F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 9 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it 2) RICORSO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 2
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 9 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it
2) RICORSO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SANDRO FEDERICO; AMMENDA DI € 5.000.00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 62 NOIF, E ALLA RECLAMANTE, DELL’ART. 4, COMMI 2 E 4 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER QUANTO ASCRITTO AL PROPRIO DIRIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMICHEVOLE SIENA/COSENZA DEL 3.8.2008
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 13.3.2009)
Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 65/CDN del 13.3.2009, la Commissione Disciplinare Nazionale ha irrogato le sanzioni dell’inibizione di mesi 2 al signor Sandro Federico e dell’ammenda di € 5.000,00 alla società A.C. Siena S.p.A.. La vicenda origina dal deferimento in data 13.1.2009 del Procuratore Federale ed appunto concernente il signor Sandro Federico e la A.C. Siena S.p.A., il primo chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 62 N.O.I.F., per non aver posto in essere alcuna misura di controllo e/o prevenzione prevista, al fine di assicurare e tutelare la incolumità dei presenti all’interno dell’impianto sportivo prescelto per la gara amichevole Siena/Cosenza del 3.8.2008 e la seconda, a titolo di responsabilità oggettiva, per quanto ascritto al suo dirigente, ex art. 4, commi 2 e 4 C.G.S.. La Commissione Disciplinare Nazionale perveniva al contestato dispositivo rilevando come la mancata predisposizione da parte del signor Federico, dirigente responsabile designato dal Siena per l’incontro di che trattasi, di idonee misure di controllo e prevenzione, permetteva l’ingresso indisturbato di numerosi facinorosi sostenitori del Cosenza, anche a volto coperto e muniti di corpi contundenti, attraverso gli ingressi dell’impianto lasciati aperti ed incostuditi. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, ha interposto reclamo la A.C. Siena S.p.A., anche nell’interesse del signor Sandro Federico. chiedendo l’annullamento delle sanzioni inflitte. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. Sono inoltre intervenuti i rappresentanti della Procura federale che hanno, di contro, insistito per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed i rappresentanti della Procura Federale ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere la domanda principale intesa all’annullamento integrale delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale e di accogliere, in parte, il reclamo medesimo nel senso di ridurre la sanzione della inibizione irrogata al signor Federico al sofferto, e cioè a quanta parte della detta sanzione della inibizione risulta oramai scontata alla data odierna. A giudizio di questa Corte, infatti, non sussiste il denunciato bis in idem che, ad avviso della reclamante, renderebbe inammissibile ed improcedibile lo stesso deferimento che ha poi condotto alla contestata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. La tesi della reclamante è che sulla vicenda de quo, l’aggressione perpetrata da alcuni tifosi del Cosenza in danno di tifosi del Siena in occasione della citata partita amichevole del 3.8.2008, la giustizia sportiva è già intervenuta con l’irrogazione di una sanzione al Cosenza calcio pari ad € 10.000,00, confermata da questa Corte di Giustizia Federale. L’assunto della reclamante non è condivisibile. L’avvenuta irrogazione di sanzione al Cosenza non esaurisce, infatti, lo spazio di intervento sanzionatorio in danno del Siena e dei suoi dirigenti. L’accertamento di responsabilità del Cosenza non leva, infatti, l’eventuale accertamento di responsabilità – nel caso di specie appunto riscontrate – anche del Siena. Non si è dunque in presenza di un non consentito bis in idem, bensì molto più semplicemente di un separato (anche nel tempo) accertamento di (separate) responsabilità pur relative al medesimo incontro calcistico. Del resto, mentre nel caso del Cosenza l’addebito concerneva puntualmente il comportamento violento dei sostenitori di questa squadra, nel caso del Siena l’addebito è strutturalmente diverso, poiché concernente la violazione di autonomi doveri incombenti al Siena medesimo quale squadra ospitante. E sotto questo profilo, che impinge nel merito della questione, non può negarsi che al Siena spettasse, appunto nella qualità di squadra ospitante, atteso che l’incontro si è svolto presso il campo sportivo situato all’interno della struttura alberghiera ove il Siena medesimo alloggiava, di predisporre e curare le opportune misure di sicurezza e/o prevenzione atte ad evitare episodi quali quelli poi effettivamente verificatisi. E che dette misure non siano state approntate ovvero approntate in maniera non congrua ed adeguata è un dato oggettivo, considerate le modalità di ingresso all’impianto che hanno di fatto consentito ai sostenitori del Cosenza l’ingresso medesimo e quindi l’aggressione ivi perpetrata in danno di sostenitori del Siena. Tuttavia ritiene la Corte, ferma detta responsabilità, che meritino di essere adeguatamente valutate altre circostanze, quali la natura di incontro non ufficiale della gara di che trattasi (il che rileva non per escludere l’obbligo di approntare misure di sicurezza, ma più limitatamente sotto il profilo della loro effettiva calibratura atteso che di regola dette gare vedono minor afflusso di pubblico ed assenza di finalità agonistica) e la scelta “necessitata” dell’impianto in quanto impianto esistente nella struttura alberghiera ospitante la squadra del Siena al fine di ridurre (nei sensi innanzi indicati) la sanzione della inibizione inflitta al signor Federico che, pur non qualificato espressamente come delegato alla sicurezza, è dallo stesso Siena calcio indicato nella missiva inviata alla Questura di Siena come referente per ogni aspetto logistico ed organizzativo e dunque legittimamente deferito dalla Procura Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 62 delle N.O.I.F. Rimane ovviamente ferma la sanzione dell’ammenda irrogata al Siena calcio, atteso che essa si spiega a titolo di responsabilità oggettiva con riguardo alla conferma della rilevanza disciplinare della condotta del proprio dirigente signor Federico, a nulla rilevando ai fini di che trattasi la disposta riduzione della inibizione di questi. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena di Siena, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al signor Sandro Federico al presofferto. Conferma nel resto.
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