CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 settembre 2009 promosso da: Pallacanestro Lago Maggiore S.s.d.r.l. contro Federazione Italiana Pallacanestro IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Calmieri (Presidente) Dott.
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 settembre 2009 promosso da: Pallacanestro Lago Maggiore S.s.d.r.l. contro Federazione Italiana Pallacanestro
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Calmieri (Presidente)
Dott. Antonio Camozzi (Arbitro)
Cons. Silvestro M. Russo (Arbitro)
in data 11 settembre 2009, presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0990 del 21 maggio 2009) promosso da: Pallacanestro Lago Maggiore S.s.d.r.l., in persona del Presidente pro tempore Avv. Gaetano Lombardo con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO), alla Via del Lago n. 2, rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano Lombardo ed elettivamente domiciliata in Arona (NO) al Corso Liberazione n. 18 parte istante contro Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del Presidente, Sig. Dino Meneghin, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, al Viale delle Milizie n. 106 parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
Con atto depositato presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, anche “TNAS” o “Tribunale”), in data 21 maggio 2009 (prot. n. 0990), la Pallacanestro Lago Maggiore Ssdrl (di seguito, per brevità, anche “istante” o la “parte istante”), proponeva istanza di arbitrato, ex art. 9 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”), nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito, per brevità, anche “Federazione”, “FIP”, “l'intimata” o “la parte intimata”) chiedendo la riforma “[...] con annullamento del provvedimento dei Giudice sportivo nazionale della FIP pubblicato sul C.U. n. 779 del 24 aprile 2009 erroneamente indicato dal detto Giudice come emesso in data 24 settembre 2009, con riferimento al capo 2 della sanzione, costituito dalla squalifica del campo di gioco per tre gare, così come confermato dal provvedimento di repulsa del ricorso del 24 aprile 2009, dalla Commissione giudicante nazionale” ovvero, in subordine, la riduzione del provvedimento impugnato [...] secondo giustizia ed equità. Il tutto, con favore delle spese di giudizio”. Il provvedimento impugnato trae la sua origine dai fatti avvenuti al termine della gara 2 di play off relativa al campionato dilettantistico di pallacanestro serie A dilettanti svoltasi, in data 23 aprile 2009 in località Castelletto Sopra Ticino presso il Palazzetto dello Sport, tra la Pallacanestro Lago Maggiore e la Blu Basket 1971. Dal referto del Direttore di gara, Sig. Michele Gasparri, risulta, infatti, che, al termine dell'incontro, alcuni tifosi della Pallacanestro Lago Maggiore attendevano gli arbitri della gara fuori dal Palazzetto “Palamico”, offendendoli e minacciandoli e, all'uscita degli stessi, aprendosi un varco tra le forze dell'ordine, assalendo l'autovettura degli arbitri e provocando danni alla stessa. La parte istante nominava quale proprio arbitro di parte il Dott. Antonio Camozzi. Con memoria depositata in data 5 giugno 2009, prot. n. 1072, si costituiva la FIP, che concludeva, per il rigetto del ricorso in quanto “[…] destituito di fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di difesa, e vinte le spese e gli onorari di procedura, con refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tale titolo. Con ogni più ampia riserva e salvezza”. La FIP nominava quale proprio arbitro di parte il Cons. Silvestro Maria Russo. Il Dott. Antonio Camozzi e il Cons. Silvestro Maria Russo accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava la prima udienza per il 26 giugno 2009. Nel corso dell’udienza, considerato che la parte istante manifestava la volontà di addivenire ad una conciliazione della controversia e che la parte intimata reputava necessario – a tal fine – ricevere dalla stessa un'adeguata proposta conciliativa da sottoporsi al Consiglio federale, aggiornava l'udienza di discussione all'esito dei contatti tra le parti. Il Collegio Arbitrale, altresì, vista la natura della controversia ex art. 21.1 del Codice, e su istanza delle parti, concedeva alle stesse il termine del 31 luglio 2009 per il deposito di memorie e la formulazione di eventuali ulteriori istanze istruttorie, con la richiesta di testimonianze e l'articolazione dei capitoli di prova. Il Collegio Arbitrale, infine, onerava la parte più diligente a depositare, entro il medesimo termine del 31 luglio 2009, il fascicolo della causa dinanzi alla Commissione giudicante nazionale e copia integrale del Regolamento di giustizia. Le parti autorizzavano il Collegio Arbitrale a rendere noto anticipatamente il dispositivo del lodo. Il Collegio Arbitrale fissava l'udienza di discussione per l'11 settembre 2009, da tenersi nell'eventualità in cui le parti, nel frattempo, non fossero addivenute ad una conciliazione della controversia. In data 11 settembre 2009 si teneva la seconda udienza, all'esito della quale il Collegio tratteneva il procedimento in decisione. Nel medesimo giorno il Collegio Arbitrale deliberava in merito alla controversia, emettendo il dispositivo del lodo, che veniva comunicato tempestivamente alle parti. DIRITTO Come già accennato nelle premesse in fatto, la Pallacanestro Lago Maggiore s.s.d.r.l., corrente in Castelletto Sopra Ticino (NO) e partecipante al campionato di pallacanestro serie A dilettanti per l’anno sportivo 2008/2009, si duole innanzi al Collegio, reputandolaeccessiva ed illegittima, della squalifica del proprio campo per tre giornate, irrogatale dal Giudice sportivo nazionale e confermata dalla Commissione giudicante nazionale per i fatti occorsi fuori dall’impianto sportivo attoreo dopo la fine della gara di play off n. 6621 del 23 aprile 2009. Al riguardo, consta in atti e non è seriamente confutato dalla ricorrente che, dopo la conclusione del predetto incontro, alcuni facinorosi, appartenenti alla tifoseria di tal Società, s’aprirono un varco tra le Forze dell’ordine che scortavano gli arbitri e provocarono non lievi danni all’autovettura di questi ultimi, quantificati in € 878,59. In disparte l’assenza d’ una precedente contestazione attorea innanzi agli organi di giustizia endofederale —onde la pretesa della ricorrente sul punto s’appalesa manifestamente inammissibile in questa sede—, non v’è per vero una ricostruzione alternativa degli accadimenti medesimi, per cui non se ne giustifica alcun approfondimento istruttorio. Né coglie il segno, ad avviso del Collegio, l’affermata circostanza che non molti, ma pochi furono i facinorosi che provocarono i danni de quibus, in quanto di per sé il numero degli aggressori o dei danneggiatori verso gli arbitri è irrilevante per radicare, o meno la responsabilità attorea per i fatti stessi, né dimostra alcunché circa la commissione e la scansione temporale di questi, così come non ha gran significato a tal fine se l’evento dannoso o pericoloso non sia stato descritto dall’Autorità di PS in propri atti formali. È appena da osservare altresì che la responsabilità stessa non vien meno per il sol fatto che gli arbitri furono accompagnati fuori dall’impianto dai rappresentanti delle Forze dell’ordine colà presenti, perché i fatti medesimi accaddero avendo i facinorosi forzato o comunque eluso il controllo dei Carabinieri a protezione dei direttori di gara. Non maggior pregio ha l’assunto attoreo per cui scriminante della responsabilità della ricorrente sarebbe la circostanza che i fatti accaddero al di fuori dell’impianto sportivo. Invero, l’art. 27, commi 5 e 6 del Regolamento di giustizia della FIP sanzionano espressamente l’aggressione, consumata o tentata, anche al di fuori del campo di gara, per tale intendendosi, a’sensi del precedente art. 8, c. 9, non solo quello strettamente inerente al materiale svolgimento della gara sportiva, ma pure l’impianto e l’edificio che lo contiene, nonché l’area limitrofa in cui questi sono ubicati e che ne servono all’organizzazione delle competizioni ed alla fruizione da parte del pubblico. Non è allora chi non veda come il bene giuridico protetto dalle norme federali sia da individuare nella tutela incondizionata dell’integrità psicofisica di tutti i tesserati federali coinvolti in una gara sportiva ufficiale per tutto il tempo di questa, per le fasi preparatorie e per quelle successive, fintanto che non s’ esauriscano le funzioni implicate nella gara stessa, soprattutto quando, come nella specie, i disordini si son prolungati ben dopo la fine dell’incontro in sé, laddove i facinorosi hanno atteso l’uscita degli arbitri per poi scagliarvisi contro. Del pari, la protezione giuridica offerta dalla norma concerne altresì i luoghi delle competizioni sportive ufficiali, all’evidente scopo di mantenere ferme le regole di correttezza sportiva, d’ordine pubblico e di tutela dell’incolumità collettiva nel contesto territoriale propriamente detto ed ovunque l’illecito sportivo si commetta in relazione prima od in relazione logica diretta ad una competizione. Anzi, l’art. 28, c. 4 del Regolamento, diversamente da ciò che afferma la ricorrente, stabilisce una forme specifica di responsabilità oggettiva in capo alla Società ospitante, tra l'altro, per gli «… eventuali atti che dovessero pregiudicare l’integrità fisica degli arbitri…», a nulla rilevando che si tratti di illecito tentato, piuttosto che consumato. Va parimenti disattesa la doglianza della ricorrente sulla pretesa sommarietà del giudizio innanzi alla CGN, giacché, in disparte l’omessa impugnazione delle regole sullo svolgimento di quest’ultimo, non di mera sommarietà, ma di procedimento con rito direttissimo si deve nella specie più propriamente parlare, per quanto concerne la risoluzione delle controversie nelle fasi del campionato relative alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare di play off e play out. Soccorre al riguardo l’art. 89, § B) del Regolamento di giustizia, in virtù del quale la Segreteria degli organi di giustizia endofederali comunica via fax agli interessati le misure disciplinari a loro carico entro le h. 14 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara, mentre costoro sono onerati a proporre gravame alla CGN entro le successive h. 16. Poiché a sua volta la CGN esamina il gravame, senza necessità di previa convocazione, entro le h. 17 dello stesso giorno e dà immediata comunicazione del proprio giudizio alle parti, non è chi non veda come il procedimento sia svolto senza inutili formalità di rito e subito nel merito della questione, sì da garantire, in una con l'immediatezza dell'omologazione delle gare, la repressione immediata degli illeciti sportivi commessi durante le competizioni da omologare. Rettamente, allora, l’intimata FIP eccepisce come siffatto procedimento, non solo s’appalesi conforme ai principi all’uopo dettati dal CONI, ma soprattutto oneri tutti gli attori coinvolti all’esame immediato e diretto del contenzioso ed alla conseguente rapida decisione, onde non appesantire la delicata fase di definizione del campionato, caratterizzata da gare molto ravvicinate tra loro. In relazione a tali scopi, ben noti a tutti i tesserati ed alle squadre, ripetesi, mai contestato dalla ricorrente mercè l'impugnazione del citato art. 89, l’ordinamento sportivo predilige sì la concentrazione per il corretto ed ordinato svolgimento del campionato, ma senza con ciò inibire un serio contraddittorio tra i soggetti coinvolti e l’effettiva difesa delle loro ragioni, in applicazione del principio sancito dal precedente art. 4, da leggersi non in senso assoluto, ma in ponderazione con l'esigenza d’un sistema sanzionatorio efficace e deterrente. Scolorano perciò tutte le considerazioni della ricorrente sul rispetto, o meno dell’art. 24 Cost., che nella specie va letto anch’esso non come principio gerarchicamente sovrordinato, ma come una delle regole che l’autonomia del diritto sportivo e dei privati, quali sono in concreto la Federazione intimata e la stessa ricorrente deve tener presente in un ordinato assetto di tutti gli interessi di buon funzionamento dell’organizzazione federale e dell’attività sportiva. E ciò s’appalesa ancor più significativo nella specie, ove, in realtà e come consta in atti, la FIP ha pienamente rispettato tutti i termini ex art. 89, sicché, se la ricorrente stessa non ha appreso per tempo la statuizione della CGN, imputet sibi. A diversa conclusione deve, invece, pervenire il Collegio con riferimento alla violazione degli artt. 27 e 28 del Regolamento, in quanto, in ciò condividendo in parte l’assunto della ricorrente, non convince la qualificazione giuridica del fatto operato dagli organi di giustizia endofederali. Questi ultimi hanno reputato la vicenda posta in essere dai predetti facinorosi verso gli arbitri a guisa d’aggressione consumata, sanzionandola di conseguenza. A ben vedere, però e come evincesi da una serena lettura dell’allegato al referto degli arbitri, gli aggressori hanno minacciato ed offeso gli arbitri stessi e hanno altresì non lievemente danneggiato la loro autovettura, ma nessun danno fisico hanno arrecato loro, ancorché ne avessero l’intenzione ed avessero predisposto tutti gli strumenti per produrre tal risultato. A differenza di ciò che opina la Federazione intimata, non si può parlare nella specie di un’aggressione propriamente detta, consumata in danno agli arbitri, giacché costoro non hanno subito lesioni personali di sorta, né consta che essi abbiano finora denunciato un qualunque danno esistenziale, mentre è sicuramente consumato il danneggiamento nei loro riguardo. Sicché ritiene il Collegio che, nella specie, la condotta dei predetti facinorosi sia stata plurioffensiva, nel senso, cioè, che essa integra sia un vero e proprio danneggiamento, sia un tentativo di lesioni (o, secondo le norme federali) d'aggressione, come descritti dal combinato disposto dell’art. 25, c. 15, lett. b) del Regolamento di giustizia e del successivo art. 27, c. 5, lett. b), non certo un’aggressione consumata. Non si può giungere allo stesso risultato ermeneutico cui è pervenuta la CGN, perché l'assenza di vere e proprie lesioni in capo agli arbitri, essendo l’aggressione un illecito d’evento, al più integra un tentativo e non può esser tout court assimilata all’aggressione consumata di cui all’art. 27, c. 6, lett. b), la cui definizione può esser facilmente desunta dal successivo art. 28, commi 1 e 2, per cui la consumazione di detto illecito implica, per gli arbitri e gli altri tesserati, perlomeno un danno fisico di lieve entità. Inoltre, non è possibile assimilare ogni tipo di violenza o minaccia all’aggressione fisica, specie quando lo stesso ordinamento di giustizia sportiva della FIP definisce e sanziona in modo diverso non solo il tentativo, ma anche il danneggiamento propriamente detto. Da ciò discende, in relazione a siffatta plurioffensività della condotta de qua, la necessità di sanzionarla non già con l’impugnata squalifica per la consumazione dell'aggressione, bensì con quella inerente al danneggiamento stesso e con l’ammenda ex art. 27, c. 5, oltre, è ovvio, all’integrale risarcimento del danno a favore degli arbitri. In tal parte, quindi, la decisione impugnata va in parte riformata nei sensi fin qui esaminati, mentre sulle spese del presente giudizio si provvede come da dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento della domanda attorea, così decide: 1. riforma, in parte, la decisione della Commissione Giudicante Nazionale di cui al C.U. n. 781 del 24 aprile 2009 e, per l’effetto: a. ai sensi dell’art. 25, comma 15, lett. b) del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro, riduce la squalifica del campo di gioco a carico della società istante da n. 3 giornate a n. 1 giornata da scontarsi nel campionato 2009 / 2010, con obbligo della società medesima del risarcimento dei danni materiali subiti dalla autovettura degli arbitri, come accertati dal Giudice Sportivo Nazionale; b. ai sensi dell’art. 27, comma 5, lett. b) del Regomento di Giustizia della Federaziona Italiana Pallacanestro, per tentativo di aggressione nei confronti degli arbitri, applica la sanzione dell’ammenda del 100% dell’importo di cui alla Tabella A, allegata al citato Regolamento; 2. condanna la società Pallacanestro Lago Maggiore Ssdrl al pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva a favore della parte intimata, liquidate complessivamente in € 700 (euro settecento), oltre accessori; 3. condanna, con il vincolo di solidarietà, la società Pallacanestro Lago Maggiore Ssdrl al pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, liquidati in € 2.000 (euro duemila), oltre accessori e spese; 4. pone a carico delle parti – Pallacanestro Lago Maggiore Ssdrl e Federazione Italiana Pallacanestro - il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 11 settembre 2009 e sottoscritto in numero di tre originali in Roma, presso la sede dell’arbitrato. F.to Gabriella Calmieri F.to Antonio Camozzi F.to Silvestro M. Russo
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