F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009 VERTENZA: all.Gian Luca HERVATIN  /  Polisportiva  D. ITTIRI   ( 133/89 ) ARBITRI:sigg.Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO L’a

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009

VERTENZA: all.Gian Luca HERVATIN  /  Polisportiva  D. ITTIRI

 

( 133/89 )

ARBITRI:sigg.Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO

L’allenatore di Base Hervatin Gian Luca,in data 23 maggio 2009, presenta ricorso a questo  Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuto dalla società Polisportiva Ittiri, partecipante al campionato di Eccellenza regionale Sardegna, quanto pattuito nell’accordo economico stipulato con la medesima il 10 agosto 2008, oltre agli interessi di mora e al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.A sostegno delle sue richieste viene allegato al ricorso copia del contratto economico che,come accertato dalla segreteria del Collegio, è stato regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Sardegna.  Nell’accordo la società Polisportiva Ittiri si impegna ad assumere, per la stagione 2008/2009, il tecnico Hervatin Gian Luca quale allenatore responsabile della sua prima squadra riconoscendogli un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagarsi in 4 rate così ripartite: 3 rate da € 1.800,00 ciascuna alle scadenze dei mesi di settembre,novembre 2008 e gennaio 2009 più una rata da €.2.100,00 al 30 aprile 2009. Il tecnico dichiarando di aver rassegnato le sue dimissioni,di cui allega documentazione,il 19 marzo 2009 lamenta il mancato pagamento di tutte le 3 rate scadute fino a tale data oltre il parziale saldo di quella successiva per un totale complessivo di €.6.100,00.

Copia del ricorso viene inviato alla controparte.La Segreteria del Collegio con nota del 22 giugno 2009 invita le parti a produrre le proprie controdeduzioni.La società invia le proprie osservazioni in data 2 luglio 2009 asserendo che nulla è dovuto al tecnico poiché tutto quanto pattuito nell’accordo gli è stato corrisposto con assegni bancari a lui intestati e precisamente: 3 assegni di €.1.800,00 ciascuno tratti sulla Banca di Sassari nei mesi di settembre, ottobre, novembre 2008, più assegno di €.1.800,00 tratto da Banca Intesa nel mese di dicembre. Successivamente, in data 9 febbraio 2009, un versamento in contanti di €.200,00. Pertanto la società dichiara di nulla dovere al signor Hervatin avendogli corrisposto, con tutti gli assegni da lui regolarmente incassati, la somma di €.7.400,00. A conferma di quanto dichiarato allega alle controdezioni copia delle matrici dei sopraindicati assegni ed un prospetto generale di “ acconto rimborso spese benzina”, datato 6 febbraio 2009, con riportata alla voce Hervatin la cifra €.200,00.  Termina il suo scritto comunicando di aver fatto richiesta alle banche interessate per aver copia degli assegni emessi, e che tale documentazione sarà al più presto inviata al Collegio Arbitrale.In risposta alle controdeduzioni della società pervengono al Collegio, in data 17 luglio 2009, quelle del tecnico Hervatin, il quale conferma il ricevimento dell’assegno del 23 dicembre 2008 ma specifica trattarsi di un assegno versatogli dal presidente della società signor Solari Bruno e non facente parte dei pagamenti concordati nel contratto.Aggiunge comunque che se il Collegio ritenesse opportuno considerare tale pagamento valido ai fini del contratto gli venga tuttavia riconosciuta la rimanente parte stabilita nell’accordo. Nega l’esistenza degli altri assegni citati dalla Polisportiva Ittiri nelle sue controdeduzioni e ne chiede la verifica, così come per altre ricevute mai da lui firmate.Facendo seguito a quanto esposto nelle sue controdeduzioni del 2 luglio 2009, la Polisportiva Ittiri invia al Collegio, il 10 agosto 2009, le copie degli assegni ricevuti dalle Banche a dimostrazione dei pagamenti effettuati all’allenatore.Rettifica tuttavia quanto precedentemente comunicato nel citare impropriamente gli assegni del 13 settembre e del 10 ottobre 2008 in quanto risultati annullati.Risulta invece la riscossione da parte del signor Hervatin delle seguenti somme:

- assegno di €.3.800,00,datato 28 luglio 2008, erogatogli come anticipo

- assegno di €.1.800,00 incassato da Arras Giuseppina, moglie del tecnico,il 14 novembre 2008

- assegno di €.1.800,00 del 24 dicembre 2008 firmato dal presidente della società Bruno Solari.

Resta pertanto dimostrato il fatto del pagamento al signor Hervatin di €.7.400,00.

In allegato vengono fornite fotocopie dei sopraindicati assegni rilasciati dalle banche e regolarmente incassati.

In data 7 settembre 2009 l’Avv. Antonello Urru ,nominato ufficialmente a rappresentarlo e difenderlo nel procedimento in atto dall’allenatore Hervatin Gian Luca, si rivolge a questo Collegio presentando controdeduzioni a quanto esposto dalla società ed ulteriori  integrazioni alla vertenza del suo assistito.

In merito alla parte economica precisa che nel contratto, oltre al premio di tesseramento di €.7.500,00, viene concordato e riconosciuto al tecnico un rimborso spese, nella forma citata dall’art.2b del contratto stesso sottoscritto dalle parti, per i viaggi da lui sostenuti nell’espletamento delle sue funzioni di allenatore.

Poiché tale rimborso spese,per mero errore del tecnico,non era stato richiesto nel reclamo del 23 maggio 2009, si specifica che oggi l’ Hervatin ne pretende il pagamento.

A conferma di ciò viene allegato un dettagliato elenco di costi carburante,distanze chilometriche e viaggi in auto effettuatati dal tecnico nel periodo della sua attività per la società Polisportiva Ittiri che portano l’ammontare della cifra di rimborso ad  €.2.704,94.  Per quanto riguarda gli anticipi ricevuti,dopo attenta analisi,l’allenatore riconosce di aver percepito dalla società Polisportiva Ittiri i due citati assegni di €.1.800,00 ciascuno datati rispettivamente il 14 novembre e 24 dicembre 2008; invece relativamente all’assegno di €.3.800,00 datato 28 luglio 2008, e da lui effettivamente incassato,precisa trattarsi di un pagamento relativo alla stagione precedente 2007/2008. Infatti dalla data d’emissione,che risale a due settimane prima di quella di stipula dell’accordo, si evince facilmente che tale pagamento non può essere riferito al nuovo contratto della stagione 2008/2009.  Sulla base dei conteggi sopradescritti risulta che al tecnico devono essere corrisposte le cifre di €.1.604,35 a saldo del premio di tesseramento più €.2.704,94 per rimborsi delle spese per un totale complessivo di €.4.309,29.Si richiede pertanto al Collegio di far obbligo alla società al pagamento di quanto dovuto il tutto maggiorato di interessi di mora e rivalutazione monetaria.  Il Collegio presa visione degli atti pervenuti ritiene valide le richieste del tecnico giudicando che l’assegno corrispostogli dalla società antecedentemente la stipula del contratto deve essere ritenuto non un acconto su un accordo ancora da stipulare ma il saldo di quello della stagione precedente.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell’allenatore. Hervatin Gian Luca e obbliga la società Polisportiva Ittiri al pagamento a suo favore della somma di €.1.604,35 a saldo del premio di tesseramento, di €.24,00 per interessi equitativamente determinati e di €.2.704,94 a titolo di rimborso spese per un totale di €.4.333,29,così come richieste dal ricorrente nel corso del procedimento,oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

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