F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009 VERTENZA: all. Vincenzo NUNZIATA / G.S.D.  CAPRIATESE ( 156/78 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e  Gianfranco RICCI Con ricorso del 17 giugno 20

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

VERTENZA: all. Vincenzo NUNZIATA / G.S.D.  CAPRIATESE

( 156/78 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e  Gianfranco RICCI

Con ricorso del 17 giugno 2008 l’allenatore dilettante sig. Vincenzo Nunziata ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.S.D. GS Capriatese (in seguito G.S.D. Capriatese essendo intervenuto un cambio di denominazione) nella stagione sportiva 2007/2008 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza del C.R. Molise. Nel ricorso l’allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 16 agosto 2007, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 12.000,00 (Dodicimila/00) in 4 rate di € 3.000,00 (Tremila/00) ciascuna e più precisamente il 30 settembre ed il 30 novembre 2007 nonché il 28 febbraio ed il 31 maggio 2008.Il sig. Nunziata precisa inoltre che, per necessità amministrative e contabili, la società lo aveva pregato di poter effettuare detti pagamenti “attraverso nove (n. 9) quote di cui la prima di € 1.350,00 e le restanti otto (n. 8) di € 1.330,00 pagabili a scadenza mensile a partire da agosto 2007 entro i primi dieci giorni del mese successivo”.L’allenatore fa presente che, con lettera della società datata 8 gennaio 2008 è stato esonerato dall’incarico, provvedimento peraltro già preannunciata verbalmente. Il sig. Nunziata replica con una lettera con cui si mette a disposizione della società così come previsto dalle norme.Con il reclamo in esame l’allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla G.S.D. Capriatese di corrispondergli  la somma di € 5.320,00 (Cinquemilatrecentoventi/00) “relativa alle rate scadute il 28/02/2008 (nella parte di € 2.320,00) ed in data 31/05/2008 (nella parte di € 3.000,00) oltre gli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria”.Con raccomandata del 1° luglio 2008 il Segretario del Collegio ha invitato la G.S.D. Capriatese a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore le sue osservazioni alle eventuali argomentazioni della società.

Il Segretario del Collegio inoltre, con raccomandata del 1° luglio 2008 , ha richiesto al Comitato Regionale Molise di confermare l’avvenuto deposito dell’accordo economico sottoscritto dalle parti ed, in caso positivo, a trasmetterne copia al Collegio stesso. Il Comitato Molise ha risposto con lettera dell’11 luglio 2008 confermando il regolare deposito del documento in data 28 agosto 2007 e ne ha trasmesso la relativa copia.La società G.S.D. Capriatese, con lettera raccomandata del 10 luglio 2008 “contesta integralmente” la richiesta dell’allenatore precisando di aver “provveduto da tempo all’integrale corresponsione al sig. NUNZIATA di quanto a lui dovuto”. Infatti la società afferma di aver erogato al sig. Nunziata la complessiva somma di € 12.000,00 tramite l’emissione di n. 5 assegni emessi nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2007 e gennaio 2008 per complessivi € 6.725,00 ed il versamento in contanti del saldo, pari ad € 5.275,00, avvenuto in data 28 aprile 2008. Dei predetti pagamenti la società fornisce le fotocopie degli assegni e della “dichiarazione liberatoria” del saldo erogato in contanti.Il 12 luglio 2008 l’Avv. Maggiani, cui il Nunziata ha conferito mandato, replica a quanto asserito dalla società e dopo aver ripercorso quanto affermato nel ricorso introduttivo ne conferma le richieste affermando che il pagamento di € 5.275,00, avvenuto per contanti “non è mai avvenuto” e lamenta inoltre di non aver ricevuto dalla controparte la copia degli assegni ed in particolare della ricevuta relativa al pagamento in contanti sottoscritta dal Nunziata.Con raccomandata del 15 settembre 2008, inviata per conoscenza anche alla G.S.D. Capriatese, il Segretario del Collegio ha trasmesso al sig. Nunziata, per il tramite del suo legale, copia della documentazione non inviatagli dalla società.

L’allenatore, unitamente al suo legale, con lettera raccomandata del 22 settembre 2008 indirizzata anche alla G.S.D. Capriatese, “disconosce formalmente la sottoscrizione ‘Vincenzo Nunziata’ apposta al documento depositato dalla società, indicato come allegato n. 7, e dichiara che non ha mai apposto la sua firma su quella scrittura”. La società G.S.D. Capriatese con raccomandata datata 22ottobre 2008 ribadisce di aver soddisfatto completamente l’allenatore in particolare per la parte in contanti di € 5.320,00 di cui alla ricevuta del 28 aprile 2008 di cui ribadisce l’autenticità, chiede pertanto il rigetto del ricorso presentato.A fronte delle predette affermazioni e considerata la gravità delle stesse il Collegio, in data 27 febbraio 2009, ha ritenuto necessario trasmettere, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale della FIGC per l’accertamento dell’autenticità della firma sulla ricevuta del 28 aprile 2008 di € 5.320,00 a dire della società sottoscritta dall’allenatore e da questi disconosciuta.Il collaboratore incaricato in data 16 aprile 2009 dalla Procura Federale di esperire le indagini del caso, ha redatto , in data 30 giugno 2009, una specifica e circostanziata relazione la quale, dopo aver ripercorso sinteticamente l’iter della vertenza, affronta il problema principale della veridicità della firma apposta dal Nunziata sulla quietanza liberatoria a saldo di quanto dovutogli dalla G.S.D. Capriatese. Su tale argomento il collaboratore,coadiuvato dalla dott.ssa. Maria Pepe, consulente grafologa del Tribunale di Salerno, dopo numerose verifiche effettuate su documenti autografi del sig. Nunziata e la ricevuta in questione ha affermato:“il confronto della sottoscrizione apposta alla quietanza liberatoria, con le altre sicuramente autografe del Nunziata, rileva discordanze nell’impostazione degli impulsi nervosi, nel contenuto evolutivo, nella fluidità, nello stile grafico e nelle particolarità fisionomiche. Da tanto può ricavarsi che la sottoscrizione a nome Vincenzo Nunziata apposta in calce alla dichiarazione liberatoria del 28/04/2008 non è attribuibile all’apparente firmatario, risultando il frutto di una falsificazione effettuata mediante l’utilizzo di una firma autografa presa a modello”.A seguito poi delle audizioni sia del Presidente della G.S.D. Capriatese, sig. Mario Cipriani sia dell’allenatore sig. Vincenzo Nunziata perveniva al convincimento che quest’ultimo non aveva nessun motivo di richiedere il saldo di quanto dovutogli in contanti non ricevendo, da detta modalità di pagamento, alcun beneficio fiscale così come asserito dal Cipriani.Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che, anche a seguito della relazione del collaboratore della Procura Federale, appare evidente che l’allenatore sig. Vincenzo Nunziata non ha percepito la somma di cui alla dichiarazione liberatoria del 28/04/2008 per € 5.320,00 (Cinquemilatrecentoventi/00) tenuto altresì presente che è stato stipulato un accordo per € 12.000,00 contro un massimale, per la categoria di € 11.500,00 ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della G.S.D. Capriatese di corrispondere all’allenatore Sig. Vincenzo Nunziata la complessiva somma di € 5.040,00 (Cinquemilaquaranta/00) e più precisamente € 4.820,00 a titolo di conguaglio del premio di tesseramento importo rideterminato alla luce dei massimali vigenti nella stagione sportiva 2007/2008 ed € 220,00 quali interessi legali equitativamente calcolati.Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.Il Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per la violazione del massimale previsto per la categoria di appartenenza ad opera di ambedue le parti.La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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