F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009    VERTENZA : all. Giovanni BLOTTA / U.S. TALAO   ( 147/89 )   ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Andrea FRANCHINI Con ricorso de

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009

   VERTENZA : all. Giovanni BLOTTA / U.S. TALAO

  ( 147/89 )

  ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Andrea FRANCHINI

Con ricorso del 6/6/2009 l’allenatore di base Blotta Giovanni,iscritto nei ruoli del S.T. della  F.I.G.C.,residente e domiciliato in loc.Piano n.43,Santa Domenica Talao(CS) assunto in  qualità di allenatore della I^squadra della sococietà U.S.Talao,partecipante al campionato di  seconda categoria,comitato provinciale di Cosenza,adiva questo Collegio perchè gli venisse ricosciuto da parte della società Talao,il pagamento del premio di tesseramento di euro 3000,00 stipulato  tra le parti e depositato in data 13/9/2008 .Inoltre il Blotta richiede il pagamento dei rimborsi chilometrici  fino alla data del suo esonero, avvenuto in data 13/1/2009 più spese sostenute, a suo dire , per invio di raccomandate  su ordine della società e spese di gasolio anticipate per trasferte. Il Collegio,esaminati i documenti,invitava con raccomandata la società Talao a far pervenire le proprie controdeduzioni . Ad oggi nulla è pervenuto al Collegio Arbitrale. Esaminata la documentazione pervenuta,il Collegio ritiene che il ricorso del Blotta debba essere parzialmente accolto  P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore Blotta Giovanni ed obliga la società U.S.Talao al pagamento di euro 3000,00 come da contratto,a tale cifra verranno aggiunti i rimborsi chilometrici di euro 184,80,calcolati dalla distanza  km24(a.r.) campo allenamento Scalea e residenza S.Domenica Talao  per il numero degli allenamenti  per  un  quinto del costo della benzina quantifica in euro 0,22 ; più euro 75 quali interessi  di mora. Per quanto riguarda le spese gestionali(rimborso gasolio/raccomandate)il Collegio riconosce solo quelle documentate e previste nell’accordo economico. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni all’art.94 ter comma 13 delle NOIF e  collegato art.8 comma 15 del CGS.

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