F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009    VERTENZA :all.Antonio ALTAMURA / U.S. BITONTO   ( 15/89 ) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e  Gianfranco RICCI Con ricorso del 21.07.08

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009

   VERTENZA :all.Antonio ALTAMURA / U.S. BITONTO

  ( 15/89 )

ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e  Gianfranco RICCI

Con ricorso del 21.07.08 presentato a mezzo del proprio difensore di fiducia l’allenatore dilettante Antonio Altamura,  regolarmente iscritto nei ruoli della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della U.S. Bitonto, il pagamento residuo a saldo della somma di € 7.262,34 in forza di accordo economico sottoscritto il 1°.08.07 per la stagione sportiva 2007/08 che prevedeva € 10.000,00 quale premio di tesseramento ed un rimborso chilometrico delle spese di viaggio come pattuito nell’accordo stesso. Lamentava il ricorrente il mancato pagamento dei ratei di Marzo, Aprile  e Maggio de 2008 nonché il totale rimborso delle spese, mai corrisposte. Con ulteriore fax del 9 Gennaio 2009, di cui si fa subito menzione perché da intendersi chiaramente,secondo parte ricorrente, parte integrante del proposto ricorso e pervenuto alla Segreteria del Collegio direttamente dallo Studio del proprio legale, l’Altamura precisava che lo stesso, sottoscritto dal solo difensore, doveva intendersi come sottoscritto anche da lui; che pertanto ogni eventuale vizio di forma era da considerarsi sanato e che tutta l’attività già svolta sempre dal proprio difensore era da intendersi rata ed accettata con conseguente sanatoria di qualsivoglia irregolarità o nullità.Accertato dalla Segreteria il deposito dell’accordo presso il competente Comitato; prodotti documenti e pervenute le rituali osservazioni e controdeduzioni dalle parti  veniva disposta dal Collegio la comparizione delle parti, stante l’insanabile contrasto tra quanto sostenuto e svolto dalle rispettive difese circa i fatti in contestazione e dopo la rituale comunicazione presenziavano alla riunione fissata per il 27 Giugno 2009 il ricorrente con il proprio difensore nonché il solo difensore di fiducia per la Società. Quest’ultimo formulava eccezione di nullità del ricorso per mancata sottoscrizione del ricorrente ed avanzava nuovamente proposta transattiva per complessivi € 1.500,00 a saldo e stralcio come fatta il giorno precedente, 26 Giugno 2009, riportandosi ai propri scritti difensivi. Del pari il ricorrente e la propria difesa, insistevano per il totale accoglimento della domanda. Il Collegio si riservava l’eventuale audizione del legale rappresentante della Società convenuta ed interrogato l’Allenatore e sentiti i difensori delle parti, tutti fermi sulle proprie posizioni e richieste, veniva proposto alle parti di trovare una soluzione pacifica della controversia possibilmente entro il 15 Settembre del corrente anno.  Tale proposta veniva accolta e i presenti si impegnavano a dare notizie al proposito anche in caso di mancato accordo.Perveniva alla Segreteria del Collegio, nelle more del giudizio, ulteriore ricorso del medesimo tenore del precedente, spedito per racc.ta il 29 Giugno 2009, quindi tempestivamente perché un giorno prima dell’eventuale scadenza del termine prescrittivo di un anno, questa volta a firma dell’allenatore, il quale in calce allo stesso nominava nuovamente come proprio legale l’avv. Annalisa Roseti del Foro di Cosenza. Ma la nomina, semplicemente fatta in narrativa nel nuovo ricorso, era stavolta sprovvista della rituale e necessaria autenticazione da parte del proprio difensore.Orbene si profilano nell’esaminare e decidere la presente controversia molteplici aspetti sia procedurali che sostanziali.Vi è sicuramente che la fase processuale e di merito consumata dal giorno della proposizione della domanda in data 21 Luglio 2008 fino al 27 Giugno compreso, data in cui si è svolta l’audizione delle parti, convocate dal Collegio, è da considerarsi invalidata da assoluta nullità per mancata sottoscrizione del ricorso.Va difatti nuovamente evidenziato che i reclami e i ricorsi proposti innanzi alle Commissioni Disciplinari o ai Collegi Arbitrali, come questo della L.N.D., devono essere sottoscritti direttamente dalla parte interessata (artt. 23 e 29 del C.G.S.) e che la mancata sottoscrizione rende inammissibili e improcedibili il ricorso o il reclamo, non essendo previsto dalla normativa federale l’istituto della rappresentanza processuale, riservato personalmente ed esclusivamente ai legali rappresentanti delle Società e ai tesserati. Ne consegue che la sottoscrizione del ricorso da parte del solo difensore di fiducia, come nel caso in esame, non sana tale inconveniente né tantomeno lo sanerebbe l’autenticazione della firma del ricorrente nella procura apposta in calce al ricorso stesso.Tale orientamento interpretativo, ormai costante da circa un decennio, impedisce che questo Collegio possa passare all’esame del merito della controversia. Ed alcun rimedio offre  in tal senso il fax sopra citato del 9 Gennaio 2009, dovendosi la sottoscrizione del ricorso da parte dell’allenatore apporre materialmente in calce allo stesso, al momento della proposizione della domanda.  Ed infine vi è ancora che il ricorso spedito il 29 Giugno 2009, seppure firmato dal ricorrente (ma sprovvisto stavolta di corretto rilascio di mandato difensivo al proprio legale, come sopra precisato, anche se la circostanza risulterà poi ininfluente ai fini della decisione), rimette in termini l’allenatore per la proposizione della domanda ma non sana la fase precedentemente svolta per cui il merito della controversia può essere esaminato soltanto per la fase successiva al 29 Giugno 2009. Alla luce di quanto in atti è però possibile, trattandosi di materia arbitrale,  la risoluzione della lite in via  equitativa, con parziale accoglimento della domanda,tenendo conto però del ricorso validamente introdotto con raccomandata del 29 giugno 2009,poiché non risulta alcuna contestazione circa i 3.000,oo Euro relativi al saldo del premio di tesseramento,di cui 7.000,oo già corrisposti,la domanda può essere parzialmente accolta quanto  all’invocato pagamento dei tre ratei richiesti,e cioè Marzo,Aprile e Maggio 2008,mentre nulla risulta provato in ordine al rimborso delle spese di viaggio sostenute da parte ricorrente.

  PQM

Il Collegio Arbitrale, in parziale accoglimento della domanda proposta dall’allenatore Antonio Altamura, condanna la U.S. Bitonto al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.000,oo oltre interessi nella misura del 3,00% annuo a far data dal 29.06.2009  per  90,oo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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