F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009 VERTENZA:all.Giuseppe LA BIANCA / Pol. SPLENDORE VILLABATE ( 150/ 89 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009
VERTENZA:all.Giuseppe LA BIANCA / Pol. SPLENDORE VILLABATE
( 150/ 89 )
ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI
Con ricorso del 10/06/09 l’allenatore dilettante Giuseppe La Bianca, regolarmente iscritto nei ruoli della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della società Villabate, compagine militante nel campionato di Eccellenza Regione Sicilia, un credito di euro 6.660,00 così determinato: 4.500,00 euro come residuo del premio tesseramento e 2.160 euro come rimborso spese calcolato sulla distanza, numero degli allenamenti, per tutta la durata della stagione sportiva. Oltre agli interessi legali. Il tutto sancito da un accordo economico, sottoscritto dalle parti e regolarmente depositato, che prevedeva da parte della società Villabate la corresponsione del premio di tesseramento di euro 7.500,00 in 4 rate: la prima di euro 3.000,00 al 31/07/08 le altre tre di euro 1.500,00 cadauna con scadenza il 31/8/08, 30/09/08, e 31/10/08.Alla richiesta da parte di questo Collegio,la società controdeduceva, affermando che le spettanze del ricorrente ammontavano a soli 3.660,00 in quanto erano stati consegnati all’allenatore 6 acconti da 500,00 euro, per un totale di 3.000,00 euro allegando le ricevute di pagamento.Il ricorrente rispondeva successivamente che dal totale di euro7.500,00 pattuito, erano già stati tolti i 3.000,00 euro contestati dalla società, quindi dal rimanente 4.500,00 euro si dovevano aggiungere i 2.100,00 euro per il rimborso spese per un totale di 6.600,00 euro come richiesto.La società non ha più controdedotto.Il Collegio esaminati gli atti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla società Villabate di corrispondere all’allenatore Giuseppe La Bianca la somma di euro 6.660,00 oltre agli interessi legali pari a euro 140,00, per un totale di euro 6.800,00.La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.