F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 27/11/2009  (84) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PROSPERO (nella sua qualità all’epoca dei fatti di responsabile del Settore Giovanile della Soc

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 27/11/2009

 (84) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PROSPERO (nella sua qualità all’epoca dei fatti di responsabile del Settore Giovanile della Soc. AC Siena SpA), MARCO BARONI (nella sua qualità di allenatore della squadra “Primavera” della Soc. AC Siena SpA), JOHASIGNO ARROE SALCEDO (nella sua qualità di calciatore della squadra “Primavera” della Soc. AC Siena SpA, ed attualmente tesserato per la medesima Società), FEDERICO RE (nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di calciatore della squadra “Primavera” della Soc. AC Siena SpA ed attualmente tesserato in prestito per la Soc. AC Sangiovannese 1927 SpA) E DELLA SOCIETA’ AC SIENA SpA (nota n. 1875/12pf08-09/SP/blp del 15.10.2009).

Con atto del 15.10.2009, la Procura Federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Sig. Francesco Prospero, il Sig. Marco Baroni, i Sigg.ri Arroe Salcedo Johasigno e Federico Re, nonché l’AC Siena Spa, per rispondere il primo, con riferimento al capo A), della violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 6, CGS, in relazione agli artt. 39 e 40 NOIF, con riferimento al capo B), della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 40 bis, NOIF, con riferimento al capo C), della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 91, comma 1, NOIF, il secondo della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 39 e 40, NOIF, il terzo e il quarto della violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 6, CGS, e il Siena per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS. La Procura Federale ha contestato l’illecito utilizzo, da parte del Siena, di calciatori non tesserati, alcuni dei quali infrasedicenni extracomunitari, nel corso della gara tenutasi in data 28.2.2008 con il Poggibonsi, in occasione della XX edizione del Memorial “Stefano Lotti”. Alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, chiedendo l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) e dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) al Sig. Prospero, della inibizione per mesi 3 (tre) e dell’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) al Sig. Baroni, della squalifica per giornate 3 (tre) ciascuno ai Sigg.ri Salcedo e Re e dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) all’AC Siena Spa. I deferiti, che hanno fatto pervenire memorie difensive nei termini assegnati, hanno preliminarmente eccepito la improcedibilità del deferimento per la violazione dell’art. 32, comma 11, CGS vigente all’epoca dei fatti e nel merito hanno richiesto comunque il proscioglimento. Occorre esaminare innanzitutto l’eccezione preliminare di improcedibilità. Il deferimento trae origine da una segnalazione anonima pervenuta alla Procura Federale il 9.5.2008, con la quale venivano denunciati i fatti di cui al deferimento, che determinava l’inizio delle indagini solamente il 3.7.2008, indagini poi protrattesi sino al 24.1.2009. Ai sensi della formulazione dell’art. 32, comma 11, CGS vigente all’epoca, le indagini relative ai fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva dovevano concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale. Nel caso di specie non solo non risulta che sia stata richiesta alcuna proroga delle indagini per fatti riferibili alla data del 28.2.2008, ma addirittura che le stesse non hanno avuto inizio se non nella seguente stagione sportiva, ovvero la 2008/2009. La Procura Federale ha sostenuto che, nel caso specifico, tale richiesta non fosse necessaria atteso il principio di automatismo della relativa proroga introdotto dalla Corte di Giustizia Federale con CU N°. 1/2008. A sostegno della tesi, la Procura ha indicato, quale precedente rilevante di questa Commissione, la decisione pubblicata con CU N°. 23/2009 relativamente al procedimento promosso ai danni di ASD Tenax Sport Club e altri. L’eccezione di improcedibilità del deferimento è fondata e va accolta, in quanto risulta pacifico che l’indagine relativa ai fatti commessi nella stagione sportiva 2007/2008 non solo non si è conclusa nella stessa, ma addirittura è stata iniziata in quella successiva, in assenza di qualsiasi richiesta di proroga. Tra l’altro, è bene rilevare che la Corte di Giustizia Federale ha comunque individuato, quale ulteriore presupposto per la concessione della richiesta proroga, la circostanza che gli eventi oggetto delle indagini fossero stati commessi in epoca successiva al 15.4.2008 (diversamente da quanto si è verificato nel caso in esame). Non appare infine applicabile, alla presente fattispecie, il precedente richiamato dalla Procura Federale, attesa la diversità dei fatti sui quali questa Commissione è stata chiamata a decidere, commessi tra il novembre 2007 ed il febbraio 2008, denunciati nel marzo dello stesso 2008, oggetto di indagine ritualmente aperta nella stessa stagione sportiva 2007/2008. L’accoglimento della eccezione di improcedibilità rende superfluo l’esame delle ulteriori eccezioni. P.Q.M. dichiara improcedibile il deferimento.

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