F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009  VERTENZA: all.:Gioacchino MARANGIO /  Pol. D. BOYS B. ( 63/89 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI   L’allenatore di

  F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

 VERTENZA: all.:Gioacchino MARANGIO /  Pol. D. BOYS B.

( 63/89 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

  L’allenatore di Base Marangio Gioacchino, iscritto nei ruoli del Settore Tenico della F.I.G.C., con ricorso proposto il 20.12.2008, ha adito questo Collegio Arbiterale perché gli venisse riconosciuto da parte della Polisportiva D. Boys Brindisi Calcio, ex Mesagne, il pagamento della somma di € 1.734,10= per rimborso spese viaggi sostenuti per l’attività di allenatore della 1^ squadra. Il ricorrente ha allegato al ricorso copia della scrittura privata recante la data del 22.07.2007, in cui è stato stabilito che, per la conduzione tecnica della 1^ squadra, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia, per la stagione sportiva 2007/2008, devono essere corrisposti € 10.500,00=, in quattro rate di € 2.625,00, oltre al rimborso spese come per legge (1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza dell’allenatore ed il luogo di allenamento, gare amichevoli, ufficiali o raduni).  Il contratto di cui sopra è stato depositato presso il Comitato Regionale Puglia della L.N.D. in data 29.08.2007. Tanto è stato accertato dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale a seguito di raccomandata del 15.01.2009. La società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, ha inviato le proprie controdeduzioni con raccomandata del 27.01.2009. In esse, nel richiamare all’attenzione di questo Collegio sul fatto che il ricorrente ha in precedenza fatto altra vertenza per analoga circostanza, ha sostenuto che allo stesso sono stati corrisposti, per la stagione sportiva 2007/2008, la somma complessiva di € 12.980,00=, € 10.500,00, quale compenso per premio tesseramento ed € 2.480,00 per rimborso spese sostenute ed autorizzate dalla società, così come richiamato al punto 2b del contratto. Ha, altresì, rappresentato che, facendo un calcolo in eccesso ed a favore del tecnico, viene fuori che la somma erogata per rimborso spese (€ 2.480,00) tenuto conto dei litri messi a disposizione (2.066) ed i chilometri riconosciuti (18.594), contro quelli effettivamente percorsi (17.820 tenuto conto del totale dei giorni in cui lo stesso è stato impegnato, moltiplicato la distanza tra la residenza ed il campo di calcio Km 60) è senz’altro superiore a quello che doveva essere pagato, inoltre, ha allegato copia di “scheda personale”dove sono riportate le somme pagate all’allenatore, a far data dal mese di settembre 2007 e fino a luglio 2008, con la firma per ricevuta, per un totale di € 12.980,00. Di contro, il ricorrente, con raccomandata del 3.02.2009, ha rappresentato a questo Collegio che la distanza tra la sua residenza, Brindisi, ed il campo di giuoco di Mesagne e viceversa, è di Km 38, mentre il nuovo campo sito fuori città (c.da Tagliata, porta a 44 i chilometri percorsi. Inoltre, ha rappresentato alcune considerazioni, anche polemiche verso la società ed ha ribadito la fondatezza del suo ricorso. Inoltre, il ricorrente ha allegato alle controdeduzioni il prospetto rimborso spese 2007/2008, il grafico prezzi benzina luglio 2007/giugno 2008, media prezzi benzina per lo stesso periodo ed alcuni articoli di giornali. A tali controdeduzioni, la società convenuta, con raccomandata del 10.02.2009, ha confermato quanto già comunicato in precedenza; inoltre, ha segnalato che gli elaborati esibiti dal ricorrente sono “personalizzati” e non controfirmati dalla società poiché ignara. Ancora, lamenta che il ricorrente ha svolto attività per due stagioni e, mentre nella prima stagione ha percepito € 1.822,00 (dopo vertenza di cui ha allegato comunicazione di pagamento inviato dal Comitato Regionale Puglia per rimborso spese, nella seconda pur avendo percepito € 2.480,00 ha richiesto il pagamento di una cifra maggiorata del 140% rispetto a quello dell’anno precedente.

 Il ricorrente Marangio, con raccomandata del 14.02.2009, ha contro dedotto a quanto sostenuto dalla società in data 10.02.2009, polemizzando con la stessa circa i contenuti della missiva.  La società convenuta, di contro, con raccomandata del 21.02.2009, ha ribadito che le doglianze del tecnico sono irrilevanti e le doglianze non sono state supportate da documentazione certificate e che è persona abituata a ricorsi nei confronti di società a cui presta l’opera e, pertanto, conferma quanto già in precedenza dedotto.  Alla luce dei fatti sopra esposti appare evidente che al ricorrente spettano i rimborso spese viaggi nella misura di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i chilometri percorsi dalla località di residenza (Via Cinque Giornate n. 11 di Brindisi) alla sede della Polisportiva D. Boys Brindisi Calcio Via Sandonaci n. 239 di Mesagne) in quanto sono stati riconosciuto dalla società convenuta all’atto della sottoscrizione dell’accordo del 22.07.2007.  Tenuto conto che la Società convenuta ha riconosciuto un percorrenza di 60 Km( viaggi di andata e ritorno) effettuati dal ricorrente ed il ricorrente ha comunicato di essersi recato per n. 275 volte nel periodo luglio 2007-maggio 2008 (la Società, invece, ha comunicato che i viaggi sono stati 297), appare evidente che i Km percorsi sono stai 16.500 e non 18.594, come dichiarato dalla Polisportiva. Considerato che per il periodo luglio 2007-maggio 2008 il 1/5 del costo medio del carburante è stato di € 0,28 ne deriva che le spese di viaggio sono state pari ad € 4.620,00.  tanto premesso, vanno riconosciuti al ricorrente il pagamento di €. 1.734,10=a saldo delle somme spettanti per rimborso spese di viaggio per la stagione sportiva 2007/2008. 

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Marangio Gioacchino e dichiara l’obbligo della Pol. D. Boys Brindisi Calcio di pagare la somma di €. 1.734,10= a saldo delle sue spettanze per spese viaggi relative alla stagione sportiva 2007/2008,La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art.8 comma 15 del C.G.S.-

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