F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/CDN del 11/12/2009 (57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BORTOLOTTI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. AC Pistoiese SpA) E DELLA SOCIETA’
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/CDN del 11/12/2009
(57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BORTOLOTTI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. AC Pistoiese SpA) E DELLA SOCIETA’ AC PISTOIESE SpA (nota n. 1475/037pf09- 10/AM/ma del 28.9.2009).
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Roberto Bortolotti, nella qualità di Amministratore Unico della Società AC Pistoiese Spa, nonché la Società AC Pistoiese Spa, contestando al primo la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 8, comma 15, CGS ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per il fatto ascritto al proprio Legale Rappresentante. Era accaduto che il Collegio Arbitrale presso la LCP, con decisione assunta il 19 giugno 2009, aveva fatto obbligo alla Società AC Pistoiese Spa di corrispondere al tesserato Miggiano Roberto la somma di € 5.032,72 oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese legali, spese ed onorari del Collegio; che la decisione era stata comunicata il 30 giugno 2009 alla Società obbligata; che quest’ultima non aveva adempiuto nel termine di giorni trenta da tale comunicazione. Alla riunione di discussione del deferimento fissata da questa Commissione il 5 novembre 2009, i deferiti sono comparsi a mezzo del proprio difensore ed hanno contestato la sussistenza delle violazioni loro ascritte, deducendo che in data 21 luglio 2009 la Lega Pro aveva trasmesso al Miggiano Roberto la somma di € 9.531,02 pari agli emolumenti spettanti al creditore dei mesi da gennaio ad aprile 2009 più gli interessi sulle prime tre mensilità, di talché la decisione del Collegio Arbitrale era stata adempiuta correttamente. Hanno depositato copia fotostatica della lettera di trasmissione dell’assegno recante la data di cui sopra, nonché del titolo stesso, consistente nell’assegno circolare Banca della Campania 10 luglio 2009 N°. 5252107184 di € 9.531,02 all’ordine Miggiano Roberto. La Procura Federale, eccependo di non essere a conoscenza del fatto, ha insistito nell’accoglimento del deferimento ed ha chiesto comminarsi al Bortolotti l’inibizione di mesi 1(uno) ed alla Società l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00). Questa Commissione, con ordinanza di pari data, letta alle parti, ha deliberato di trasmettere alla Segreteria generale Lega Pro la documentazione depositata dai deferiti ai fini della conferma di autenticità della stessa e dell’effettiva spedizione al Miggiano, all’uopo fissando la riunione odierna per la nuova comparizione delle parti e per la decisione. La Lega Pro, con lettera del 19 novembre 2009, ha confermato entrambe le circostanze dell’avvenuta spedizione al Miggiano in data 21 luglio 2009 dell’assegno sopra descritto, in uno con la lettera d’accompagno datata 20 luglio 2009. La Procura Federale, vista la documentazione acquisita, dichiara di rinunciare al Deferimento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, preso atto della rinuncia della Procura Federale, dichiara di non doversi procedere.
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