F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009 VERTENZA : all. Ernesto SOLDAN / A.C.D. AURORA TREVISO DUE ( 130 / 89 ) ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Ga
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009
VERTENZA : all. Ernesto SOLDAN / A.C.D. AURORA TREVISO DUE
( 130 / 89 )
ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Gabriele GIOVANNINI
Con ricorso del 19 maggio 2009, l’allenatore di base signor Ernesto SOLDAN, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, adiva questo Collegio,esponendo di essere stato assunto, in qualità di allenatore della prima squadra e della squadra Juniores Regionale della Società ACD AURORA TREVISO DUE, partecipante al campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Veneto.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con accordo privato, la Società Acd Treviso Aurora Due, si impegna a corrispondere al signor Ernesto Soldan le seguenti somme :
a- € 6000,00- quale premio di tesseramento annuale da corrispondere in tre rate scadenti il 18/08/2008, il 15/11/2008 e il 15/02/2009.
b- € 5.000,00- quale rimborso spese forfetario.
comunica inoltre di essere stato esonerato in data 04 marzo 2009 .
Premesso quanto sopra l’allenatore richiede il pagamento da parte della Società della somma
di € 3.800,00- relativa alla rata scaduta il 15/02/2009 .
Nel ricorso il tecnico precisa di avere percepito regolarmente la prima scadenza del 18/08/2008, con due assegni di € 1.800,00-cadauno e quindi €3.600,00- e la seconda scadenza del 15/11/2008 con un assegno di € 2.550,00 oltre ad una somma di € 1.050,00 in contanti, per un totale di € 3.600,00-
La Segreteria del Collegio in data 22/06/2009, provvede a trasmettere, con lettera raccomandata, l’invito sia alla controparte che al ricorrente al fine di inviare le proprie controdeduzioni, rispettando i termini e le modalità previste dal regolamento.-
La Società Acd Aurora Treviso Due con nota del 8 luglio 2009, precisa quanto segue :
1- Con il signor Soldan è stato concordato verbalmente un rimborso spese forfetario da liquidare in tre soluzioni nell’arco della stagione sportiva 2008/09, per un importo di €3.600,00 ciascuna.-
2- Sono stati effettuati due pagamenti (come afferma il signor Soldan nel suo ricorso) vale a dire:
-il 4/09/2008 - € 1.800,00 + 1.800,00 ( per i mesi di Sett.- Ott.-Nov. 2008 )
-il 15/12/2008 - € 2.550,00 +1.050,00 ( per i mesi di Dic. 2008 e Genn.-Febbr.2009)
A significato degli avvenuti pagamenti, la Società allega n.4 regolari ricevute, firmate dal ricorrente .-
3- A fine febbraio, causa divergenze, si chiudeva il rapporto di collaborazione come risulta da lettera di esonero datata 4 marzo 2009 .
Con nota del 15 luglio 2009 l’allenatore Ernesto Soldan, porta alcune precisazioni circa le somme concordate, vale a dire che l’accordo prevedeva € 3.000,00- quale premio per la prima squadra e € 3,000,00-per le squadra della Juniores Regionale e che il rimborso forfetario di € 5.000,000- era la sommatoria dei chilometri percorsi con la tariffa autostradale per il numero dei giorni di allenamento, ma nel contempo evidenzia il dubbio e la perplessità circa la mancata sottoscrizione di accordo economico fra le parti.
La Segreteria del Collegio, come da prassi,ed al fine di fare chiarezza sulla stesura del contratto, inoltra richiesta, al Comitato Regionale Veneto, circa l’avvenuto deposito del contratto/accordo,
e con comunicazione del 24/09/2009, il Comitato Regionale Veneto, comunica che non risulta depositato nessun accordo economico fra le parti in oggetto.
P.Q.M.
Non essendo in grado il ricorrente di documentare il contratto/accordo fra le parti, non risultandolo lo stesso nemmeno depositato agli atti del Comitato Regionale Veneto, ed avendo la Società Acd Aurora Treviso Due, onorato l’impegno verbale assunto nei confronti dell’allenatore Ernesto Soldan, il Collegio respinge il ricorso.
La presente delibera è inappellabile.