F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 30 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 7  dicembre 2009 www.figc.it 5) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA CARRARESE CALCIO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 30 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 7  dicembre 2009 www.figc.it

5) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA CARRARESE CALCIO 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FERRETTI ANDREA SEGUITO GARA CARRARESE/ITALA SAN MARCO DEL 25.10.2009 –

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009)

Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009 il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Andrea Ferretti, tesserato della società Carrarese Calcio, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara in relazione alla partita Carrarese/Itala San Marco disputata il 25.10.2009, per condotta violenta nei confronti di un avversario che colpiva con pugni alla nuca. Contro tale decisione la società Carrarese Calcio ha proposto reclamo, con procedura d’urgenza, sostenendo che l’atto sanzionato non era connotato da un intento lesivo, in quanto si era trattato di un semplice contrasto di gioco nel quale il Ferretti, con palla in movimento, nel tentativo di proteggersi, aveva colpito involontariamente alla testa un calciatore avversario. Il ricorso non merita accoglimento. Osserva la Corte Federale che la ricorrente società prospetta a difesa del calciatore, senza alcun supporto probatorio, neppure logico, una dinamica dell’evento del tutto opposta a quella certificata dall’arbitro, il cui rapporto, come è noto, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati. Nella fattispecie il rapporto dell’arbitro descrive in maniera inequivocabile l’atto violento compiuto dal Ferretti, il quale durante un’azione di gioco colpiva con pugni la nuca di un avversario procurandogli forte dolore, in una sequenza che per la sua specificità non lascia adito a dubbi sulla natura volontaria dell’atto violento. Il ricorso pertanto va respinto e per l’effetto la tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla Cosenza Calcio 1908 S.r.l. di Cosenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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