F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009    VERTENZA :  all.Roberto POMPILI / Pol.  D. CAGIS FRASSO   ( 136/89 )   ARBITRI : sigg.  Sergio FINCATTI  e  Gabriele GIOVAN

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009

   VERTENZA :  all.Roberto POMPILI / Pol.  D. CAGIS FRASSO

  ( 136/89 )

  ARBITRI : sigg.  Sergio FINCATTI  e  Gabriele GIOVANNINI

 

L’allenatore dilettante di terza categoria Roberto Pompili, con raccomandata del 22 giugno 2009, si rivolge a questo Collegio affinché gli venga riconosciuto dalla Società Polisportiva Cagis Frasso, quanto pattuito nell’accordo economico stipulato in data 15/09/2008.

A supporto della sua richiesta allega copia del contratto stipulato con la Polisportiva Cagis Frasso che, come accertato da questo Collegio, risulta essere stato depositato regolarmente presso il competente Comitato Regionale Lazio, in data 29/09/2008  .-Nell’accordo la società si impegna ad assumere, per la stagione sportiva 2008/09, il tecnico Roberto Pompili, quale allenatore della prima squadra della Società Polisportiva Cagis Frasso, partecipante al Campionato di Prima Categoria girone B del Comitato Regionale Lazio, riconoscendogli un premio tesseramento di -7.200-(settemiladuecento) da corrispondere in otto rate da € 900- cadauna con scadenza il 15 di ogni mese e con decorrenza 15/10/2008  fino al 15/05/2009.Il ricorrente Roberto Pompili, riferisce di essere stato esonerato in data 11/04/2009,con comunicazione telefonica, e di avere percepito puntualmente le sei rate dal 15/10/2008 al 15/03/2009 e quindi essendo avvenuto l’esonero in data 11/04/2009, di non avere percepito le ultime due rate del 15/04 e 15/5/2009 pari a € -1.800-  pertanto chiede di far obbligo alla Polisportiva Cagis Grasso di corrispondergli le rate mancanti.-La Segreteria del Collegio in data 22 giugno 2009, provvede a trasmettere, con lettera raccomandata, l’invito sia alla controparte che al ricorrente al fine di inviare le proprie controdeduzioni,rispettando i termini e le modalità, previste dal regolamento.La Società convenuta, con nota del 26 giugno 2009, ritiene infondata la richiesta del ricorrente,in quanto sostiene che lo stesso ha percepito la somma di €-8.200,00- (ottomiladuecento) e quindi maggiore di quanto pattuito nel contratto del 15/09/2008.A dimostrazione di quanto asserito, la Polisportiva Cagis Grasso, produce un elenco di assegni, a suo dire, incassati da Roberto Pompili, allegando, a conferma di questa affermazione, la fotocopia delle matrici degli assegni, documento non idoneo ai fini probatori, ragione  per la quale la Società si  rende disponibile a produrre, su richiesta del Collegio Arbitrale, le fotocopie conformi agli originale di tutti gli assegni emessi a favore del sig.Roberto Pomopili e più precisamente un assegno da €-2.800,00(duemilaottocento) e n. 6 assegni da € 900 cadauno, per un totale di € -8.200,00 (ottomiladuecento) .-Fatta questa precisazione, la Polisportiva Cagis Frasso , lamenta un disavanzo di  €1000,00- ragion per cui invita il sig.Roberto Pompili alla restituzione della somma entro 7gg dal ricevimento della Raccomandata, caso contrario si riserva di adire le via legali per il recupero della somma di €-1000,00.In data 30 giugno 2009, il tecnico Roberto Pompili, precisa che oltre ad avere ricoperto il ruolo di allenatore della prima squadra, ha pure svolto quello di Direttore Tecnico della Polisportiva stessa ( Settore Giovanile e Scuola Calcio ) come per altro dimostrabile  da alcuni articoli di quotidiano locali ( allega fotocopie) e puntualizza che regolari risultano i sei assegni da € 900, nelle scadenze prevista dal contratto,per l’incarico di allenatore  della prima squadra, mentre l’assegno di € 2.800,00 era stato corrisposto a titolo di compenso per il ruolo di Direttore Tecnico, ricoperto per l’intera stagione sportiva 2008/09 e quindi sostiene che la Polisportiva Cagis Grasso gli deve ancora corrispondere le ultime due rate scadute il 15/4/2009 e 15/5/2009 per un importo di  € 1.800,00.All luce di quanto sopra esposto, e bene precisare che il signor Roberto Pompili, non ha messo in atto le procedure idonee in caso di esonero con comunicazione per via telefonica, vale a dire che il tecnico doveva presenziare comunque agli allenamenti e/o restare a disposizione della Società, in attesa di regolare comunicazione scritta oppure,inviare una raccomandata nella quale richiedeva la conferma dell’esonero.Così facendo il tecnico è venuto a meno ai suoi doveri contrattuali.

  P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso proposto dall’allenatore Roberto Pompili in quanto in grado di valutare solamente l’aspetto contrattuale della richiesta e, con i dati e gli elementi a disposizione,il contratto si ritiene ampiamente soddisfatto, inoltre pur biasimando il comportamento della Polisportiva che non ha comunicato , come prassi richiede, l’esonero in forma scritta, per contro il tecnico non ha seguito le necessarie procedure per ufficializzare la decisione della Società.Per quanto riguarda il ruolo di Direttore Tecnico, ricoperto in contemporanea ed il relativo compenso, la richiesta non viene presa in esame in quanto non assistito da regolare contratto economico.La presente delibera è inappellabile.

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