F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it 6) RICORSO DELL’A.C. RODENGO SAIANO AVVERSO LA


 

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it

6) RICORSO DELL’A.C. RODENGO SAIANO AVVERSO LA SANZIONI; INIBIZIONE PER MESI 6 AI SIGNORI FERRARI ALESSANDRO, SPADA MARIO, PEZZOTTI MARIO, FRASSI MASSIMO; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 (UNO) IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA PROT. 847203PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 – PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ART. 8, COMMA 5 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL PARAGRAFO V DELL’ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 E IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 152/A DEL 17.6.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

In data 29.9.2009, l’A.C. Rodengo Saiano S.r.l. in persona del Vice Presidente e legale rappresentante Giuseppe Bovenchi ed i signori Alessandro Ferrari, Mario Spada, Mario Pezzotti, e Massimo Frassi, proponevano ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che con proprio deliberato del 17.9.2009 aveva inflitto le seguenti sanzioni: - alla società Rodengo Saiano S.r.l., 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva; - ai signori Alessandro Ferrari, Mario Spada, Mario Pezzotti, e Massimo Frassi, l’inibizione per mesi 6. Le sanzioni scaturivano: - per tutti i suindicati tesserati per aver violato la norma di cui all’art. 8, comma 5, C.G.S. in relazione al paragrafo V dell’All. A) del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, in relazione al Com. Uff. n. 152/A del 17.6.2009, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2009, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 100.000,00; - per la società A.C. Rodengo Saiano S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti. Lette le memorie difensive, depositate dai soggetti sanzionati in data 29.9.2009; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso chiedendo il respingimento del ricorso e la conferma delle sanzioni sia nei confronti dei signori Alessandro Ferrari, Mario Spada, Mario Pezzotti e Massimo Frassi, sia nei confronti della società Rodengo Saiano S.r.l.. Sentito, altresì, il legale dei tesserati e della società che nel riportarsi al contenuto delle proprie memorie difensive ha eccepito l’improcedibilità nei confronti dei signori Spada e Pezzotti, in quanto, all’epoca dei fatti, non sarebbero stati legali rappresentati della società avendo quest’ultima, in data 15.6.2009, deliberato l’accettazione delle loro dimissioni ed ha concluso, in riforma della impugnata decisione, chiedendo, in via principale, il proscioglimento dei tesserati e quindi della società da ogni addebito a loro contestato, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni loro inflitte. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Infatti: rilevato che nel merito la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla documentazione depositata in giudizio; - accertato che vi è stato un tardivo adempimento rispetto al termine perentorio del 30.6.2009, per come ammesso dagli stessi deferiti nelle rispettive memorie difensive; - che la condotta inadempiente non trova valida giustificazione né nella misura del ritardo, dal momento che il mancato adempimento del deposito della fideiussione nel termine stabilito dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall’adempimento tardivo, peraltro consentito dalla stessa normativa, né nelle circostanze addotte dalla difesa; - che, sotto tale ultimo profilo, non può trovare accoglimento l’eccezione di improcedibilità sollevata, poiché allorquando è maturata la violazione (30.6.2009) i Sig.ri Spada e Pezzotti erano ancora Legali Rappresentanti della società e censiti come tali. A tale proposito infondata è l’eccezione difensiva, dal momento che, sebbene la delibera di accettazione delle dimissioni dei predetti è stata adottata in data 15.6.2009, essa è divenuta efficace a decorrere dal 30.6.2009, essendo in tale data comunicata, per come si ricava dal timbro di deposito apposto sullo stesso verbale. Invero, ai sensi dell’art. 37, N.O.I.F. “Ogni variazione deve essere comunicata entro 20 giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione”; - che, nel merito, nessuna rilevanza può essere ascritta alle circostanze che la fideiussione sia stata rilasciata in data 30.6.2009; che da tale data sarebbe quindi efficace, e che solo per un disguido o ritardo bancario sarebbe stata trasmessa e depositata il successivo 1.7.2009, dal momento che il mancato adempimento agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle norme richiamate nel deferimento configura una violazione di carattere formale, sicché l’adempimento tardivo costituisce ex se violazione disciplinare. A tale proposito si richiama il contenuto del Com. Uff. n. 198 della C.G.F. Stagione Sportiva 2007/2008, riunione del 5.12.2007, laddove si legge “il profilo assorbente della questione è rappresentato dalla perentorietà del termine fissato”. E’ indubbio che trattasi di termine già conosciuto dalla società con largo anticipo e che come tale, poteva ben essere osservato. Per quanto attiene, infine alla richiesta rappresentata, in via subordinata dalla ricorrente di ridurre le sanzioni inflitte, trattasi di sanzioni specifiche cui non è possibile derogare. Tutto ciò premesso il ricorso va rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata della Commissione Disciplinare Nazionale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Rodendo Saiano di Rodengo Saiano (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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