CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 04 giugno 2009 – Carlo Conti contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente Prof. Avv. Luigi Fumagalli
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 04 giugno 2009 – Carlo Conti contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro
Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro
riunito in conferenza personale in data 4 giugno 2009 presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0123 del 16 febbraio 2009) promosso da:
Sig. Carlo Conti, genitore esercente la patria potestà sul figlio minore Thomas Conti, nato a Pisa il 26 settembre 1992, rappresentati e difesi dall’Avv. Salvatore Marino, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di questo in Pisa al Corso d’Italia n. 69 - parti istanti contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo Presidente, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, alla Via Po n. 9 - parte intimata IN FATTO
A. Con atto depositato in data 16 febbraio 2009, i sigg.ri Carlo e Thomas Conti (i “Ricorrenti”) hanno proposto impugnazione avverso una decisione, pubblicata sul C. U. n. 37 del 15/01/2009, resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale della Toscana della Lega Nazionale Dilettanti dando avvio al presente arbitrato nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
B. Nella propria istanza di arbitrato i Ricorrenti hanno così riassunto i fatti di cui controversia:
- il calciatore Thomas Conti, nella stagione sportiva 2008/2009, era tesserato per la ASD Navacchio – Zambra, militante nel campionato allievi regionali; - a seguito dei fatti avvenuti in conclusione della gara disputatasi il 23/11/2008 tra la Aurora Pitigliano e la ASD Navacchio – Zambra, sul campo di casa della prima di dette società, il Giudice Sportivo territorialmente competente, con decisione pubblicata sul C.U. n. 29 del 27/11/2008, infliggeva al giocatore Thomas Conti la sanzione della squalifica fino al 27/11/2010 in quanto il Conti “a fine gara, al rientro negli spogliatoi, colpiva da dietro con un forte calcio nel sedere il D.G. procurandogli dolore che si protraeva per circa 20 minuti”; - la ASD Navacchio – Zambra ricorreva avverso tale decisione alla competente Commissione Disciplinare Territoriale asserendo nel proprio ricorso che: (i) non vi era intenzionalità lesiva da parte del calciatore Thomas Conti nei confronti dell’arbitro; (ii) che la situazione sarebbe scaturita da una incontrollata, quanto irripetibile situazione di tensione agonistica; (iii) che l’atleta avrebbe mostrato lealtà nell’assumersi la responsabilità dell’accaduto; (iv) che il Conti si sarebbe sinceramente pentito della propria azione; - con decisione pubblicata sul C. U. n. 37 del 15/01/2009 (la “Decisione Impugnata”) la Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo, riduceva la squalifica del calciatore Thomas Conti al 27/05/2010, ritenendo che “l’azione” ascritta al Conti “non può essere equiparata ad un qualsiasi colpo ricevuto sul volto o su altre parti delicate apparendo logico ritenere che il calciatore abbia voluto “controllare” le conseguenze della propria condotta – certamente violenta e platealmente oltraggiosa – non potendo la medesima essere nemmeno equiparata, almeno come potenzialità lesiva, alla “accettazione del rischio” assunta da chi, ad esempio, scaglia una pallonata contro il D.G.”..
C. I ricorrenti hanno, quindi, formulato l’istanza di arbitrato al fine di ottenere una diminuzione della sanzione inflitta, invocando i seguenti elementi: (i) la giovanissima età del calciatore; (ii) l’assenza di precedenti disciplinari e/o di recidiva; (iii) l’inidoneità della sanzione alla funzione rieducativa; (iv) la mancata valutazione del comportamento del giocatore; (v) le conseguenze di carattere psicologico sul fratello gemello del calciatore. Sotto un profilo regolamentare i Ricorrenti hanno lamentato (i) la violazione/falsa applicazione dell’art. 19, comma 1 lettera e) ed f), C.G.S.; (ii) la violazione/falsa applicazione dell’art. 19, comma 1 e 4, C.G.S.; (iii) la violazione/falsa applicazione degli artt. 16, comma 1, e 19, comma 4 parte prima, C.G.S.
D. I Ricorrenti hanno, pertanto, chiesto al Collegio Arbitrale di: “IN TESI convertire la sanzione applicata in quella “a giornate di gara” con un massimo di venti giornate. IN IPOTESI ridurre la sanzione “a tempo determinato” inflitta in un massimo di sei mesi, quindi con scadenza al 27/05/2009, o in quella che sarà ritenuta di giustizia”.
E. La F.I.G.C. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande dei Ricorrenti.
In particolare, la Federazione ha rilevato che: (i) seppur di giovane età, l’atleta Thomas Conti all’epoca dei fatti svolgeva l’attività di calciatore da 7 anni; (ii) ai sensi dell’art. 21 C.G.S. la recidiva costituisce una aggravante, a nulla rilevando, al contrario, l’assenza di precedenti disciplinari; (iii) l’art. 16, comma 4, C.G.S. consente agli organi di giustizia sportiva di adottare, nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari, prescrizioni sottese a favorire, con processi educativi, il loro reinserimento nell’ordinamento sportivo. Tali sanzioni, tuttavia, possono essere adottate in aggiunta e non in alternativa alle sanzioni disciplinari; (iv) il comportamento del calciatore Thomas Conti non è stato improntato alla lealtà sportiva; (v) irrilevante è il riferimento alle vicende relative al fratello gemello del calciatore istante. La F.I.G.C. ha, inoltre, depositato in atti documentazione attestante due precedenti sanzioni disciplinari assunte nei confronti del calciatore Thomas Conti per episodi di violenza nei confronti di altri tesserati.
F. In data 16.4.2009 ha avuto luogo la prima udienza di fronte al Collegio arbitrale. In tale occasione, le parti hanno confermato la loro adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice”), accettato la composizione del Collegio arbitrale e dichiarato di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti dello stesso. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20 del Codice, il Collegio arbitrale ha fissato termini per il deposito di memorie.
G. In tali memorie illustrative, ritualmente depositate, le parti hanno ribadito le proprie istanze. I Ricorrenti, oltre a confermare le domande già formulate nell’atto introduttivo dell’arbitrato, hanno altresì richiesto al Collegio arbitrale di procedere, “se ritenuto opportuno, all’adozione delle prescrizioni di cui all’art. 16 comma 4° C.G.S.”.
H. Le parti hanno quindi discusso oralmente la controversia all’udienza del 4.6.2009, all’esito della quale il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
IN DIRITTO
1. Il Collegio, in primo luogo, valuta necessario procedere all’esame della condotta tenuta dall’atleta Thomas Conti alla luce dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (il “CGS”). Sotto questo profilo è indubbio che egli abbia tenuto un comportamento contrario al principio di lealtà e correttezza indicato nella richiamata norma. Depongono in questo senso molteplici fattori. In primo luogo, non può revocarsi in dubbio, ed invero nemmeno i Ricorrenti lo contestano, che colpire con un calcio l’arbitro costituisca comportamento gravemente lesivo dei doveri stabiliti a carico degli atleti nello svolgimento dell’attività sportiva. Il che sarebbe di per sé sufficiente per confermare la responsabilità del Conti. A ciò, peraltro, vanno, in secondo luogo, ad aggiungersi le modalità con le quali l’atleta si è assunto la responsabilità del comportamento, le quali, al contrario di quanto sostenuto dai Ricorrenti, non attenuano la responsabilità del Conti, ma anzi ulteriormente circostanziano la scorrettezza del suo gesto. L’assunzione della responsabilità del colpo, inferto alle spalle dell’arbitro, non è stata infatti il frutto di una spontanea confessione del grave atto di violenza, quanto piuttosto un riconoscimento indotto dalle conseguenze della mancata confessione, ossia la indicazione del capitano della squadra quale responsabile oggettivo del gesto. E solo l’avvertimento di ciò, da parte dell’arbitro, ha indotto il Conti ad assumersi la paternità del grave episodio antisportivo. In terzo luogo, al di là della oggettiva gravità del fatto, il Conti, per quanto un “ragazzino” all’epoca dei fatti, è stato, nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008, squalificato (entrambe le volte per quattro giornate) per condotta violenta nei confronti di avversari. Tale circostanza, ancorché, come correttamente rilevato dai Ricorrenti, non costituisca recidiva in senso tecnico ai sensi dell’art. 21 comma 1 CGS, dimostra, ancor di più, che il gesto non è il frutto di un inconsulto, quanto isolato episodio, ma denota una attitudine alla condotta violenta davvero sorprendente e una incapacità dello stesso di trarre i dovuti insegnamenti dalle precedenti sanzioni. Ne discende che, diversamente da quanto indicato negli scritti difensivi delle parti istanti, la valutazione del comportamento tenuto dal calciatore non consente di trarre alcun elemento in suo favore: esso costituisce violazione sanzionabile dell’art. 1 CGS; e la natura e la gravità di esso rilevano per stabilire specie e misura delle sanzioni disciplinari.
2. Quanto poi alla asserita erronea applicazione delle norme del CGS in punto di determinazione della sanzione, proprio la condotta dell’atleta e la reiterazione del gesto impediscono in radice di accedere alla tesi dei Ricorrenti. A tal proposito rileva il Collegio come le sanzioni applicabili a carico dell’atleta responsabile di violazione dell’art. 1 CGS siano definite dall’art. 19 CGS, e che la Commissione Disciplinare Territoriale per la Toscana, nell’infliggere al Conti la squalifica fino al 27/5/2010, ossia una squalifica “a tempo” (art. 19 comma 1 lett. f) piuttosto che una squalifica “a giornate” (art. 19 comma 1 lett. e), non abbia violato alcuna regola, né adottato una sanzione manifestamente sproporzionata al comportamento ascritto al Conti stesso: l’art. 19 comma 4 lett. d CGS conferma che “in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara” ai calciatori responsabili sia inflitta “come sanzione minima” la qualifica “per otto giornate o a tempo determinato”. Ben al contrario, la Commissione Disciplinare Territoriale per la Toscana appare aver correttamente esercitato il potere discrezionale di determinazione della sanzione, esercitando una scelta ad essa consentita, “tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi”, nonché di tutte le circostanze degli stessi, così come richiesto dall’art. 16 comma 1 CGS. La stessa riduzione della misura della squalifica inflitta in primo grado rappresenta d’altronde una conferma della accurata considerazione nel6+la decisione oggetto del presente arbitrato di tutti gli elementi che in base alle norme vigenti devono essere valutati dagli organi disciplinari nell’adozione delle appropriate misure. A diversa conclusione non portano le osservazioni dei Ricorrenti, per quanto accuratamente svolte dalla difesa degli stessi: la giovane età del calciatore non appare essere di per sé motivo per infliggere sanzioni lievi a fronte di comportamenti assai gravi, e ciò soprattutto alla luce dei precedenti comportamenti del Conti, che avevano dimostrato la inidoneità, ai fini rieducativi, di sanzioni “a giornate”. Né appare possibile tener conto delle conseguenze di natura psicologica che la squalifica inflitta al Conti possa avere sul gemello, giocatore nella stessa squadra, unica preoccupazione dell’organo disciplinare dovendo essere quella della determinazione della sanzione appropriata per il comportamento del giocatore responsabile della violazione. Quanto poi alla richiesta di convertire parte della sanzione, “a tempo” o “a giornate”, in una sanzione accessoria in una prospettiva rieducativa dell’atleta, il Collegio osserva che nell’ordinamento sportivo non è rinvenibile alcun principio che consenta all’interprete di valutare quella sanzione in una prospettiva alternativa piuttosto che ulteriore e diversa rispetto a quella tradizionale. Lo stesso art. 16 comma 4 CGS, sul quale i Ricorrenti fondano le proprie richieste, prevede la possibilità per gli organi disciplinari di adottare “prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell’ordinamento sportivo” solo “in aggiunta alle sanzioni disciplinari”. Né appare censurabile quale manifestamente sproporzionata, alla luce di quanto sopra esposto in ordine ai comportamenti ascritti al Conti, la decisione qui impugnata, nella parte in cui essa non abbia preso in considerazione, in aggiunta alla sanzione disciplinare, l’adozione dei provvedimenti consentiti dall’art. 16 comma 4 CGS.
3. L’istanza di parte ricorrente va quindi integralmente rigettata. Le spese del presente giudizio arbitrale seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per porre a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri. PQM IL COLLEGIO ARBITRALE
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: 1) Conferma l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale della Toscana della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul C. U. n. 37 del 15/01/2009; 2) Condanna i Ricorrenti al pagamento, in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, delle spese di lite, che sono liquidate in €. 1.000,00 (euro mille), oltre iva e cpa come per legge; 3) Pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 1.000,00 (euro mille/00) ed in € 600,00 (euro seicento/00) per le spese sostenute dall'arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli; 4) Pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5) Dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell’Arbitrato in data 4 giugno 2009, e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Massimo Zaccheo Presidente del Collegio Arbitrale F.to Luigi Fumagalli Arbitro F.to Maurizio Benincasa Arbitro