F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 9 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it 3) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZ


F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 9 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it

3) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. SANTORO GIUSEPPE; PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 40, COMMA 3, N.O.I.F.; DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, DEL C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN ORDINE A QUANTO ASCRITTO AL SUO DIRIGENTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3812/533PF07-08/SP/BLP DEL 19.1.2009 –

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 24.3.2009)

A seguito del deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale, con provvedimento del 24.3.2009, ha inflitto (i) la sanzione dell’inibizione per 3 mesi al signor Giuseppe Santoro, quale responsabile del settore giovanile della società S.S.C. Calcio Napoli S.p.A., per aver, in violazione degli art. 1, comma 1, C.G.S. e 40, comma 3, N.O.I.F., tesserato il calciatore Giuseppe Fornito, minore di anni 14, in difetto della condizione essenziale della residenza del predetto calciatore e del suo nucleo famigliare nella stessa regione o in una provincia confinante rispetto a quella della società di appartenenza, (ii) nonché l’ammenda di € 20.000,00 alla società S.S.C. Calcio Napoli S.p.A., per responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al suo calciatore ed al suo dirigente, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S.. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la S.S.C. Calcio Napoli S.p.A., la quale lamenta (i) l’effettivo cambio di residenza del calciatore Fornito nel comune di Casal di Principe, (ii) il concreto affidamento dello stesso al signor Filippo Emulo, subentrato nella potestà genitoriale e, quindi, dotato di pari facoltà e funzioni dei genitori naturali, (iii) la vicinanza al campo di gioco ed alla scuola frequentata dal calciatore in questione ad esclusiva giustificazione del soggiorno dello stesso presso la foresteria della società (iv) nonché l’assoluta buona fede della società e dei suoi dirigenti. Pertanto, la società ha richiesto la revoca o l’annullamento delle sanzioni irrogate tanto nei confronti della società stessa quanto nei confronti del signor Santoro o, in via subordinata, la riduzione delle stesse. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 9.4.2009, è presente l’Avv. Vitali, in sostituzione dell’Avv. Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che sia la S.S.C. Calcio Napoli S.p.A., sia il signor Santoro debbano essere considerati responsabili delle violazioni loro contestate, atteso che i fatti di causa, nella loro obiettività, sono del tutto pacifici ed incontestabili, oltre che mai smentiti dalle parti. Dall’attività di indagine svolta dagli organi federali emerge, peraltro, la natura fraudolenta del trasferimento, presso un conoscente della madre, della residenza del calciatore Fornito e del contestuale affidamento di quest’ultimo allo stesso signor Emulo, nonché dell’effettivo alloggio del calciatore in questione presso la foresteria della società sita in Castelvolturno, dove lo stesso frequentava anche la scuola. E’ del tutto evidente, quindi, che le condotte richiamate sono inequivocabilmente finalizzate ad eludere la ratio della normativa federale posta a tutela di fondamentali interessi dei calciatori più giovani. Ai sensi dell’art. 40, comma 3, N.O.I.F., invero, perché si possa procedere al tesseramento di un calciatore minore di anni 14, è necessario che l’intero nucleo familiare sia effettivamente residente nella regione ovvero nella provincia confinante, con la conseguenza che il trasferimento della residenza del solo calciatore non può considerarsi sufficiente ai fini dell’applicazione della norma de qua anche se affidato ad un altro soggetto, come nel caso di specie. Quanto detto permette, inoltre, di rilevare l’assenza di buona fede dei dirigenti del Napoli ed in particolare del signor Santoro, in merito alla natura fittizia del trasferimento della residenza del calciatore Fornito. Il calciatore in questione, infatti, non ha mai soggiornato, come già precisato dalla Commissione, presso la famiglia Emulo, ma fin dal primo momento ha abitato presso la foresteria del Napoli, con la conseguenza che i dirigenti della società sono stati sempre consapevoli che il cambio di residenza in questione era stato posto in essere al solo fine di trovare una via alternativa alla richiesta di deroga alla normativa sul tesseramento già negata ed aggirare in tal modo il divieto normativo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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