F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 30 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 7  dicembre 2009 www.figc.it 4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA COSENZA CALCIO 1

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 30 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 7  dicembre 2009 www.figc.it

4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA COSENZA CALCIO 1914 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MUSCA EMANUELE SEGUITO GARA COSENZA/REAL MARCIANISE DEL 25.10.2009 –

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009)

Con reclamo 27.10.2009, ritualmente proposto, la società Cosenza Calcio 1914 ha impugnato, con procedura d'urgenza, la decisione (Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Musca Emanuele la squalifica per 5 giornate effettive di gara per avere, nel corso dell'incontro Cosenza/Real Marcianise del 26.10.2009, in azione di gioco e nel contendere il pallone ad un avversario, colpito il medesimo con una violenta gomitata al volto, causandogli conseguenze lesive che lo costringevano ad abbandonare il terreno di gioco per essere trasportato in ospedale ove gli veniva riscontrata la frattura dello zigomo sinistro. Episodio che era stato riferito nel rapporto redatto dal Collaboratore della Procura Federale all'uopo delegato per il controllo gara. Con i motivi scritti la reclamante eccepiva preliminarmente che si era trattato di un errore incorso nella identificazione dell'autore del gesto che non poteva essere stato il Musca in quanto, al 39° del II tempo, era uscito dal terreno di gioco e sostituito dal calciatore n. 18 Mortelliti, come evidenziato nel referto arbitrale. Precisava, infatti, che l'episodio riferito dal Collaboratore del Procuratore Federale si era verificato al 49° del II° tempo durante un'azione di gioco che vedeva coinvolti i calciatori Bernardi del Cosenza e Russo del Real Marcianise. Su tale premessa chiedeva che la Corte di Giustizia Federale volesse, ex officio, dar corso alla procedura di cui all'art. 34, commi 1 e 2, C.G.S., così avvalendosi di riprese televisive o altri filmati che offrissero piena garanzia tecnica e documentale e ciò allo scopo di dimostrare l'eccepito errore di persona. Concludeva, pertanto, con la richiesta di revoca e/o annullamento della sanzione disciplinare inflitta al Musca. All'udienza del 30.10.2009 compariva, davanti alla competente C.G.F. – 2a Sezione Giudicante, il difensore della reclamante il quale illustrava i motivi scritti, concludendo in conformità. Il reclamo è fondato e, per quanto di ragione, deve esser accolto. Osserva questa Corte che l'episodio qualificato come condotta violenta dal Collaboratore del Procuratore Federale, a prescindere dall'autore del gesto, si era verificato al 49° del II° tempo sotto il diretto controllo dell'arbitro, il quale aveva refertato che il calciatore n. 13 del Real Marcianise Russo Massimo aveva subito una botta alla testa, del tutto involontaria ed in azione di gioco, che lo aveva poi costretto ad abbandonare il campo per essere accompagnato in ospedale. E', pertanto, del tutto ovvio che il Giudice Sportivo, ove avesse prestato la dovuta attenzione nel leggere il referto arbitrale, non sarebbe incorso in errore sanzionando disciplinarmente il Musca Emanuele che, tra l'altro, essendo stato sostituito da altro calciatore, era uscito dal terreno di gioco al 39° del II° tempo e non poteva, pertanto, essere stato lui l'autore del gesto seppure del tutto involontario a giudizio dell'arbitro. Deve, inoltre, rilevarsi che il Collaboratore del Procuratore Federale, con l'inciso "il calciatore n. 2 del Cosenza Musca Emanuele ha colpito violentemente con il gomito lo zigomo sinistro del calciatore n. 13 del Marcianise Russo Massimo, mentre si contendevano il pallone in azione di gioco", alcunché ha esplicitato circa la volontarietà del gesto, per cui il Giudice Sportivo avrebbe dovuto uniformarsi all'art. 35 sub 1.1 C.G.S., il quale statuisce che "i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione delle gare". Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla Cosenza Calcio 1914 S.r.l. di Cosenza, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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