F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 02 novembre 2009 www.figc.it 5) RICORSO A.S. MELFI S.R.L AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 02 novembre 2009 www.figc.it

5) RICORSO A.S. MELFI S.R.L AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 AL SIG. ALBERTI GIUSEPPE; INIBIZIONE FINO AL 28.2.2010 AL SIG. IORIO ALDO; SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DELLA LUNA LUIGI; SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI D’AMELIO RAFFAELE, DAMIANO GIANPAOLO, DEL FONSO FEDELE, MAIORINO NICOLA E TUMMILLO GERARDO, INFLITTE SEGUITO GARA COPPA ALLIEVI PROFESSIONISTI – FASE ELIMINATORIA MELFI/AVERSA NORMANNA DEL 14.6.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 20 del 15.6.2009)

L’Associazione Sportiva Melfi S.r.l., con atto del 25.6.2009 del suo legale rappresentante, ha proposto ricorso, regolarmente preannunciato, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico nella seduta 15.6.2009 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 20/SGS in pari data, con la quale sono state comminate le seguenti sanzioni: ammenda di € 1.000,00 alla società stessa; squalifica fino al 28.2.2010 al signor Alberti Giuseppe; inibizione fino al 28.2.2010 al signor Iorio Aldo; squalifica per 6 gare effettive al calciatore Della Luna Luigi; squalifica per 5 gare effettive ai calciatori D’Amelio Raffaele, Damiano Gianpaolo, Del Fonso Fedele, Maiorino Nicola e Tummillo Gerardo. Tali sanzioni disciplinari sono state inflitte a seguito della rissa con gli avversari intervenuta alla conclusione della gara Coppa Allievi Professionisti – Fase eliminatoria Melfi/Aversa Normanna del 14.6.2009 ed alla quale hanno preso parte, con le modalità segnalate dal Supplemento di rapporto sottoscritto dall’Arbitro della gara, i suddetti tesserati della società appellante, con contestuale ingresso di alcuni spettatori nel campo di gioco e partecipazione attiva alla rissa stessa. Nel suo gravame l’appellante chiede una revisione e riduzione delle sanzioni inflitte dal Giudice di prime cure, facendo valere innanzitutto il fattivo comportamento della dirigenza della società Melfi, nella persona del signor Fensore, per riportare la situazione nella normalità; in secondo luogo, il fatto della provocazione o addirittura aggressione nei confronti del dirigente Iorio e dell’allenatore Alberti da parte di tesserati della società avversaria; in terzo luogo, la circostanza per cui i calciatori, pur avendo effettivamente partecipato alla rissa, avrebbero solo reagito ad atteggiamenti e comportamenti violenti dei loro avversari, particolarmente amareggiati del risultato della gara e come infastiditi per la sportività e l’impegno messo in campo dagli atleti della società Melfi. La Corte ritiene il ricorso fondato solo in parte, in relazione alla quale alcune delle sanzioni vanno ridotte, ma ritiene altresì di dover riformulare, aggravandole, alcune altre delle sanzioni inflitte, in conformità al fondamentale principio di proporzionalità della pena come applicato secondo le risultanze emergenti dal Supplemento di rapporto dell’Arbitro della gara. In primo luogo, infatti, la decisione del Giudice Sportivo necessità di essere riformata laddove, con riguardo alle sanzioni inflitte ai calciatori partecipanti alla rissa, non ha opportunamente distinto le singole posizioni in relazione alle diverse modalità di partecipazione, e cioè in relazione al fatto che gli atleti coinvolti abbiano messo in atto o meno comportamenti qualificati o qualificabili come violenti alla luce del suddetto Supplemento di rapporto, come da parte di chi ha continuato a colpire avversari che erano già a terra o ha utilizzato tecniche simili a quelle delle arti marziali. Pertanto, se merita di essere confermata la sanzione inflitta ai calciatori Del Fonso e Damiano, deve essere ridotta la squalifica inflitta ai calciatori D’Amelio, Maiorino e Tummillo; per contro, deve essere aggravata la sanzione al calciatore Della Luna, in quanto non è stato tenuto integralmente conto del fatto della sua precedente espulsione e del suo successivo rientro sul campo di gioco appunto al fine di partecipare alla rissa. In secondo luogo, la decisione del Giudice Sportivo necessita di essere riformata laddove, con riguardo alla posizione del dirigente addetto all’arbitro Iorio, non risulta tenuto nella giusta considerazione il fatto che la sua partecipazione alla rissa risulta essere avvenuta nella forma della reazione per legittima difesa alla aggressione da parte di tesserato della società avversaria; considerazione che non può valere, invece, nei confronti della posizione dell’allenatore Pommella, per il quale la sanzione inflitta merita quindi di essere confermata. In terzo luogo, il ricorso non può essere accolto, e la sanzione va invece aggravata, per quanto riguarda la posizione della società Melfi. Infatti, se è conforme alle risultanze del Supplemento di rapporto di gara il motivo di ricorso attinente al comportamento collaborativo tenuto da parte di un dirigente della società (come peraltro è segnalato nello stesso Rapporto anche per un dirigente della società avversaria), preponderante rilievo deve avere la considerazione del fatto che alla rissa hanno partecipato, previo ingresso nel campo di gioco, “almeno tre spettatori”. Questa circostanza non è stata smentita dal ricorso, fatta salva la affermazione, ivi contenuta, della riduzione ad uno del numero degli spettatori coinvolti, ma senza che a tale affermazione venga offerto il supporto di evidenza probatoria alcuna, a fronte delle dichiarazioni assolutamente inequivoche ed anzi prudenti in proposito refertate nel Supplemento di rapporto del direttore di gara che, come tali, costituiscono elemento determinante per la formazione del convincimento del giudice, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., C.G.S.. Per questi motivi, la C.G.F. pronunciando sull’appello come sopra proposto dall’A.S. Melfi s.r.l. di Melfi (PZ), rispettivamente: - aggrava la sanzione inflitta alla Società Melfi s.r.l. aggiungendo all’ammenda di € 1.000,00 la diffida; - conferma la sanzione inflitta al Sig. Alberti Giuseppe; - riduce al 31.12.2009 la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Iorio Aldo; - aggrava la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Della Luna Luigi determinandola in 7 giornate; - conferma la sanzione inflitta ai calciatori Del Fonso Fedele e Damiano Gianpaolo; - riduce a 4 giornate la sanzione della squalifica inflitta ai calciatori Maiorino Nicola, Tummillo Gerardo e D’Amelio Raffaele. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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