F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009     VERTENZA: all. Vittorio SURIANO / U. S. SCALEA 1912   ( 62 bis/89 )   ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI Con ricorso del

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

 

  VERTENZA: all. Vittorio SURIANO / U. S. SCALEA 1912

  ( 62 bis/89 )

  ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI

Con ricorso del 10/12/08 l’allenatore di base Vittorio Suriano, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per l’U.S. Scalea nella stagione sportiva 2008/2009 come allenatore della prima squadra, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Calabria. Nel ricorso il sig. Suriano tramite il suo Avvocato precisa che con regolare scrittura privata datata 16/08/08, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli la somma di € 7500,00 (settemilacinquecento/00) quale premio di tesseramento per la stagione 2008/2009, più i rimborsi spese come art. 2b dell’accordo tra società della L.N.D. e allenatori. Tale somma era stata suddivisa in quattro ratei di € 1875,00 (milleottocentosettantacinque/00), alle seguenti scadenze:30/09/08 ; 30/12/08 ; 28/02/09 ; 30/05/09. Con il ricorso in esame del 10/05/09, l’allenatore richiede il pagamento del quarto rateo in scadenza il 30/05/09 di € 1875,00 (milleottocentosettantacinque/00), più gli interessi di mora e il danno derivante dalla svalutazione monetaria. Si precisa che i precedenti tre ratei, erano stati deliberati con  lodo Arbitrale prot. n°62/89 del 18/04/2009. Il 20/05/09, la Segreteria di questo Collegio invitava la società U.S. SCALEA 1912 a inviare le proprie controdeduzioni.  Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società, nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

  P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla U.S. SCALEA 1912, di corrisponde re all’allenatore VITTORIO SURIANO la somma di € 1875,00 (milleottocentosettantacinque/00) oltre agli interessi legali equitativamente calcolati. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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