F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 04 giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA C

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 04 giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE ALL’ALLENATORE SIG. JACONI OSVALDO SEGUITO GARA CIVITANOVESE/PALLAVICINO DEL 31.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 186 del 01.06.2009)

Al 31° del secondo tempo, nel corso della gara Civitanovese/Pallavicino disputata il 31.5.2009, al termine di un’azione di giuoco l’allenatore della Civitanovese il signor Iaconi Osvaldo, si rivolgeva al direttore di gara urlando frasi di protesta entrando sul terreno di giuoco e puntando il dito indice verso il viso dell’arbitro stesso. L’arbitro lo allontanava ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 186 dell’1.6.2009, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive specificando che una volta espulso si posizionava in tribuna indirizzando contro la terna arbitrale espressioni offensive. Proponeva tempestivo reclamo in data 3.6.2009 la società Civitanovese la quale, dopo una esposizione delle circostanze del tutto difformi da quelle rappresentate dall’arbitro chiedeva la riduzione della sanzione comminata allo Iaconi. Contestava tutta la ricostruzione dell’arbitro in ordine agli accadimenti che avevano portato alla sanzione a carico dell’allenatore in particolare quelle riferite alla prosecuzione delle offese una volta che lo stesso si posizionava in tribuna, evidenziando come questa fosse molto distante dal terreno di giuoco e che la nutrita presenza di pubblico impediva un chiaro ascolto delle paventate espressioni offensive. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia parzialmente fondata. E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale che l’allenatore è entrato in campo e nel mentre indirizzava all’arbitro le parole indicate nel referto. Per quel che riguarda i paventati insulti che sarebbero proseguiti quando il tecnico aveva raggiunto la tribuna, osserva questa Corte come non può con oggettiva certezza ritenersi che a fronte della presenza di pubblico e della distanza della tribuna con il terreno di giuoco non possa essersi ingenerato un eventuale equivoco sul soggetto che ebbe a indirizzare insulti contro la terna arbitrale. Sulla scorta di dette considerazioni comunque tenuto conto di quanto riportato nel referto dall’arbitro si ritiene equa l’applicazione di due giornate di squalifica. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla Civitanovese Calcio di Civitanova Marche (Macerata), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara inflitte all’allenatore signor Jaconi Osvaldo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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