CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 4 del 07/09/09  Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. contro Federazione Italiana Pallavolo e Lega Pallavolo Serie A L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott.

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 4 del 07/09/09  Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. contro Federazione Italiana Pallavolo e Lega Pallavolo Serie A

L’Alta Corte di Giustizia Sportiva,

composta da

dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Presidente

prof. Roberto Pardolesi, Relatore,

prof. Massimo Luciani

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 5/2009 proposto da Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l.

nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo e della Lega Pallavolo Serie “A” maschile avverso

la decisione della Corte di Appello Federale della F.I.P.A.V. n. 54 del 27 luglio 2009, a sua volta

confermativa della decisione della Commissione di Ammissione Campionati Lega “A” del 13 luglio

2009, di non ammissione al Campionato di Serie “A1” maschile;

uditi nell’udienza del 31 luglio 2009 il difensore della parte ricorrente – Pallavolo Pineto

Dilettantistica s.r.l. – avv. Benigno D’Orazio, i difensori delle parti resistenti – Federazione Italiana

Pallavolo – avv. Giancarlo Guarino - Lega Pallavolo Serie A - avv. Guido Martinelli;

Ritenuto in fatto

Con verbale in data 13 luglio 2009 la Commissione di Ammissione al Campionato di Serie A

maschile per l’anno sportivo 2009/2010 esprimeva parere sfavorevole all’ammissione della società

Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. (in prosieguo, Pallavolo Pineto) al campionato di A1 in forza

delle cause di non ammissione di cui all’art. 9, lett. b, del Regolamento Ammissione Campionati

2009/2010 (RAC), in relazione alla mancata reintegrazione di fideiussione escussa, e all’art. 9, lett.

c, del medesimo RAC, per sussistenza di debiti che, ove inseriti – come di dovere - nella

situazione patrimoniale della società, ne avrebbero pregiudicato l’equilibrio finanziario, oltre che la

continuità e regolarità dell’attività futura. Il debito in questione derivava dal mancato adempimento

di obbligazioni assunte in due verbali di conciliazione innanzi alla Camera di conciliazione della

Lega Pallavolo Serie A al fine di ottenere le liberatorie necessarie per l’iscrizione al Campionato

2008/2009. Dette obbligazioni erano garantite, secondo esplicita indicazione contenuta nei verbali

di conciliazione, dalla fideiussione depositata ai sensi dell’art. 4 del RAC allora vigente.

Avverso tale parere negativo la Pallavolo Pineto proponeva tempestivo ricorso innanzi al Giudice

di Lega, il quale, con decisione in data 20 luglio 2009, rigettava l’istanza sul presupposto che

l’avvenuta escussione della fideiussione (intesa come attivazione della garanzia da parte degli

aventi diritto) comportasse obbligo di reintegrazione della stessa, a prescindere dall’effettivo

pagamento –nel frattempo inibito con provvedimento d’urgenza emanato dal Tribunale di Teramo-,

sì che dovevano ritenersi integrati gli estremi della fattispecie di cui all’art. 9, lett. b, RAC, con

conseguente inoppugnabilità del disposto diniego di ammissione al campionato. Il secondo motivo

rimaneva, per conseguenza, assorbito.

Tale decisione veniva impugnata dalla Pallavolo Pineto con ricorso alla Commissione d’appello

federale (CAF) della FIVAP, che, con decisione depositata in data 27 luglio 2009, confermava il

provvedimento portato al suo esame.

Contro quest’ultima decisione la Pallavolo Pineto propone ricorso innanzi a questa Corte,

deducendo che, mentre la causa di esclusione relativa all’art. 9, lett. c, RAC deve considerarsi

oggettivamente superata (posto che i debiti controversi risultavano debitamente appostati nei conti

d’ordine e che il punto non era stato oggetto di ulteriori contestazioni), la materia del contendere si

appunta sulla causa di esclusione di cui alla lett. b della medesima disposizione. Avverso le

relative determinazioni, la società ricorrente rileva, innanzi tutto, che l’attivazione parziale della

fideiussione, ad opera della Lega, non è stata sin qui onorata, in forza dell’inibitoria disposta in

sede cautelare urgente dal giudice civile. Pendente una richiesta di pagamento, la vigenza della

garanzia è postergata rispetto alla data di scadenza originaria, fino al completamento della

procedura di escussione. Nel frattempo, ad avviso della società ricorrente, la garanzia resta intatta,

con conseguente esclusione dell’obbligo di reintegrarla.

La Pallavolo Pineto deduce, inoltre, violazione e falsa applicazione dell’art. 9, lett. b, RAC in

relazione all’art. 4 RAC e del Regolamento Ammissione Campionati 2008/2009, nonché dell’art. 9

Reg. Gare e dell’art. 66 Statuto Federale. Si osserva, al riguardo, che nei confronti della società

era stata richiesta, ad istanza di altro sodalizio, l’esclusione dal campionato 2008/2009, per

mancata reintegrazione della garanzia a seguito di istanza di escussione; che su questa base era

stata attivata una procedura disciplinare, in esito alla quale erano state disposte sanzioni a carico

della società e del suo presidente, ma rigettata la richiesta di sanzione consistente nel ritiro forzoso

dal campionato, nel presupposto –assume la società ricorrente- che l’obbligo di integrare la

fideiussione scattasse solo a seguito dell’incameramento dell’importo dovuto. Sotto questo profilo,

la società ricorrente invoca un legittimo affidamento per l’impossibilità di prevedere il diniego di

ammissione per motivi già trattati e risolti in modo diametralmente opposto in precedenza.

Ulteriore motivo di ricorso è articolato sulla valutazione, che si assume errata, delle decisioni con

cui l’AGO ha paralizzato la richiesta di escussione della fideiussione. Osserva in proposito la

Pallavolo Pineto che l’inibitoria è stata disposta per essere la richiesta escussione estranea

all’oggetto contrattuale e, quindi, illegittima, con conseguente obbligo della Lega di astenersi da

ulteriori iniziative in tal senso.

Infine, la società ricorrente contesta la decisione impugnata là dove essa ritiene la Pallavolo Pineto

responsabile per non aver approntato garanzia fideiussoria sostitutiva di quella già depositata.

In forza dei motivi su rassegnati, la Pallavolo Pineto richiede che, in riforma dei provvedimenti

impugnati, sia disposta l’iscrizione al campionato di serie A1 maschile; in via gradata, che siano

annullati i provvedimenti stessi, con conseguente rimessione nei termini per sanare l’irregolarità

contestata; infine, che sia sancito un adeguato risarcimento dei danni a carico della Fivap.

Si sono costituite, depositando memoria, la Fivap e la Lega Pallavolo Serie A maschile. L’una e

l’altra chiedono il rigetto delle istanze della ricorrente e la conferma della decisione impugnata.

Considerato in diritto

1.- Va preliminarmente esaminata, per la sua priorità logica, l’eccezione di inammissibilità del

ricorso sollevata dalla Fivap nella sua memoria di costituzione. La Federazione convenuta rileva

che, contro le decisioni della CAF andava esperita impugnativa alla Corte federale Fivap; ne

conseguirebbe la carenza del presupposto del previo esperimento dei rimedi previsti dalla giustizia

sportiva federale come condizione di ammissibilità del ricorso innanzi a questa Corte.

2.- L’eccezione è fondata.

3.- Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, l’avvenuto

esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia sportiva federale è condizione di

ammissibilità del giudizio avanti alla corte.

4.- Lo Statuto Fivap, all’art. 60, comma 1, ultimo periodo, prevede che nei confronti delle decisioni

della CAF sia esperibile ricorso innanzi alla Corte federale per soli motivi d’interpretazione dello

Statuto o dei regolamenti federali. L’analoga disposizione di cui all’art. 2, comma 5, del

Regolamento giurisdizionale si riferisce, senza qualificazione alcuna, ai regolamenti.

5.- La questione controversa riguarda l’interpretazione dell’art. 9, lett. b, RAC (se, cioè, l’obbligo di

reintegrare la fideiussione scatti per il solo fatto della richiesta di escussione o consegua

all’avvenuto pagamento del credito fatto valere). Il RAC è regolamento adottato dalla Lega

Pallavolo Serie A, soggetto, ex art. 66, comma 2, Statuto Fivap, all’approvazione del Consiglio

federale Fivap. Esso appartiene al complesso regolamentare che disciplina l’attività sportiva di

pallavolo. Di conseguenza, l’impugnazione della decisione della CAF, in quanto afferente a

questione interpretativa di testo regolamentare, andava previamente proposta alla Corte Federale.

6.- La ritenuta inammissibilità del ricorso esime dall’analisi dei motivi in cui esso si articola.

7.- Sussistono giusti motivi (particolarità delle questioni sollevate e comportamento delle parti) per

dichiarare interamente compensate le spese di lite.

P.Q.M.

L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

DICHIARA il ricorso inammissibile

SPESE interamente compensate

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 31 luglio 2009.

Il Presidente Il Relatore

F.to Giovanni F. Lo Turco F.to Roberto Pardolesi

Il Segretario

F.to Alvio La Face

Dispositivo pubblicato il 31 luglio 2009

Decisione pubblicata il 7 settembre 2009

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