F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009 VERTENZA: all. Sergio SIRIANNI / A.S.D. GRIMALDI ( 77 bis/89 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI  e  Gino GIACCHI Con ricorso del 3 luglio 2009 l’allen

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009

VERTENZA: all. Sergio SIRIANNI / A.S.D. GRIMALDI

( 77 bis/89 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI  e  Gino GIACCHI

Con ricorso del 3 luglio 2009 l’allenatore dilettante signor Sergio Sirianni ha adito questo Collegio Arbitrale chiedendo di condannare la A.D.S. Grimaldi, partecipante al campionato di seconda categoria, al pagamento dell’ulteriore e residua somma di € 400,00 (quattrocento/00) in forza dell’accordo economico sottoscritto il 14 ottobre 2008 quale premio di tesseramento.Il ricorso fa riferimento ad una precedente decisione del Collegio Arbitrale del 23 maggio 2009 regolarmente pubblicata in pari data al punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 6. Con la predetta decisione il Collegio ha parzialmente accolto il ricorso, che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto al pari della citata decisione, ed ha condannato la A.D.S. Grimaldi al pagamento, in favore dell’allenatore, della somma di € 1.800,00 (milleottocento/00) a fronte di una richiesta di € 2.200,00 (duemiladuecento/00). Infatti, al momento della presentazione del ricorso e della decisione non era ancora maturata l’ultima scadenza contrattuale pari ad € 400,00 (quattrocento) oggetto adesso del presente ricorso.La Società convenuta, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 3 giugno 2009 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla ha ritenuto di controdedurre.Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Grimaldi di corrispondere all’allenatore signor Sergio Sirianni la complessiva somma di € 410,00 (quatttrocentodieci/00) e più precisamente € 400,00 a titolo di conguaglio del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2008/2009, e gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 10,00 (dieci/00).Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

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