F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009 VERTENZA: all. Alessandro PRIORI /  U.S.VALMONTONE ( 83/78 ) ARBITRI: sigg  Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA In data 7 febbraio 2008 pervien

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

VERTENZA: all. Alessandro PRIORI /  U.S.VALMONTONE

( 83/78 )

ARBITRI: sigg  Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA

In data 7 febbraio 2008 perviene a questo Collegio, inviata dal Comitato Regionale Lazio dove era stata erroneamente spedita, documentazione relativa al ricorso economico dell’allenatore Priori Alessandro contro la società. U.S.Valmontone.

Il Priori,allenatore dilettante,dichiara di essere stato assunto dalla società U.S.Valmontone quale allenatore della prima squadra,partecipante al campionato regionale di Promozione,e di essere poi stato esonerato dalla medesima alla quinta giornata del campionato senza alcuna comunicazione scritta nonostante le sue richieste.

 Dice anche di aver sottoscritto regolare contratto ma di non averne mai ricevuto copia dalla società.

Lamenta il mancato pagamento,senza specificare l’ammontare della cifra, di quanto stabilito nell’accordo e chiede gli venga riconosciuta almeno la liquidazione del minimo federale previsto dalle norme.

Alla documentazione sono allegate due copie di lettere nella prima delle quali il Settore Tecnico, in data 12 ottobre 2006, scrive al Priori informandolo che per l’emissione del suo tesseramento per la stagione in corso è necessario ottemperare al pagamento dell’iscrizione all’Albo dei Tecnici per i precedenti anni 2004/2005 e 2005/2006,quote che risultano non corrisposte.

Nella seconda vengono riportate, in fotocopia su uno stesso foglio, una comunicazione del Settore Tecnico al Priori che lo informa della giacenza del suo tesseramento presso i loro uffici in attesa del ricevimento del pagamento di € 52,00 a saldo delle quote insolute delle due precedenti stagioni, con a fianco fotocopia di bollettino postale con versamento di € 52,00 intestato al Settore Tecnico inviato dall’allenatore Priori Alessandro in data 11 dicembre 2006. 

La segreteria del Collegio in data 21/02/2008 si rivolge al Comitato Regionale Lazio per avere conferma o meno dell’avvenuto deposito dell’accordo economico ricevendo in risposta, oltre il documento attestante l’avvenuto deposito, anche una copia sottoscritta dalle parti di richiesta di tesseramento del tecnico Priori per la società U.S.Valmontone e copia del suo successivo ricorso. 

Nel contratto depositato, sottoscritto dalla società e dall’allenatore, viene concordato un premio di tesseramento annuale di € 2.800,00 da pagarsi in 7 rate da € 400,00 alle scadenze dei mesi di ottobre,novembre,dicembre 2006 e gennaio,febbraio,marzo,aprile 2007.

Contemporaneamente la segreteria del Collegio in data 21/02/2008 provvede ad invitare la società U.S.Valmontone,ove lo ritenga opportuno,a presentare le proprie controdeduzioni ricevendo in risposta dall’interessata la richiesta di poter riavere tutta la documentazione inerente il reclamo presentato dall’allenatore in quanto tali incartamenti erano andati smarriti nel corso del cambio di residenza della medesima.

Di tale richiesta viene informata anche la controparte la quale risponde di non aver nulla da eccepire.

In data 04 /03/2008 viene spedito dalla segreteria del Collegio quanto richiesto.

La risposta con le controdeduzioni della società Valmontone pervengono al Collegio in data 12/03/2008.

In tale scritto il suo presidente signor Ceccaroni Raffaello conferma quanto asserito dall’allenatore Priori e precisamente che la società lo aveva assunto in qualità di allenatore della prima squadra firmando congiuntamente un accordo economico successivamente depositato al competente Comitato Regionale Lazio unitamente alla richiesta del suo tesseramento. 

In data 10 ottobre 2006 il Settore Tecnico aveva informato il Priori sull’impossibilità di un suo tesseramento per non aver pagato le quote d’iscrizione all’Albo dei Tecnici nelle ultime due stagioni sportive .Lo invitava pertanto a regolarizzare tale situazione.

Trascorso altro tempo, l’U.S.Valmontone riceveva dalla F.I.G.C. comunicazione che il tesseramento richiesto per il tecnico Priori era stato dichiarato nullo e, pertanto la società  si trovava nella necessità di fare richiesta al Settore Tecnico di tesserare un altro allenatore per la conduzione della prima squadra.

Cosa che veniva accordata in quanto al momento tale incarico, nei quadri tecnici della società, risultava vacante in ragione del fatto che il nominativo del tecnico Priori, precedentemente indicato, non aveva potuto essere accettato perché non in regola con i pagamenti delle quote d’iscrizione all’Albo dei Tecnici.

Viene anche evidenziato,nelle controdeduzioni, che tale irregolarità era poi stata sanata dallo stesso Priori con il versamento fatto il giorno 11/12/2006,data riportata su copia del bollettino di c/c di € 52,00 intestato al Settore Tecnico e allegato agli atti,quando era già passato un mese e mezzo circa dal suo allontanamento.

La società dichiara inoltre di non aver provveduto ad inviargli lettera di esonero poiché di fatto il Priori non risultava tesserato per la medesima essendo stata respinta dal Settore Tecnico la sua richiesta di tesseramento.

Termina infine comunicando di essere a disposizione del signor Priori per una risoluzione bonaria della controversia. 

Alle controdeduzioni della società, in data 22 /03/2008, risponde il tecnico inviando al Collegio le seguenti precisazioni:

- di non aver mai firmato un contratto e tanto meno di averne mai ricevuto copia

- di aver pagato l’iscrizione all’Albo dei tecnici in quanto sollecitato dal Settore Tecnico 

- di aver svolto regolare attività di allenatore per la società U.S.Valmontone anche in gare ufficiali fino al suo allontanamento

- che la sua richiesta di tesseramento alla FIGC non è stata spedita dalla società nei tempi e nei modi giusti.

Conclude tuttavia di essere d’accordo per trovare una soluzione bonaria della controversia e di rimanere in attesa di uno scritto della società per fissare un incontro.

Trascorsi alcuni mesi e non avendo ricevuta alcuna comunicazione di tale incontro, il Collegio Arbitrale non essendo in grado di poter giudicare, a causa di contraddizioni e divergenze riscontrate nell’esposizione dei fatti riportati negli atti in suo possesso, decide la convocazione delle parti dando mandato alla Segreteria d’invitare il presidente della società U.S.Valmontone ed il tecnico Priori Alessandro a presentarsi di persona davanti al Collegio il giorno sabato 11 ottobre 2008 alle ore 12 presso la Sede Federale di via Po,36 in Roma..

A tale invito,spedito dal segretario del Collegio il giorno 1/10/2008,aderiva il solo Priori in quanto il presidente della società si dichiarava impossibilitato per tale data ad essere presente.

Il tecnico, dopo i consueti accertamenti di rito, alle domande del Collegio risponde: 

- di aver assunto la guida tecnica della prima squadra della società U.S.Valmontone per la stagione 2006/2007, con regolare richiesta di tesseramento alla FIGC, e di aver avuto accordi verbali col presidente per la stipula di un contratto economico da scriversi con la cifra pattuita di € 1.000,00 mensili.

- dichiara di non aver mai ricevuto copia dell’accordo convenuto verbalmente e di essere rimasto alla guida della prima squadra per alcuni mesi, fino alla quinta giornata di campionato, e poi di essere stato sostituito, senza alcuna comunicazione, da un altro allenatore. 

- aggiunge di aver cercato prima della presentazione del ricorso al Collegio una soluzione bonaria  con il presidente senza ottenere risposte precise ma solo temporeggiamenti senza esito.

- in merito alla sua dichiarazione riportata nel testo del ricorso e precisamente di aver firmato regolare contratto, cosa poi smentita nelle sue controdeduzioni, precisa che era sua intenzione parlare di contratto stabilito solo verbalmente.

Durante la sua esposizione, la Commissione del Collegio mostra al Priori copia della richiesta di tesseramento, di cui riconosce la propria firma in calce al documento, e copia dell’accordo economico depositato presso il competente Comitato Regionale Lazio il 29 settembre 2006.Di quest’ultimo atto dichiara che la firma apposta in calce nella dicitura”l’allenatore” non è la propria e che comunque ne disconosce il contenuto del tutto difforme da quanto pattuito nell’accordo convenuto verbalmente.  Tale affermazione viene ribadita al termine del colloquio con le parole “ il contratto depositato e da voi oggi ripropostomi non è sottoscritto da me e il contenuto non corrisponde agli accordi precedentemente presi.Tutto il verbale viene debitamente trascritto dall’arbitro del Collegio e dopo la rilettura e la firma del tecnico Priori allegato agli atti del ricorso.Il giorno 29/10/2008 il segretario del Collegio invia un telefax alla società U.S.Valmontone per convocare il suo presidente presso la Sede Federale di Roma in via Po,36 per il giorno di sabato 8 novembre 2008. Nell’invito, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico Priori nella sua comparizione del 11/10/2008, viene evidenziata l’importanza della sua presenza ai fini della decisione della vertenza.In risposta alla convocazione perviene al Collegio, in data 7 novembre 2008, una comunicazione del presidente della società, signor Raffaello Ceccaroni , il quale nel richiedere un ulteriore rinvio dell’audizione comunica di aver dato mandato al suo vice presidente di fissare a breve termine un incontro col tecnico Priori per risolvere bonariamente la vertenza, l’esito del quale sarà immediatamente comunicato al Collegio Arbitrale.Nello scritto fa inoltre riferimento,in contrapposizione a quanto denunciato dal Priori, alla regolarità della richiesta di tesseramento dell’allenatore inoltrata alla FIGC dalla Società, e successivamente respinta per irregolarità nei pagamenti del medesimo.Per tali motivi,trascorsi tre mesi, non avendo ad oggi ricevuto alcuna notizia in merito al presunto accordo bonario tra le parti,e non essendo, per la continua mancanza di presenza della controparte, in grado di stabilire un giudizio sulla autenticità del documento regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Lazio la cui falsità viene attestata, alla presenza della Collegio, dal tecnico Priori nella sua udienza del 1 ottobre 20008,il Collegio delibera di trasmettere gli atti alla Procura Federale per ogni eventuale valutazione di competenza.Il 5 giugno 2009 il collaboratore, delegato dal Procuratore Federale a svolgere accertamenti in merito alla pratica inviata dal Collegio Arbitrale sulla veridicità dell’accordo economico fra la società ASD Valmontone ed il tecnico Priori Alessandro,con un suo scritto espone al Collegio Arbitrale gli esiti dell’indagine e le sue considerazioni.Indagini: rispettivamente in data 29 aprile 2009 e 7 maggio 2009 sono state raccolte le dichiarazioni del tecnico Priori Alessandro e del presidente della società Sig. Raffaello Ceccaroni.In sintesi il Priori dichiara:

- di aver firmato la richiesta del suo tesseramento, alcuni giorni prima dell’inizio del campionato, alla presenza del segretario della società,il quale gli avrebbe assicurato che,con la presenza del presidente, nei giorni successivi avrebbero sottoscritto il relativo contratto economico; cosa a suo dire mai avvenuta.

- di aver pattuito, solo verbalmente, col presidente un compenso economico di €.1000,00 mensili fino al termine del campionato e successivamente di essere poi stato esonerato senza aver firmato tale accordo.

 Al Priori, nel corso dell’audizione, vengono mostrate tre lettere; una datata 26 settembre 2006 (accordo economico),la seconda 4 marzo 2008 e la terza 20 marzo 2008 con visibile delle stesse solo il gruppo firma.

 Il Priori ,senza vedere il testo di dette lettere, riconosce come proprie solo le firme riferite alle ultime due, mentre disconosce la restante,riferita all’accordo economico del 26 settembre 2006.

Lo stesso Priori riconosce altresì come propria la firma apposta sul modulo per il suo tesseramento con la società.

Il presidente Ceccaroni in sintesi dichiara:

- di aver controfirmato nell’ufficio della società il modulo di tesseramento firmato dal Priori alla sua presenza 

- di avere,in tale circostanza,preparato l’accordo economico e di averlo fatto firmare al Prioli allegandolo poi al modulo del tesseramento

- di non ricordare se in tale circostanza fossero presenti dei testimoni e che il segretario all’epoca dei fatti, Sig. Marco Lauri, non è più tesserato con la società

Considerazioni: stante i predetti atti acquisiti al presente procedimento e in considerazione che il sottoscritto Collaboratore, delegato dal Procuratore Federale, non possiede esperienze di perito calligrafo non si può non evidenziare “ictu oculi” la dissomiglianza delle firme apposte sull’accordo economico e sul modulo di tesseramento e altre istanze prodotte (parti integranti del verbale di audizione),riferite al sig. Alessandro Priori; così come è evidente la difformità delle dichiarazioni rese da entrambi i tesserati nel descrivere la circostanza inerente la sottoscrizione dell’accordo economico,momento in cui, è opportuno tenere in considerazione quanto riportato dal Ceccaroni quando precisa di ”non ricordare” se altri tesserati avessero assistito “de visu” a tale episodio.

Il Collegio Arbitrale, a seguito dei risultati delle indagini e delle considerazioni riportate  nella relazione della Procura Federale, decide di assumere le seguenti decisioni.Il Collegio giudica non valido il contratto depositato dalla società U.S.Valmontone presso il Comitato Regionale Lazio in quanto la firma del tecnico Priori,a giudizio della Procura Federale, appare palesemente contraffatta.Al tecnico Priori Alessandro, pur riconoscendo l’attività svolta in seno alla società per il periodo antecedente il suo esonero,non può essere attribuito alcun compenso in quanto il contratto con le cifre da lui dichiarate è stato formulato solo verbalmente.Inoltre come da sua richiesta non esiste liquidazione di minimi federali.P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso per mancanza di accordo economico.

La presente delibera è inappellabile.
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