F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009   VERTENZA: all. Michele SCOLA /  F.C.D. LOTTOGIAVENO   ( 99/89 ) ARBITRI: sigg.  Vittorio RUSSIANO  e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

 

VERTENZA: all. Michele SCOLA /  F.C.D. LOTTOGIAVENO

 

( 99/89 )

ARBITRI: sigg.  Vittorio RUSSIANO  e Cesare DOBICI

In data 23 marzo 2009 l’Avv.Stefano Cionini,nominato ufficialmente a rappresentarlo e difenderlo in questo procedimento dall’allenatore professionista di seconda categoria Scola Michele,presenta ricorso a questo Collegio contro la società F.C.D. Lottogiaveno, partecipante al campionato di serie D,  affinché venga riconosciuto al suo assistito quanto pattuito nell’accordo economico stipulato in data 1 settembre 2008, oltre  agli interessi di legge maturati.Dichiara inoltre che il tecnico è stato esonerato in data 17 novembre 2008.  A fondamento della richiesta allega copia del contratto economico stipulato con la F.C.D. Lottogiaveno dove la società si impegna ad assumere, per la stagione 2008/2009, il tecnico Scola Michele quale allenatore responsabile della sua prima squadra riconoscendogli la somma di € 27.500,00 da pagarsi in 9 rate mensili di € 3.055,55.In calce all’accordo viene aggiunta una postilla con un premio di classifica di €.2.500,00. Afferma che il suo assistito ha percepito solamente un acconto di €.2.750,00 a parziale copertura della mensilità di settembre e che ad oggi rimane creditore della somma di €.18.638,92 pari a 6 mensilità scadute alla data di presentazione del ricorso più il conguaglio di €.305,56 per quella di settembre.Al ricorso vengono allegati: copia del contratto stipulato con la F.C.D. Lottogiaveno,lettera di esonero del tecnico e telegramma di annuncio da parte del medesimo di messa in mora della società in caso di mancato saldo delle sue spettanze.Il Segretario del Collegio in data 3 aprile 2009 richiede al competente Comitato Interregionale della LND conferma o meno dell’avvenuto deposito del contratto ricevendone conferma e copia del  medesimo.Con tale documento, simile per forma e per articoli normativi riportati a quello inviato al Collegio Arbitrale dal tecnico col suo ricorso, ma con discordanze sulle cifre pattuite, la società F.C.D. Lottogiaveno si impegna a corrispondere al tecnico Scola Michele la somma di €.25.822,00 ripartita in 9 rate di €.2.869,11 cadauna.La Segreteria del Collegio con nota del 6 aprile 2009 invita le parti a produrre le proprie controdeduzioni.La società in persona del suo legale rappresentante Avv. Marcello Mezzanoglio invia le proprie osservazioni in data 22 aprile 2009.Rileva innanzi tutto come le dichiarazioni diffamatorie rilasciate alla stampa dal tecnico Scola siano state profondamente lesive dell’immagine e del decoro della società.(allega articolo di giornale).Che la causa di esonero del tecnico deve essere attribuita esclusivamente alla grave situazione tecnica e sportiva nella quale verteva la F.C.D. Lottogiaveno e non da motivazioni di mera convenienza economica come vorrebbe fare intendere lo Scola nelle sue dichiarazioni alla stampa.Le sue esternazioni contrastano con l’articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva nel quale viene  sancito che tutti i tesserati devono comportarsi secondo i princìpi di correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.Per tale motivo la società ritiene legittima la decisione di non corrispondere la somma richiesta dal ricorrente.Precisa inoltre che tale somma sarebbe dovuta essere corrisposta come rimborso spese per cui non dovendo lo Scola sostenere spese per recarsi al posto di lavoro non esiste ragione per cui debba essere rimborsato. Termina chiedendo la reiezione del ricorso.  In risposta alle controdeduzioni della società pervengono al Collegio in data 30 aprile 2009 le osservazioni dell’Avv.Cionini.In merito alle presunte dichiarazioni diffamatorie fatte alla stampa dal suo assistito rileva l’infondatezza di tali asserzioni giudicandole come scusa per non onorare quanto stabilito nell’accordo economico.Se poi ci fossero state violazioni all’articolo 1, come menzionato dalla controparte, queste avrebbero dovuto essere denunciate al competente Organo di Giustizia Sportiva. In merito al contratto, definito dalla società come ”rimborso spese”,si fa notare come in tutta la sua stesura non compaia questa dicitura ma vengono solamente riportate modalità,cifre e ratei di versamenti.Alla luce di quanto sopra appare evidente il tentativo della società di sottrarsi agli obblighi di pagamento dovuti allo Scola.In data 7 maggio 2009 la società, tramite il suo legale, scrive al Collegio confermando il contenuto diffamatorio delle dichiarazioni del tecnico rilasciate alla stampa e dichiarando perciò legittima la decisione di sospensione del pagamento in conseguenza della violazione del Codice di Giustizia Sportiva.In merito al contratto specifica che, anche se nella sua trascrizione non è contemplata espressamente la scritta “rimborso spese”, tale connotato era stato pattuito dalle parti in sede di contrattazione.A tale proposito cita una legge sui rimborsi forfetari in conseguenza della quale il contratto in discussione deve essere considerato come rimborso spese. Il Collegio presa visione degli atti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento in quanto valuta regolare il contratto di premio di tesseramento depositato presso il Comitato Interregionale.Accoglie pertanto quanto richiesto dal tecnico nella sua vertenza in merito al pagamento di 6 mensilità più il saldo della prima rata già liquidata in parte con acconto.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società F.C.D. Lottogiaveno  al pagamento a favore dell’allenatore Scola Michele della somma di €.17.333,77 cifra pari alle rate richieste,più €.303,00 per interessi equitativamente determinati per un totale di €.17.636,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS. 

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