattinger fosse stato non solo ignaro ma addirittura vittima della decisione assunta dal D’Addeo il 9.7.2008, e ciò non può essere ritenuto credibile visto che lo stesso dice di essere stato Presidente sino all’ottobre 2008, non si comprende per quale motivo non abbia contestato un tale comportamento così come l’iscrizione della SS Benacense 1905 Riva al campionato, fatta addirittura contro la sua volontà. La circostanza, infine, che i trasferimenti siano stati ritenuti validi dal competente Comitato, proprio per quanto dedotto dalla difesa dei deferiti, allo stato, è del tutto irrilevante, avendo a oggetto il presente procedimento i profili disciplinari legati all’illecito contestato dalla Procura Federale. La responsabilità del Sig. Addeo per i fatti contestati emerge chiaramente dagli atti di indagine. Lo stesso, nella sua veste di Presidente, non poteva ignorare la sottrazione del patrimonio tecnico societario (ovvero due calciatori della prima squadra) effettuata dal Fattinger nel corso delle difficili e prolungate trattative finalizzate alla cessione della Benacense. Tanto più che proprio l’Addeo, nel settembre 2008, contestando la regolarità del trasferimento del giovane Cattolico a opera del Fattinger, ha preteso che lo stesso tornasse nelle fila della Benacense.
DI BENEDETTO – SS TRENTO CALCIO 1921 SRL – BADONA – TISI – SPREAFICO In tale vicenda si innesta attivamente la condotta del Di Benedetto il quale, nel corso delle indagini, ha sostenuto di avere conosciuto il Fattinger nella stagione sportiva 2008/2009 e che lo stesso, all’epoca dei fatti, non ricopriva alcun ruolo all’interno della Società. Tale prospettazione, però, viene smentita sia dal tenore dell’intervista rilasciata dallo stesso Fattinger sia dall’inserimento dello stesso nell’organico direttivo della Società con tanto di fotografia, al di sotto della quale campeggia la qualifica di Vice Presidente, consultabili nella pagina web del sito ufficiale della SS Trento Calcio sin dal 22.7.2008. È evidente, pertanto, che l’attività illecita sottesa al trasferimento e all’utilizzo dei calciatori Badona e Tisi da parte della predetta Società ha visto il concorso del Sig. Fattinger, del Di Benedetto e della SS Trento Calcio che da tale situazione ha tratto vantaggio. Dal canto loro, i calciatori non possono essere ritenuti credibili nel momento in cui dicono di ignorare il cambio dei vertici societari, attesa la notorietà della vicenda anche a livello mediatico locale, rimanendo in capo agli stessi un generale dovere di diligenza che imponeva di accertarsi della titolarità dei relativi poteri di rappresentanza dei sottoscrittori le liste. Altro tipo di responsabilità sorge in capo al Sig. Spreafico, componente dello Staff della SS Trento Calcio (anch’egli risulta inserito nei quadri dirigenziali del sito web ufficiale della Società e la sua foto è posta al di sotto di quella di Fattinger), il quale, in ragione del proprio ruolo, non poteva non conoscere la carica assunta dal Fattinger in epoca antecedente a quella in cui sono state sottoscritte le liste di trasferimento dei calciatori dei quali ha autorizzato l’utilizzo.
DI BENEDETTO – CATTOLICO – PETTINARI – MAULE – VERDELLI La vicenda del giovane Cattolico risulta accertata pacificamente, atteso che lo stesso è stato impiegato irregolarmente dalla SS Trento Calcio 1921, nel periodo settembre–ottobre 2008, in costanza di tesseramento con la Benacense 1905 Riva. Le dichiarazioni rese dai soggetti deferiti evidenziano la responsabilità delle parti coinvolte, atteso che il padre del giovane Cattolico sarebbe stato contattato dal Sig. Maule, responsabile del settore giovanile del Trento per il trasferimento dello stesso. Questo, conoscendo la situazione societaria esistente, confidando nelle rassicurazioni fornite dal Fattinger, ma comunque omettendo di verificare presso la Società di appartenenza la regolarità delle procedure, ha permesso che il figlio disputasse gare nella SS Trento, salvo poi venire contattato dal D’Addeo che chiariva come la vicenda fosse stata improntata alla massima irregolarità, così determinando il ritorno del figlio nella Benacense 1905 Riva. Sta di fatto, che la responsabilità per i fatti per cui si procede ricade sul calciatore nonché sui Sigg.ri Di Benedetto, Pettinari, Maule e Verrelli i quali hanno consentito l’utilizzazione dello stesso. In particolare il Presidente Di Benedetto, attesa la sua posizione apicale, non può dirsi estraneo alle manovre che hanno portato il Cattolico, anche se inizialmente per un periodo limitato, a militare nelle fila della SS Trento Calcio 1921, nel quale è tornato a titolo definitivo dal gennaio al giugno 2009, alla luce delle dinamiche chiarite dal padre del giovane Cattolico in ordine ai rapporti esistenti tra il Trento stesso, il Fattinger e il Maule.
SS TRENTO CALCIO 1921 SRL – SS BENACENSE 1905 RIVA Ai sensi degli artt. 4, commi 1 e 2, CGS, l’accertata natura illecita dei comportamenti contestati ai deferiti determina la dichiarazione di responsabilità delle Società per le quali gli stessi risultano tesserati, con applicazione delle sanzioni ritenute di giustizia. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguente sanzioni:
▪ al Sig. Fattinger Marco la sanzione della inibizione sino al 30.9.2011;
▪ al Sig. Di Benedetto Mario la sanzione della inibizione sino al 31.3.2011;
▪ al Sig. Addeo Pietro la sanzione della inibizione sino al 30.9.2010;
▪ al Sig. Badona Monteiro Samory la sanzione della squalifica sino al 31.3.2010;
▪ al Sig. Tisi Davide la sanzione della squalifica sino al 31.3.2010;
▪ al Sig. Spreafico la sanzione della inibizione sino al 28.2.2010;
▪ al Sig. Cattolico Leonardo la sanzione della squalifica sino al 30.11.2009;
▪ al Sig. Verrelli Pasquale la sanzione della inibizione sino al 30.11.2009;
▪ al Sig. Maule Gabriele la sanzione della inibizione sino al 28.2.2010;
▪ al Sig. Pettinari Michele la sanzione della inibizione sino al 31.1.2010;
▪ alla SS Trento Calcio 1921 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 10 (dieci) da scontarsi nella corrente stagione sportiva e quella dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00);
▪ alla SS Benacense 1905 Riva la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
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