F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it 7) RICORSO DELL’A.S.C. FIGLINE AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it
7) RICORSO DELL’A.S.C. FIGLINE AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AI SIGNORI: FERRUGIO GIOVANNI, FERRUGIO MARIA GRAZIA E CASUCCI VITTORIO; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 (UNO) IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 852/204PF09-10SP/BLP DEL 6.8.2009 PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ART. 8, COMMA 5 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B) 5) DELL’ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)
In data 29.9.2009 la A.S.C. Figline S.r.l. in persona del legale rappresentante signor Claudio Rossetti ed i sig.ri Bernardo Farrugio, Maria Grazia Farrugio e Vittorio Casucci proponevano ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che con proprio deliberato del 17.9.2009 aveva inflitto le seguenti sanzioni: - alla società A.S.C. Figline S.r.l. punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2009/2010; - ai sig.ri Bernardo Farrugio, Maria Grazia Farrugio e Vittorio Casucci mesi 6 di inibizione Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009. Le sanzioni scaturivano per tutti i suindicati tesserati per aver violato la norma di cui art. 8, comma 5, C.G.S. in relazione al paragrafo III B) 5) dell’All. A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 ai fini dell’ammissione dei campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato entro il termine del 30.6.2009 l’attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale dell’avvenuto pagamento dell’IRAP riferito al periodo di imposta anno 2006; - per la società A.S.C. Figline, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti. Lette le memorie difensive, depositate dai soggetti sanzionati in data 29.9.2009; - ascoltato il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso chiedendo il respingimento del ricorso e la conferma delle sanzioni sia nei confronti dei sig.ri. Bernardo Farrugio, Maria Grazia Farrugio e Vittorio Casucci, sia nei confronti della società A.S.C. Figline S.r.l.. Sentito, altresì, il legale dei tesserati e della società che chiedeva in riforma della impugnata decisione, in via principale, il proscioglimento degli stessi e della società da ogni addebito loro contestato, in via subordinata, la riduzione e/o la commutazione delle sanzioni previa applicazione dell’art. 24 C.G.S.. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Effettivamente, risulta dagli atti che la Co.Vi.So.C. ha potuto accertare l’inosservanza, da parte della società A.S.C. Figline S.r.l., dell’adempimento previsto dal paragrafo III) B) 5) dell’allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30.6.2009, l’attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal soggetto responsabile del Controllo Contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, dell’avvenuto pagamento del debito IRAP riferito al periodo d’imposta anno 2006; La Co.Vi.So.C. ha accertato anche che la società A.S.C. Figline S.r.l., ha provveduto a ripianare detto debito con versamento effettuato in data 6.7.2009, di € 3.160,08. Come è noto, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo VII del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009, il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall’adempimento tardivo consentito dalla stessa normativa. Il debito d’imposta deriva da quanto esposto nella dichiarazione dei redditi e pertanto il pagamento doveva avvenire nei termini a prescindere dalla definitività dell’accertamento. Tutto ciò premesso il ricorso va rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata della Commissione Disciplinare Nazionale, peraltro non è applicabile l’art. 24 C.G.S. in mancanza di ammissione di responsabilità e della necessaria proposta della Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.C. Figline di Figline Valdarno (Firenze). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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