F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009   VERTENZA: all. Marco CONTI  / A.D.S. VALMONTONE     ( 129/89 ) ARBITRI: sigg. Sebastiano  SCARFATO  e Andrea FRANCHINI Con ric

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009

  VERTENZA: all. Marco CONTI  / A.D.S. VALMONTONE 

   ( 129/89 )

ARBITRI: sigg. Sebastiano  SCARFATO  e Andrea FRANCHINI

Con ricorso datato 18/05/2009, l’allenatore signor Marco Conti, assunto dalla A.D.S. VALMONTONE, partecipante al campionato di Promozione,  del Comitato Regionale Lazio, quale tecnico della prima squadra per la stagione 2008-2009, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva di €. 9.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato copia della scrittura privata/contratto economico, depositato, presso il Comitato Regionale Lazio, in data 4/09/2009, stipulato con la A.D.S. VALMONTONE, per la somma complessiva di €. 9.000,00, da corrispondersi in n.9 rate.La A.D.S. VALMONTONE, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata A/R versata in atti, ha fatto pervenire controdeduzioni, dalle quali si rilevava, a dire della medesima società, la corresponsione di complessivi €. 4.800,00, depositando n.3 ricevute di pagamento.Il ricorrente Marco Conti faceva pervenire ulteriori controdeduzioni, riferendo che le ricevute esibite erano state sottoscritte ma gli importi indicati nelle medesime mai corrisposti. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che le deduzioni fatte pervenire dalla A.D.S. VALMONTONE sono fondate, disattendendo le controdeduzioni fatte pervenire dal signor. Conti, che non ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce alle ricevute.Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.

P.Q.M.

Delibera di fare obbligo alla A.D.S. VALMONTONE di pagare in favore del signor Conti Marco, la somma di €. 4.200,00, a titolo di premio di tesseramento oltre interessi legali a far data dal deposito del ricorso e sino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15  del CGS.

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