F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009 VERTENZA:all. Giovanni DE PASQUALE  / A.S.D. REAL SQUINZANO   ( 131/89 ) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO  e Antonio BARATTA Con ricorso datato

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009

VERTENZA:all. Giovanni DE PASQUALE  / A.S.D. REAL SQUINZANO 

 ( 131/89 )

ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO  e Antonio BARATTA

Con ricorso datato 20/05/2009, l’allenatore signor De Pasquale Giovanni, assunto dalla A.S.D. REAL SQUINZANO, partecipante al campionato dilettanti di Prima Categoria del Comitato Regionale Puglia, quale tecnico della prima squadra per la stagione 2008-2009, chiede a Codesto Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva di €. 7.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre spese legali.A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato copia della scrittura privata/contratto economico, depositato, presso il Comitato Regionale Puglia,,stipulato con la A.S.D. REAL SQUINZANO, per la somma complessiva di €. 7.500,00, da corrispondersi in n.4 rate.La A.S.D. REAL SQUINZANO, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata A/R versata in atti, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Delibera di fare obbligo alla A.S.D. REAL SQUINZANO di pagare in favore del signor De Pasquale Giovanni, la somma di €. 7.500,00, a titolo di premio di tesseramento oltre interessi legali a far data dalle singole rate scadute e sino all’effettivo soddisfo. Nulla per le spese legali. 

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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