F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 23/11/2009 (102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO MASSACCI (calciatore attualmente tesserato per Federazione Estera, già tesserato per la Soc. Empol
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 23/11/2009
(102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO MASSACCI (calciatore attualmente tesserato per Federazione Estera, già tesserato per la Soc. Empoli FBC SpA) (nota n. 2069/138pf09-10/SP/blp del 22.10.2009).
Il deferimento Con provvedimento del 22.10.2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:
● il Sig. Alberto Massacci, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 33, comma 2, NOIF per avere concluso, sottraendosi così al particolare vincolo assunto con il tesseramento quale calciatore giovane di serie della Società Empoli FBC Spa, il proprio trasferimento con una Società estera. L’incolpato, nei termini previsti, ha fatto pervenire, tramite i genitori esercenti la patria potestà, memoria difensiva con la quale, in sostanza, si tenta di confutare gli addebiti mossi al Massacci e si chiede la nullità del deferimento per carenza di giurisdizione della F.I.G.C., nonché l’inammissibilità dello stesso per la mancata violazione dell’art. 33, comma 2, NOIF e, comunque, il proscioglimento dai capi di imputazione per l’infondatezza del deferimento medesimo. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso il proprio intervento con la dichiarazione di responsabilità del deferito e la conseguente richiesta di irrogazione della sanzione al Sig. Massacci di mesi 3 (tre) di squalifica. È comparso altresì il Sig. Mario Massacci, padre del deferito, nonché il difensore del calciatore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate chiedendo l’assoluzione del suo assistito. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue: dalle acquisizioni documentali dell’Ufficio indagini (dichiarazioni rese alla Procura Federale da parte del Sig. Mario Massacci, dichiarazione Sig. Carli, esposto Empoli Calcio, articoli di stampa, richiesta transfert del Manchester United) si evince che il giovane calciatore ha sottoscritto per la stagione sportiva in corso un accordo per la variazione di tesseramento dalla Società Empoli FBC Spa al Manchester United. In particolare risulta che il calciatore abbia firmato l’assenso al trasferimento in Inghilterra nel giugno 2009 (con proposta sottoscritta dai genitori del calciatore minorenne, come anche dichiarato dal Sig. Mario Massacci) pur in costanza di vincolo come giovane di serie con la compagine toscana. Tali comportamenti, secondo la Procura Federale, sarebbero in contrasto con quanto previsto dall’art. 1, comma 1, CGS e dell’ art. 33 comma 2, NOIF e, pertanto, sanzionabili. Pare a questa Commissione che, da quanto emerso in sede di indagini suffragate dalle stesse dichiarazioni agli atti, possano dirsi provati gli addebiti mossi al prevenuto dalla Procura Federale e che hanno portato al deferimento dello stesso tesserato Massacci. Effettivamente il calciatore - per stessa ammissione del padre, resa al collaboratore della Procura Federale – ha sottoscritto il suo trasferimento in favore del Manchester United, pur risultando in essere a quella data – come si diceva - un vincolo fra il calciatore e la Società Empoli come giovane di serie. Il comportamento del giocatore, che ha impedito alla Società toscana di poter godere del previsto diritto di stipula del primo contratto, integra gli estremi della violazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, CGS in tema dei principi generali di lealtà, correttezza e probità da tenere valido per tutti i tesserati, proprio in riferimento all’art. 33, comma 2, NOIF. Nessuna valenza può essere riconosciuta alla doglianza della difesa circa la non applicabilità del diritto sportivo italiano e, dunque, la carenza giurisdizionale del Giudice Sportivo Nazionale, per il fatto che, nel momento dell’intervenuto deferimento (22.10.09) il calciatore Massacci fosse già tesserato per la nuova Società di appartenenza e, dunque, secondo la difesa, eventualmente soggetto al diritto sportivo inglese. E’ infatti giurisprudenza pacifica (si veda, da ultimo, il Comunicato Ufficiale 74/A del Consiglio Federale F.I.G.C.) che, ai fini della giurisdizionalità territoriale, importa solo il momento commissivo dei fatti punibili e non il momento (evidentemente successivo) in cui interviene il materiale deferimento. L’intervenuto status di tesserato sportivo inglese, infatti, non può far venir meno l’applicazione della perpetuatio iurisdictionis in capo agli Organi di Giustizia sportiva della Federazione Italiana rispetto al Massacci che, all’epoca dei fatti era regolarmente tesserato con la Società Empoli. Il dispositivo Per tali motivi, questa Commissione delibera di infliggere al calciatore Alberto Massacci la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica.
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