F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009 VERTENZA:all. Santo ERRANTE  /  A.S.D.TORREGROTTA   ( 122/89 )   ARBITRI:sigg.  Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

  F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009

VERTENZA:all. Santo ERRANTE  /  A.S.D.TORREGROTTA

 

( 122/89 )

  ARBITRI:sigg.  Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

Con ricorso del 7 maggio 2009 l’allenatore di Base Errante Santo ha adito a questo Collegio esponendo di essere stato tesserato per la stagione 2008/2009,quale allenatore responsabile della prima squadra, dalla società. A.S.D.Torregrotta, partecipante al campionato di Promozione regione Sicilia, sottoscrivendo con la medesima regolare contratto.Nell’accordo economico,copia del quale viene allegata al ricorso, la società si impegna ad assumere il tecnico per la stagione 2008/2009 riconoscendogli un premio di tesseramento di € 6.400,00 da pagarsi in 4 rate di € 1.600,00 ciascuna nei mesi di settembre, dicembre 2008 e febbraio, maggio 2009.Col ricorso proposto il tecnico, lamentando il mancato pagamento delle due ultime rate dei mesi di febbraio e maggio per un totale di €.3.200,00, chiede al Collegio di far obbligo alla società A.S.D.Torregrotta di corrispondergli quanto a lui dovuto.Comunica altresì di essere stato esonerato verbalmente dal presidente della A.S.D.Torregrotta in data 17 novembre 2008 e di aver provveduto ad informare la società e gli organi federali competenti (Settore Tecnico e Comitato Regionale) di aver preso atto di tale decisione e di rimanere a disposizione della medesima, relativamente agli accordi previsti nel contratto, sino al termine della stagione sportiva.Al ricorso,oltre alla copia del contratto vengono allegati:

- copia del suo tesseramento con la società

- lettera di riscontro al suo esonero

- copia della ricevuta della raccomandata con la quale il ricorso è stato inviato alla A.S.D.Torregrotta Con lettera raccomandata datata 22 giugno 2009 la Segreteria del Collegio provvede a trasmettere, sia alla controparte che al ricorrente, qualora lo ritengano opportuno, l’invito ad inviare le proprie controdeduzioni.In data 2 luglio 2009 il Collegio Arbitrale riceve le controdeduzioni della A.S.D.Torregrotta.  Nel suo scritto la società ammette di aver stipulato l’accordo economico presentato dal tecnico Errante nel ricorso e,come ammesso dallo stesso allenatore,di aver onorato il pagamento delle due scadenze relative ai mesi di settembre e dicembre 2008.Per il periodo successivo la società non ha più effettuato i restanti pagamenti in conseguenza dell’abbandono della squadra da parte dell’allenatore.Riepiloga i fatti che hanno portato a questa sua decisione dichiarando che il tecnico,a seguito dei poco brillanti risultati conseguiti dalla sua squadra, era stato invitato, il giorno 13 novembre 2008, a presenziare ad una riunione del direttivo della società per spiegare i motivi delle negative prestazioni della squadra e cercarne eventuali rimedi.In quella occasione l’allenatore aveva attribuito ai vari infortuni capitati ai giocatori, ma soprattutto ad un organico non adeguato tecnicamente e caratterialmente, le cause principali di tale situazione.Aveva aggiunto che nel caso in cui la situazione non fosse migliorata si sarebbe fatto da parte; cosa poi messa in atto dopo l’ennesima prestazione poco brillante.La società dopo aver cercato inutilmente di contattarlo aveva provveduto con soluzioni di emergenza a sostituire la sua assenza e nei giorni successivi il 18 novembre, dopo una ulteriore riunione del consiglio direttivo, aveva deciso di soprassedere a trovare altre alternative dando incarico al presidente di tentare il giorno successivo di recuperare il rapporto con il tecnico e quindi, in caso negativo, di attivarsi per contattare altri allenatori.Successivamente, perdurando la sua assenza la società aveva ritenuto il tecnico Errante Santo dimissionario, provvedendo a comunicare al Comitato Regionale che a causa di tale comportamento aveva tesserato un nuovo allenatore. Pertanto contrariamente a quanto da lui affermato nessun esonero verbale gli è stato comunicato dal presidente prima della data del 18 novembre,giorno della seconda riunione del consiglio della società ma,al contrario, tutto quanto accaduto è scaturito unicamente dalla sua libera volontà di non allenare più il Torregrotta.Un tale comportamento,facendo passare per esonero il suo spontaneo abbandono, tende unicamente ad ottenere dalla società il pagamento per intero di quanto stabilito nel contratto.La società pertanto si rivolge al Collegio Arbitrale chiedendo di dichiarare non valide le richieste del tecnico a seguito del suo spontaneo allontanamento con abbandono dei suoi compiti di allenatore. Dichiara inoltre il diritto della A.S.D.Torregrotta ad ottenere una riduzione dei compensi contrattuali versati al tecnico in quanto assente ingiustificato dalla data del 16 novembre 2008. In allegato alle controdeduzioni vengono prodotti i seguenti documenti:

- copia dell’accordo economico e del tesseramento del tecnico Errante

- copia dei verbali delle riunioni del 13 e 18 novembre 2008 del direttivo della società

- lettera inviata al Comitato Regionale Sicilia per notificare il nominativo del nuovo allenatore,  tesserato in sostituzione di Errante per sua mancata presenza agli allenamenti

- copia della lettera del tecnico con dichiarazione di preso atto del suo esonero

 - copia del ricorso dell’allenatore

 - numerosi articoli di stampa relativi a tutta la stagione calcistica 2008/2009 riportanti notizie di formazioni, cronache e risultati delle gare sostenute dalla prima squadra della società Torregrotta 

- dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dei dirigenti della società attestanti quanto esposto nei verbali delle riunioni e dei fatti successivi riportati nelle controdeduzioni dalla A.S.D.Torregrotta

- dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di alcuni giocatori attestanti la mancata presenza del tecnico all’allenamento la sera del 18 novembre e nei giorni successivi

Alle controdeduzioni della società risponde il tecnico con la sua lettera del 23 luglio confermando le  richieste avanzate nel suo ricorso del  7 maggio 2009.

Ribadisce di non aver mai dato le dimissioni ma di essere stato esonerato verbalmente la sera del 17 novembre dal presidente della società.Evidenzia l’infondatezza delle affermazioni della società quando,nelle sue controdeduzioni, dichiara ingiustificata la sua assenza poiché informata dal medesimo, a mezzo lettera raccomandata del 26 novembre 2008, del fatto di essere stato esonerato e di aver preso atto di tale decisione  rimanendo a disposizione della società fino al termine della stagione.Chiede pertanto al Collegio Arbitrale di obbligare la società A.S.D.Torregrotta al pagamento di quanto a lui dovuto.La Segreteria del Collegio in data 24 settembre 2009 richiede al competente Comitato Regionale Sicilia la conferma o meno dell’avvenuto deposito del contratto,ricevendo parere favorevole e copia del medesimo. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in considerazione del fatto che la società nel constatare l’abbandono del tecnico dalle proprie mansioni di allenatore seguite da successive assenze ingiustificate, avrebbe dovute fare denuncia di tale comportamento agli Organi di Giustizia Sportiva. Risulta invece, come da accertamenti effettuati presso l’ufficio tesseramenti del Settore Tecnico, che la società A.S.D.Torregrotta il 20 novembre 2008 ha esonerato il tecnico Errante Santo

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la Società A.S.D.Torregrotta al pagamento a favore dell’allenatore Errante Santo della somma di € 3.200,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 50,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 3.250,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15  del CGS. 

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