F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009 VERTENZA:  all. Giovannino CUCCU /  Polisportiva BONORVA   ( 84/89 ) ARBITRI: sigg.  Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA In data

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

VERTENZA:  all. Giovannino CUCCU /  Polisportiva BONORVA

 

( 84/89 )

ARBITRI: sigg.  Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA

In data 26 febbraio 2009 l’allenatore dilettante di terza categoria  Cuccu Giovannino,si rivolge a questo Collegio affinché gli venga riconosciuto dalla società Pol.Bonorva, partecipante al campionato regionale sardegna di prima categoria , quanto pattuito nell’accordo economico oltre al rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle sue funzioni di allenatore, limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i chilometri percorsi dal suo domicilio al campo di giuoco.  A fondamento della richiesta viene allegata copia del contratto stipulato con la società Pol.Bonorva e, come accertato da questo Collegio, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Sardegna. Nell’accordo la società si impegna ad assumere, per la stagione 2008/2009, il tecnico Cuccu Giovannino quale allenatore responsabile della sua prima squadra riconoscendogli un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagarsi in 4 rate di cui 3 di € 2.000,00 ciascuna alla fine dei mesi di ottobre, dicembre 2008 e febbraio 2009 ed 1 di €.1.500,00 alla fine del mese di aprile 2009. Nel contratto viene anche concordato un rimborso spese da quantificare pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i viaggi compiuti ed i km. percorsi dalla residenza al campo per allenamenti e gare.   Comunica di essere stato esonerato in data 26 novembre 2008 e di rimanere creditore dalla società di €.5.300,00 avendo percepito in acconto €.2.200,00 (€.1.000,00 nel mese di ottobre e €.1.200,00 nel novembre 2008.) Lamenta inoltre il mancato rimborso delle spese sostenute prima del suo esonero, documentate in modo dettagliato con certificati allegati al ricorso e quantificate in €.2.306,00.  Al ricorso,oltre alla copia del contratto viene allegato: - copia della ricevuta della raccomandata inviata alla società  - dichiarazioni dell’ACI attestanti le distanze chilometriche - dichiarazione di allenamenti e partite a cui ha preso parte nel periodo della sua attività con annotati  in calce al documento i due acconti ricevuti nel mese di ottobre e novembre - lettera di riscontro all’esonero La segreteria del Collegio,in data 20 marzo 2009, provvede a trasmettere, con lettera raccomandata, sia alla controparte che al ricorrente,qualora lo ritengano opportuno, l’invito ad inviare le proprie controdeduzioni nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal regolamento. La società Pol. Bonorva risponde al Collegio inviando copia di una lettera, spedita in data 19 marzo 2009 al Cuccu e per conoscenza al Comitato Regionale ed al Collegio Arbitrale,con la quale il tecnico veniva reintegrato nelle sue mansioni di allenatore della prima squadra e convocato per il giorno 20 marzo 2009 onde riprendere la conduzione della squadra in quanto al momento priva di guida tecnica.  In merito alla vertenza economica in atto presso il Collegio Arbitrale, gli ribadisce la volontà a risolvere la questione alla prima occasione d’incontro.  Al ricevimento della lettera della società l’allenatore,in data 25 marzo 2009, risponde comunicando di aver preso atto della decisione della sua riassunzione e di accettare l’invito ma solo a condizione che tutte le somme scadute nel contratto 2008 e precisamente le tre rate di ottobre,dicembre e febbraio da €.2.000,00 ciascuna più €.2.3006,00 relativi alle spese dei viaggi effettuati fino al suo esonero.Dalla cifra totale vanno sottratti €.2.200,00 dei 2 acconti ricevuti. Pertanto l’importo netto a lui spettante ammonta a €.6.106,00 che può essere saldato con bonifico bancario. A tale proposito  trasmette in calce alla lettera  le sue coordinate bancarie. Il 27 marzo 2009 il tecnico Cuccu riceve una seconda missiva nella quale la società, a seguito verifiche contabili con presenza di versamenti in contanti eseguiti come da scadenziario autografo  prospettato dal tecnico stesso,contesta le cifre da lui richieste così come le modalità del suo esonero. Confida tuttavia che col suo rientro in seno alla società la questione possa essere risolta consensualmente.  In data immediatamente successiva, il 28 marzo 2009, la società scrive nuovamente all’allenatore riepilogando innanzi tutto i fatti venutisi a creare nel corso del loro rapporto; dalla vertenza inviata dal tecnico al Collegio Arbitrale con richiesta di somme non saldate come da contratto, ai successivi inviti della società a riprendere le sue mansioni di allenatore rimandando ogni controversia economica ad un incontro chiarificatore, per terminare alfine allo scritto del tecnico di accettare la ripresa della conduzione della prima squadra subordinata però al pagamento della somma scaduta e oggetto della vertenza.Per tutti i motivi sopraindicati la società pur contestando quanto richiesto dal tecnico lo invita nuovamente a prendere contatto con il proprio Direttore Sportivo entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della presente.In caso contrario un ulteriore ritardo ed assenza all’espletamento delle sue mansioni verrà considerato senz’altro causa di risoluzione di contratto per sua inadempienza.Nell’occasione viene anche sottolineato l’inopinato comportamento del tecnico sia per l’atteggiamento che aveva causato l’esonero,sia per aver abbandonato la squadra subordinando l’accettazione di riprendere il suo incarico al pagamento di somme arretrate. Il giorno 1 aprile 2009 il tecnico scrive alla società e al Collegio Arbitrale negando di aver ricevuto altri acconti oltre quelli denunciati e di non aver firmato alcuna ricevuta. Richiede pertanto alla società, a stretto giro di posta, copia di detti documenti per controllarne la veridicità a mezzo perizia calligrafica riservandosi eventualmente ad adire per vie legali.Ribadisce nuovamente di essere disposto a riprendere l’incarico di allenatore della prima squadra non prima però di aver ottenuto dalla società quanto richiesto. Comunica inoltre di aver dato mandato al Gruppo Regionale AIAC Sardegna per la tutela dei suoi interessi e per ogni altro motivo riguardante la controversia in oggetto. In risposta la suo scritto la società,in data 7 aprile 2009, comunica al Cuccu il suo rammarico per le sue decisioni e contrarietà per le sue richieste, annunciando un invio a breve termine delle sue controdeduzioni al Collegio Arbitrale.In data 22 aprile 2009 il Collegio Arbitrale riceve le controdeduzioni della Pol.Bonorva.Nel suo scritto la società dichiara di aver firmato un accordo economico con l’allenatore, di cui allega fotocopia, regolarmente depositato presso il competente comitato (allegato1)Tuttavia precisa che tale contratto,stipulato il 19 settembre 2008 dopo un mese dall’inizio della preparazione della squadra,era soltanto un accordo di facciata in quanto il Sig.Cuccu, per scopi fiscali e al fine di aggirare le Norme Federali inerenti al compenso dovuto ai campionati di prima categoria,chiedeva ed otteneva di stipulare verbalmente con la società un altro contratto che le parti riconoscevano come alternativo e sostitutivo a quello FIGC.In tale documento veniva fissato un compenso annuo di €.15.000,00 più un premio di €.1.500,00 in caso di promozione.Per meglio precisare il programma dei pagamenti lo stesso tecnico presentava alla società uno scadenziario autografo,da potersi sottoporre a qualsiasi perizia calligrafica. (allegato 2) che doveva essere rispettato in parte con assegni, precisamente solo fino al raggiungimento della cifra prevista nel contratto originale pari a €.7.500,00, mentre il rimanente saldato in nero ed in contanti. Nella circostanza aveva anche richiesto una serie di assegni postdatati al fine di mantenere una garanzia sul buon esito dell’accordo.Tale contratto alternativo, di cui si allega scheda riassuntiva (allegato 3),veniva approvato con delibera del Consiglio Direttivo della Pol. Bonorva in data 22 luglio 2008. (allegato 4). In tale occasione si stabiliva anche di concedere al tecnico,dietro sua esplicita richiesta, ampia autonomia nella ricerca e nella contrattazione con i giocatori sia per aspetti economici che per modalità di pagamenti.

Tuttavia nella stessa riunione l’assemblea dei dirigenti si era opposta alla concessione degli assegni postdatati richiesti dal tecnico, poiché di fronte ad un impegno così oneroso per gli emolumenti dell’allenatore e dei giocatori, veniva rimarcata innanzitutto la necessità di un riscontro oggettivo di risultati favorevoli quale condizione necessaria per il rispetto degli accordi.Alla comunicazione della decisione di non concedergli gli assegni postdatati l’allenatore, visibilmente contrariato, in chiusura di accordo, in data 30 luglio 2008, aveva preteso un assegno di €.2.000,00 quale ulteriore acconto. (allegato 5)Un successivo pagamento in contanti di €.2.000,00 avvenuto ad inizio preparazione,con relativa  ricevuta regolarmente firmata  dall’allenatore non può essere prodotto in quanto tale documento è andato perduto. A tale proposito viene allegata denuncia di smarrimento documenti presentata il 13 ottobre 2008 alla stazione dei carabinieri di Bonorva.(allegato 6) Vengono inoltre allegate le dichiarazioni firmate dal Presidente e dal cassiere della società che confermano l’avvenuto versamento in data 20 luglio 2008 di €.2.000,00 in contanti quale secondo acconto. (allegati 7-8)Successivamente il 24 novembre 2008 in un incontro richiesto dal Cuccu con i dirigenti della Pol.Bonorva, il tecnico ammettendo la sua fallimentare gestione rimetteva il suo mandato alle decisioni della società.  Nella serata dello stesso giorno il Direttivo,riunitosi frettolosamente,decideva di tenere in considerazione le dimissioni del Cuccu e di assumere un nuovo allenatore.( allegato 9)Sebbene il Cuccu venuto al corrente di tale decisione negasse di aver dato le dimissioni, in data 2 dicembre la società comunica al Comitato Regionale Sardegna l’esonero del tecnico Cuccu Giovannino e il nominativo del nuovo allenatore. (allegato 10)In merito all’esonero del tecnico la società descrive una serie di circostanze che hanno determinato tale decisione: gestione fallimentare della squadra,ritardo di 10 punti in classifica, proposito del tecnico di rassegnare le sue dimissioni,necessità di contattare un sostituto. Ricorda che il Direttivo della società, dopo il ricevimento della copia del ricorso del tecnico al Collegio Arbitrale, aveva stabilito di riassumerlo alla conduzione della prima squadra ed in data 23 marzo 2009 ,dopo alcuni precedenti contatti telefonici,a mezzo telegramma lo aveva invitato a presentarsi in società per riassumere le sue mansioni di allenatore. La risposta del tecnico circa il suo ritorno era positiva ma subordinata,come già descritto, al saldo delle somme arretrate a lui spettanti pari ad €. 6.106,00.  La società contesta l’ammontare di tale importo sostenendo che il tecnico dalla cifra richiesta non ha sottratto gli acconti di €.2.000,00, ricevuti con assegno in data 30 luglio 2008, e di €.2.000,00 in contanti in nero ad inizio di preparazione, la cui ricevuta è andata smarrita. Disconosce totalmente quanto richiesto dal Cuccu sia per le cifre di acconti da lui ricevuti con assegni che per quelle avute in contanti,così come intende verificare quelle relative al rimborso spese per viaggi.Contesta il suo operato per non essersi presentato al momento della sua riammissione chiedendo al Collegio Arbitrale di prendere atto di tale comportamento per i provvedimenti del caso. Protesta per l’indecoroso comportamento tenuto dal Presidente dell’AIAC Sardegna verso i dirigenti della Pol.Bonorva, fatto segnalato alla presidenza Nazionale AIAC.  Termina elencando i punti quali capisaldi per la contestazione di quanto richiesto dal reclamante:

- il tecnico ammette implicitamente di aver incassato acconti in contanti in nero per €.2.000,00 di cui si è persa ricevuta

- gli acconti erogati con assegni ammontano a €.3.200,00

- l’accordo del luglio 2008 non è più valido per il non raggiungimento degli obiettivi prefissati. Vige quindi l’accordo FIGC che è stato quasi tutto saldato

- le mire del tecnico sono quelle del pagamento completo dell’accordo di €.15.000,00,accordo decaduto in seguito al fallimento della sua gestione

- il periodo di collaborazione FIGC è compreso tra 21 luglio 2008 e il 30 giugno 2009 

- il tecnico è stato licenziato per sua inadempienza in data 7 aprile 2009

Il Presidente dell’AIAC Sardegna incaricato dal tecnico Cuccu a seguire la sua vertenza, replica alle controdeduzioni della società sostenendo che il tecnico non ha mai firmato alcun accordo privato alternativo come sostenuto e presentato dalla medesima nell’allegato 3 e che l’assegno datato 30 luglio 2008 di €.2000,00 versato al tecnico, altro non è che il saldo del premio di tesseramento della precedente stagione 2007/2008 stipulato fra l’allenatore Cuccu e la società Pol.Bonorva.

A riprova di quanto esposto allega copia di una scrittura di accordo economico regolarmente sottoscritta dalle parti, e depositata presso il Comitato Regionale FIGC in data 17 marzo 2008, nella quale viene pattuita una rata di scadenza del compenso dell’allenatore  alla data del 30 luglio 2008.

Ribadisce che il tecnico non ha mai ricevuto pagamenti in nero e che gli unici assegni avuti, rispettivamente di €.1.000,00 ed €. 1.200,00 nei mesi di ottobre e novembre 2008, sono stati considerati come acconti per la stagione 2008/2009 e sottratti dal computo totale delle sue richieste.

 Sostiene che il tecnico non aveva mai prospettato sue dimissioni e che la squadra al momento del suo esonero si trovava in buona posizione di classifica. (allegati articoli di stampa)

In conclusione ritiene che tutta la documentazione prodotta nelle controdeduzioni dalla Pol.Bonorva sia priva di consistenza  e fortemente contraddittoria.

Ripropone per intero le richieste del tecnico Cuccu rimettendosi fiducioso alle decisioni del Collegio Arbitrale. 

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato:

- che tutte i documenti presentati dalla società Pol.Bonorva nelle sue controdeduzioni ( contratto alternativo a quello FIGC, scadenzario, ricevute di pagamenti in contanti, atto di dimissioni ) non sono avallati dalla firma del tecnico Cuccu Giovannino ma vengono addirittura da lui disconosciuti

- che il pagamento dell’assegno di €.2.000,00 consegnato il 30 luglio 2008 corrisponde,come dimostrato dal documento inviato al Collegio, per data e per entità al saldo dell’ultima rata del contratto della precedente stagione 2007/2008 e pertanto come tale deve considerarsi 

- che il tecnico Cuccu richiamato nel mese di marzo dalla società a riassumere il suo incarico  non si è presentato, adducendo tale decisione al mancato saldo delle spettanze scadute, e che pertanto tale atto deve essere considerato come dimissioni per cui l’ultima rata di €.1.500,00, stabilita nel contratto e scadente a fine aprile, non gli deve essere riconosciuta

ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e

  P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la Società Pol.Bonorva al pagamento a favore dell’allenatore Cuccu Giovannino della somma di € 3.800,00 a saldo del premio di tesseramento, di € 2.306,00 come rimborso delle spese di viaggio e di € 70,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 6.176,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’Art.94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma 15 bis del CGS. 

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