F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 27/11/2009 (110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROLANDO BIANCHI (calciatore della Soc. Torino FC SpA) E DELLA SOCIETA’ TORINO FC SpA (nota n. 2105/319pf09-10
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 27/11/2009
(110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROLANDO BIANCHI (calciatore della Soc. Torino FC SpA) E DELLA SOCIETA’ TORINO FC SpA (nota n. 2105/319pf09-10/SP/GT/blp del 26.10.2009).
Con provvedimento del 26.10.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:
● il Sig. Rolando Bianchi, calciatore tesserato con la Società Torino FC Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, scavalcando, nel corso della la gara Torino – Ancona del 5.10.2009, la balaustra di protezione costituente il divisorio fra il recinto di gioco e gli spalti, al fine di confrontarsi con un tifoso che lo aveva precedentemente fatto oggetto di espressioni irriguardose;
● la Società Torino FC Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2,
CGS, per la violazione addebitata al proprio tesserato; All’odierna riunione, il Sig. Rolando Bianchi e la Società FC Torino Spa, tramite il loro legale, hanno proposto istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. La Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Rolando Bianchi e la Società FC Torino Spa hanno proposto istanza di patteggiamento con applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, [pena base per il Sig. Rolando Bianchi: sanzione di una giornata di squalifica ed € 9.000,00 (novemila/00) di ammenda, diminuiti ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 25.000,00 (venticinquemila/00) di ammenda; pena base per la Società FC Torino Spa: sanzione dell’ammenda di € 24.000,00 (ventiquattromila/00) diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 12.000,00 (dodicimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00) per il Sig. Rolando Bianchi;
▪ ammenda di € 12.000,00 (dodicimila/00) per la Società FC Torino Spa.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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